Language of document : ECLI:EU:T:2014:221





Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 3 aprile 2014 –
ADEAS / Commissione

(Causa T‑7/13)

«Ricorso di annullamento – Aiuto di Stato – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a talune condizioni – Associazione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 114, §§ 1 e 3) (v. punto 18)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto individuale compatibile con il mercato interno a talune condizioni – Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 28, 29)

3.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 32)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Intervento – Ricorso principale manifestamente irricevibile – Ordinanza di irricevibilità pronunciata prima di statuire sull’istanza di intervento – Ammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 111, 114 e 116, § 3) (v. punto 45)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/540/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, relativa all’aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08) riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU 2012, L 279, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento della Repubblica francese.

3)

L’association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés de France Télécom-Orange (ADEAS) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.