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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Germania) il 24 luglio 2023 – Umweltforum Osnabrücker Land e. V. / Landkreis Osnabrück

(Causa C-461/23, Umweltforum Osnabrücker Land)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Umweltforum Osnabrücker Land e. V.

Resistente: Landkreis Osnabrück

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE 1 (direttiva VAS), letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE 2 (direttiva habitat), debba essere interpretato nel senso che tutte le norme contenute in un atto giuridico mediante il quale uno Stato membro designa un sito come zona speciale di conservazione ai sensi della direttiva habitat, a prescindere dal loro rispettivo contenuto normativo, devono essere considerate come direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito, con la conseguenza che l’atto giuridico in quanto piano non soggiace ad alcuna valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, o se invece possa risultare indicato, a seconda del contenuto delle singole norme, adottare una modalità di valutazione differenziata, cosicché singole disposizioni di un siffatto atto giuridico in quanto piano (parte di piano) sarebbero da considerarsi direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito in questione mentre altre disposizioni di questo atto giuridico in quanto piano (parte di piano) non dovrebbero essere considerate tali.

Nel caso in cui la questione 1) dovesse essere risolta nel secondo dei sensi sopra indicati: se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, debba essere interpretato nel senso che una singola normativa, contenuta in un atto giuridico di uno Stato membro mediante il quale un sito viene designato quale zona speciale di conservazione nel senso di cui alla direttiva habitat, vengono fissati obiettivi di conservazione e vengono dettate prescrizioni e divieti, deve essere considerata quale piano (parte di piano) non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, nel caso in cui tale normativa, fissando concreti criteri e modalità, escluda determinate attività nel sito dall’ambito di applicazione delle prescrizioni e dei divieti dettati e tali attività non servano in via immediata al raggiungimento degli obiettivi di conservazione, bensì debbano essere considerate quali misure di sfruttamento economico o di mantenimento destinate ad altri scopi con qualità di progetto nel senso di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat.

In caso di soluzione affermativa della questione 2): se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, debba essere interpretato nel senso che il verificarsi di un’incidenza significativa sul sito, in virtù di una normativa – come descritto nella questione 2) – contenuta in un atto giuridico per la designazione di un sito quale zona speciale di conservazione ai sensi della direttiva habitat, la quale fissi in maniera sufficientemente concreta i criteri e le modalità per l’esercizio delle attività da essa contemplate con qualità di progetto nel senso di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, non può considerarsi escluso qualora il diritto nazionale non preveda per tali attività alcun requisito autorizzativo e l’autorità competente, a causa della citata normativa nell’atto giuridico, rinunci nel singolo caso per queste attività anche ad una previa denuncia nonché alla realizzazione di una valutazione dell’incidenza riferita al progetto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat oppure realizzi nel singolo caso una valutazione dell’incidenza riferita al progetto e in tale contesto assuma quale criterio di riferimento per la sostenibilità del progetto il fatto che i criteri e le modalità dettate nella normativa, come descritto nella questione 2), siano o no rispettati.

In caso di soluzione affermativa della questione 2): se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, debba essere interpretato nel senso che non si deve temere il verificarsi di un’incidenza significativa sul sito in virtù di una normativa contenuta in un atto giuridico per la designazione di un sito quale zona speciale di conservazione ai sensi della direttiva habitat, come descritto nella questione 2), nel caso in cui le attività contemplate da una normativa siffatta siano di norma esercitate già da molto tempo e, sulla base dei criteri e delle modalità per il loro esercizio fissati nella normativa, non venga comunque resa possibile alcuna intensificazione o espansione di tali attività nel sito in questione.

Nel caso in cui, alla luce delle risposte alle questioni precedenti, occorra presupporre l’esistenza di un obbligo di realizzazione di una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, a causa del contenuto di singole norme di un atto giuridico per la designazione di un sito quale zona speciale di conservazione nel senso di cui alla direttiva habitat: se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva VAS debba essere interpretato nel senso che, qualora la designazione del sito debba considerarsi quale determinazione dell’uso di piccole aree a livello locale, un’autorità di uno Stato membro deve di norma ritenere, sulla base della preesistente qualificazione del sito quale sito di importanza comunitaria nel senso di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva habitat, che la designazione quale zona di conservazione avrà prevedibilmente effetti significativi sull’ambiente.

Nel caso in cui, a seguito della risposta alle questioni precedenti, occorra presupporre l’esistenza di un obbligo di realizzazione di una valutazione ambientale a causa del contenuto di singole norme di un atto giuridico per la designazione di un sito quale zona speciale di conservazione nel senso di cui alla direttiva habitat: se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, debba essere interpretato nel senso che unicamente queste singole norme devono essere fatte oggetto di una valutazione ambientale, oppure se una siffatta valutazione ambientale debba riferirsi all’intero contenuto dell’atto giuridico.

7)    Nel caso in cui, dopo la soluzione delle questioni precedenti, occorra presupporre l’esistenza di un obbligo di realizzazione di una valutazione ambientale a causa del contenuto di singole norme di un atto giuridico per la designazione di un sito quale zona speciale di conservazione nel senso di cui alla direttiva habitat: se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva VAS, in forza del quale la valutazione ambientale di cui all’articolo 3 della medesima direttiva deve essere effettuata durante la fase preparatoria di un piano o di un programma ed anteriormente alla sua adozione, debba essere interpretato nel senso che la mancata effettuazione di una valutazione ambientale di un piano o di elementi costitutivi di un piano non può essere effettuata a posteriori mediante un procedimento integrativo successivamente all’avvenuta adozione del piano o di elementi costitutivi del piano e non può così essere sanato ex post l’errore procedurale derivante dalla mancata realizzazione della valutazione ambientale.

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1 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30).

1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).