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Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 – Aceitera General Deheza/Consiglio

(Causa T-115/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aceitera General Deheza SA (General Deheza, Argentina) (rappresentata da: J. F. Bellis e R. Luff, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2), nei limiti in cui riguarda la ricorrente, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente si fonda su tre motivi:

Primo motivo secondo il quale le istituzioni hanno commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti concludendo che si era in presenza di una distorsione dei prezzi dei semi di soia e dell’olio di semi di soia tale da giustificare l’applicazione dell’articolo 2, n. 5, secondo comma, del regolamento antidumping di base 1 .

Secondo motivo con il quale viene asserito che l’articolo 2, n. 5, secondo comma, come interpretato dalle Istituzioni nel presente caso, non può essere applicato alle importazioni provenienti da un membro dell’OIC poiché è incompatibile con l’Accordo antidumping dell’OIC.

Terzo motivo con il quale si deduce che la valutazione del pregiudizio omette di prendere in considerazione fattori che rompono il nesso causale tra il pregiudizio affermato e le importazioni che si pretende siano oggetto di dumping in violazione dell’articolo 3, n. 7, del regolamento di base antidumping.

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1     Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.