Language of document : ECLI:EU:T:2003:282

Causa T-255/01

Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co. Ltd

e Zhejiang Yankon Group Co. Ltd

contro

Consiglio dell'Unione europea

«Dumping - Determinazione del valore normale -

Condizioni di economia di mercato - Paese analogo -

Art. 2, n. 7, del regolamento (CE) n. 384/96»

    Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) 23 ottobre 2003
?II - 0000

Massime della sentenza

1.
    Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Importazioni provenienti da paesi non retti da un'economia di mercato, come quelli considerati all'art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96 - Applicazione delle regole relative ai paesi ad economia di mercato - Applicazione riservata ai produttori che soddisfino le condizioni enunciate all'art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96

    [Regolamenti (CE) del Consiglio n. 384/96, art. 2, nn. 1-7, e (CE) n. 905/98]

2.
    Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Importazioni provenienti da paesi non retti da un'economia di mercato, come quelli considerati all'art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96 - Regola generale che impone il riferimento al prezzo di paesi terzi a economia di mercato - Ricorso a un'altra base ragionevole unicamente in caso di impossibilità di applicare la regola generale

    [Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 7, lett. a)]

3.
    Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Importazioni provenienti da paesi non retti da un'economia di mercato, come quelli considerati all'art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96 - Distinzione tra produttori operanti o no in condizioni di economia di mercato - Principio di non discriminazione - Violazione - Insussistenza

    [Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 7, lett. b)]

1.
    Dalla lettera e dalla struttura dell'art. 2, n. 7, del regolamento antidumping di base n. 384/96, in particolare alla luce dei ‘considerando’ del regolamento n. 905/98, che modifica il detto regolamento, risulta che la determinazione del valore normale dei prodotti in provenienza dalla Repubblica popolare cinese in applicazione delle regole relative ai paesi a economia di mercato, enunciate all'art. 2, nn. 1-6, del regolamento di base, è limitata a singoli casi specifici in cui i produttori interessati hanno presentato, ciascuno per proprio conto, una richiesta debitamente documentata conformemente ai criteri e alle procedure di cui all'art. 2, n. 7, lett. c).

(v. punto 40)

2.
    Le istituzioni competenti a determinare il valore normale di prodotti oggetto di misure antidumping possono escludere l'applicazione della regola generale, enunciata all'art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento antidumping di base n. 384/96 per la determinazione del valore normale dei prodotti in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato, fondandosi su un'altra base ragionevole, esclusivamente nell'ipotesi in cui tale regola generale non possa essere applicata. Una simile impossibilità può presentarsi solo quando i dati richiesti per la determinazione del valore normale non sono né disponibili né affidabili. La necessità di aggiustare dati provenienti da un paese terzo a economia di mercato per adattarli il più possibile alle condizioni che si applicherebbero a produttori di un paese non retto da un'economia di mercato come previsto dall'art. 2, n. 7, lett. b), se il detto paese fosse un paese a economia di mercato, non prova in sé l'impossibilità o l'inadeguatezza della loro utilizzazione.

(v. punto 59)

3.
    La trasgressione, da parte delle istituzioni comunitarie, del divieto di discriminazioni presuppone che queste ultime abbiano trattato in modo diverso situazioni paragonabili causando uno svantaggio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che tale differenza di trattamento sia giustificata dall'esistenza di differenze oggettive di una certa rilevanza.

    Non può quindi qualificarsi come comportamento discriminatorio il fatto che le istituzioni, ove si tratti di adottare misure antidumping nei confronti di prodotti provenienti da paesi non retti da un'economia di mercato, applichino, in sede di calcolo del valore normale di tali prodotti, delle regole sancite dall'art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento antidumping di base n. 384/96 per le imprese non operanti in condizioni di economia di mercato, nonché le regole sancite dall'art. 2, n. 7, lett. b), per le imprese che operano in tali condizioni e abbiano presentato richieste documentate a tale riguardo, e ciò anche nel caso in cui ne derivi un trattamento più favorevole per le seconde rispetto alle prime.

(v. punti 60-62)