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Impugnazione proposta il 21 luglio 2023 dalla EVH GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 17 maggio 2023, causa T-312/20, EVH GmbH / Commissione europea

(Causa C-464/23 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti del procedimento

Ricorrente: EVH GmbH (rappresentanti: I. Zenke, Rechtsanwältin, e T. Heymann, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania, E.ON SE, RWE AG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 maggio 2023, EVH/Commissione (T-312/20), nonché annullare la decisione della Commissione europea del 26 febbraio 2019 relativa all’operazione di concentrazione «RWE/E.ON Assets» (caso M.8871) (GU 2000, C 111, pag. 1);

    1a. in subordine, e in ogni caso, rinviare la causa T-312/20 al Tribunale per     l’assunzione di qualsiasi decisione che si rendesse necessaria;

condannare la Commissione alle spese, incluse le spese legali e le spese di viaggio sostenute dalla ricorrente a causa del procedimento T-312/20.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe erroneamente interpretato il diritto dell’Unione, e segnatamente l’articolo 101 TFUE e l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) 139/2004 1 .

In primo luogo, il diritto dell’Unione sarebbe stato violato per effetto della non applicazione dell’articolo 101 TFUE in ragione di un presunto effetto preclusivo dell’articolo 21 del RCCI (punti 392 e segg. della sentenza impugnata).

In secondo luogo, non si sarebbe tenuto conto delle prove presentate dalla ricorrente relative ad un accordo di cartello tra la RWE e la E.ON nel senso di cui all’articolo 101 TFUE (punti 392 e segg. della sentenza impugnata).

In terzo luogo, l’omessa presa in conto per ragioni formali della narrativa in fatto proposta dalla ricorrente viene considerata quale violazione di diritti procedurali (punti 393 e segg., e 406 e segg. della sentenza impugnata).

Con il suo secondo motivo di impugnazione, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato i procedimenti di controllo su operazioni di concentrazione svolti dalla Commissione nei casi M.8871 e M.8870, nonché il procedimento di controllo su un’operazione di concentrazione svolto dal Bundeskartellamt [Ufficio federale dei cartelli tra imprese] nel caso B8-28/19 come non costituenti parti integrali di un’unica operazione di concentrazione, che avrebbero dovuto essere esaminate in un procedimento di controllo su un’operazione di fusione.

In tale contesto, al Tribunale viene imputata, in primo luogo, una messa a parte dell’ingresso della RWE nella E.ON nella misura del 16,67% nel caso B8-28/19 (punti 65 e segg. della sentenza impugnata).

In secondo luogo, viene censurata l’interpretazione della nozione di «unica concentrazione» ai sensi dell’articolo 3 e, in combinato disposto, del considerando 20 del RCCI (punti 74 e segg. della sentenza impugnata).

Il terzo motivo di impugnazione lamenta che il Tribunale avrebbe violato e falsamente applicato anche l’articolo 2 del RCCI in conseguenza di un’erronea valutazione del mercato nel caso M.8871.

In primo luogo, a torto il Tribunale avrebbe avallato la mancata definizione del mercato da parte della Commissione (punti 220 e segg. della sentenza impugnata).

In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe censurato la insufficiente prognosi degli sviluppi di mercato compiuta dalla Commissione (punti 229 e segg. della sentenza impugnata).

In terzo luogo, la ricorrente prende di mira la valutazione, a suo dire insufficiente, della crescente forza di mercato della RWE (punti 260 e segg. della sentenza impugnata).

In quarto luogo, al Tribunale viene addebitata una carente valutazione dei rapporti concorrenziali tra la RWE e la E.ON nonché del venir meno della E.ON (punti 337 e segg. della sentenza impugnata).

Infine, con il quarto motivo di impugnazione si accusa il Tribunale di aver violato i principi della ripartizione dell’onere della prova, avendo esso nella sentenza impugnata (punti 273, 278 e segg., 328, 341, 344 e 382) fissato standard probatori eccessivi a carico della ricorrente.

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1 Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni» – RCCI) (GU 2004, L 24, pag. 1).