Language of document : ECLI:EU:T:2004:40

Causa T-259/01

Nutrinveste – Comércio Internacional, SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Regolamento (CEE) n. 2200/87 — Aiuto alimentare — Trasferimento dell’onere dei rischi — Trattenuta sui pagamenti»

Massime della sentenza

1.      Agricoltura — Politica agricola comune — Aiuto alimentare — Attuazione — Fornitura dei prodotti — Trasferimento dell’onere dei rischi dal fornitore al beneficiario — Momento di inizio — Effettiva messa a disposizione delle merci una volta terminate le operazioni del loro scarico — Effetti

[Regolamento (CEE) della Commissione n. 2200/87, art. 15)

2.      Agricoltura — Politica agricola comune — Aiuto alimentare — Attuazione — Fornitura dei prodotti — Non trasferibilità dei diritti e degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione — Effetto — Mantenimento della responsabilità dell’aggiudicatario in caso di trasposto effettuato da un’altra impresa

[Regolamenti della Commissione n. 2200/87, art. 12, n. 3, e (CE) n. 2608/97]

1.      In una situazione di fornitura «reso destinazione», l’art. 15 del regolamento n. 2200/87, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario, collega il trasferimento dall’aggiudicatario al beneficiario dell’onere dei rischi gravanti sulle merci all’effettiva messa a disposizione delle merci stesse all’interno del deposito del luogo di destinazione, una volta terminate le operazioni di scarico. Tale onere dei rischi comprende qualsiasi eventuale perdita o deterioramento della merce. Pertanto, per quanto riguarda la relazione contrattuale tra la Commissione e l’impresa aggiudicataria, non è rilevante stabilire per quali ragioni siano sopravvenute le eventuali perdite di merce e se esse siano avvenute prima dell’effettiva messa a disposizione della merce nel deposito del luogo di destinazione.

Allo stesso modo, se l’organizzazione delle operazioni di scarico della merce nei depositi di destinazione non è corretta, è obbligo dello spedizioniere, in quanto rappresentante dell’impresa aggiudicataria, agire in modo da evitare eventuali errori nel calcolo e nelle operazioni di scarico dei diversi cartoni provenienti dai vari container. Infatti, poiché i rischi corsi dalla merce restano a carico dell’impresa aggiudicataria fino al momento in cui la merce viene effettivamente scaricata e consegnata al deposito del luogo di destinazione, la detta impresa, o il suo rappresentante, ha anche l’obbligo di vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni di scarico.

(v. punti 46-47, 64)

2.      Risulta dall’art. 12, n. 3, del regolamento n. 2200/87, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario, che «i diritti e gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione non sono trasferibili». Così, il fatto che il trasporto della merce sia stato effettuato da un’impresa diversa dall’impresa aggiudicataria non modifica affatto la responsabilità di quest’ultima relativamente all’obbligo di consegnare il quantitativo fissato dal contratto nel luogo stabilito dal regolamento n. 2608/97, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare.

A tale proposito, è inutile stabilire le ragioni del ritardo accumulato nelle operazioni di scarico e di effettiva messa a disposizione della merce all’interno dei depositi del luogo di destinazione, poiché l’impresa aggiudicataria aveva il controllo della merce e, pertanto, doveva organizzare la sorveglianza della stessa durante tali operazioni.

(v. punti 55-56)