Language of document : ECLI:EU:T:2013:345

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

3 luglio 2013 ?(1)

«Procedimento sommario – Irricevibilità manifesta del ricorso nella controversia principale – Non luogo a provvedere»

Nella causa T‑313/13 R,

Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), con sede in Roma, rappresentato da G. Giuliano, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C(2012) 9660 def. della Commissione, del 17 dicembre 2012, che dichiara provvisoriamente compatibile con il mercato interno un aiuto per il salvataggio di Monte dei Paschi sotto forma di ricapitalizzazione condizionata alla presentazione di un piano di ristrutturazione entro sei mesi [Aiuto di Stato SA.35137 (2012/N)],

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2013, il ricorrente, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione C(2012) 9660 def. della Commissione, del 17 dicembre 2012.

2        Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2013, il ricorrente ha presentato la presente domanda di provvedimenti provvisori.

3        Con ordinanza del medesimo giorno, Codacons/Commissione (T‑313/13, non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura.

4        Di conseguenza, in considerazione del carattere accessorio del procedimento sommario rispetto alla controversia principale, non risulta ulteriormente necessario statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori.

5        Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa. Tenuto conto della circostanza che nell’ordinanza Codacons/Commissione, T‑313/13, punto 3 supra, il Tribunale si è pronunciato unicamente per quanto riguarda le spese relative alla controversia principale, spetta al giudice del procedimento sommario pronunciarsi sulle spese relative alla presente domanda di provvedimenti provvisori.

6        Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. In considerazione delle circostanze della fattispecie, è d’uopo condannare il ricorrente a sostenere integralmente le spese relative al procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:








1)      Non occorre statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.

2)      Il ricorrente è condannato alle spese.

Lussemburgo, 3 luglio 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1? Lingua processuale: l’italiano.