Language of document :

Ricorso proposto il 16 settembre 2009 - Centraal bureau voor de statistiek / Commissione

(Causa T-361/09)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Centraal bureau voor de statistiek (l'Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: R. van den Tweel, advocaat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 7 luglio 2009, ESTAT/E-1/ME/ykl/eb D(2009) 10188, relativa al pagamento definitivo della partecipazione alle spese sostenute per l'indagine struttura 2005 per un importo pari a EUR 546 818,77;

in subordine, condannare la Commissione a versare posticipatamente l'importo di EUR 38 295,55, aumentato dei relativi interessi a partire dal quarantacinquesimo giorno dopo la data della decisione 9 luglio 2009 fino al giorno dell'effettivo pagamento;

in entrambi i casi, condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è del parere che la decisione impugnata sia in contrasto con il regolamento (CEE) del Consiglio 29 febbraio 1988, n. 571, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (GU L 56, pag. 1, come modificato), con l'accordo concluso fra il ricorrente stesso e la Commissione relativamente alla partecipazione della Comunità ai costi delle verifiche per l'indagine struttura 2005 nei Paesi Bassi (contratto numero: 62102.2005.001-2005.055), e con il principio di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di motivazione, perlomeno in quanto la decisione stabilisce scorrettamente il rimborso preteso dal ricorrente.

Con il suo primo motivo il ricorrente afferma che la Commissione ha a torto rifiutato di concedergli un rimborso ai sensi dell'art. 14, n. 1 del regolamento n. 571/88, richiedendogli invece di presentare documentazione più precisa quale base delle spese sostenute e non solamente della quantità di aziende censite. Poiché l'art. 14 del regolamento in parola stabilisce espressamente un rimborso fisso per azienda censita fino ad un importo massimo per indagine di EUR 700 000, una diversa interpretazione violerebbe inoltre i principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

Con il secondo motivo il ricorrente fa valere che l'art. II.14.3 dell'accordo fra il ricorrente stesso e la Commissione non è applicabile alle spese fatturate dal Ministero dell'agricoltura. La Commissione ha a torto omesso di prendere pienamente in considerazione dette fatture quali costi diretti ammissibili ed effettivamente sostenuti, e quantomeno non ha motivato a sufficienza la sua decisione.

Infine il ricorrente deduce in subordine che, qualora l'art. II.14.3 dell'accordo fosse in realtà applicabile, i costi ammissibili sarebbero allora stati calcolati in modo incomprensibile, sulla base di un'errata motivazione, se non del tutto senza di essa, dal momento che la Commissione scorrettamente include le ore indirettamente produttive nel calcolo della tariffa oraria applicabile. Le motivazioni addotte dalla Commissione non appaiono chiaramente e inequivocabilmente nella decisione impugnata, cosicché quest'ultima risulta in ogni caso in contrasto con il principio di motivazione.

____________