Sentenza del Tribunale del 18 aprile 2013 – Peek & Cloppenburg / UAMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)
(Causa T-506/11) 1
[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Peek & Cloppenburg – Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Abrar, poi P. Lange, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Peek & Cloppenburg (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Renck, V. von Bomhard, T. Heitmann, M. Petersenn, avvocati, e I. Fowler, solicitor)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 28 febbraio 2011 (procedimento R 53/2005-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg e la Peek & Cloppenburg KG.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Peek & Cloppenburg KG è condannata alle spese.
________________________1 GU C 362 del 10.12.2011.