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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Estonia) il 18 novembre 2020 – As Lux Express Estonia / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

(Causa C-614/20)

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Tallinna Halduskohus

Parti

Ricorrente: As Lux Express Estonia

Resistente: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Questioni pregiudiziali

1)    Se il caso in cui tutte le imprese di diritto privato che erogano sul territorio nazionale a titolo commerciale servizi di trasporto di linea di passeggeri su strada, vie navigabili e per ferrovia sono parimenti obbligate a trasportare a titolo gratuito passeggeri di una determinata categoria (bambini in età prescolare, persone affette da disabilità sino al compimento dei sedici anni, persone affette da grave disabilità a partire dal compimento dei sedici anni, persone con un significativo handicap della vista, oltre agli accompagnatori di una persona con un significativo o grave handicap della vista e il cane guida o il cane addestrato per altre forme di assistenza di una persona affetta da handicap) debba essere trattato come imposizione di un obbligo di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera e), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

2)    Qualora si tratti di un obbligo di servizio pubblico ai sensi del regolamento n. 1370/2007, se, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), di detto regolamento, uno Stato membro possa escludere con una legge nazionale il pagamento al vettore di una compensazione per l’assolvimento di un siffatto obbligo.

Qualora uno Stato membro sia legittimato a escludere una compensazione al vettore, a quale condizioni ciò sia consentito.

3)    Se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007 consenta di escludere dall’ambito di applicazione del regolamento di cui trattasi norme generali che fissano le tariffe massime per categorie di passeggeri diverse da quelle indicate in tale disposizione.

Se l’obbligo di comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sussista anche laddove le norme generali che fissano le tariffe massime non prevedano alcuna compensazione per il vettore.

4)    Qualora il regolamento n. 1370/2007 non sia, nel caso di specie, applicabile, se il riconoscimento di una compensazione possa fondarsi anche su un altro atto giuridico dell’Unione europea (come la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

5)    Quali condizioni debba soddisfare la compensazione eventualmente da riconoscersi al vettore per soddisfare le disposizioni in materia di aiuti di Stato.

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1 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).