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Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2013 – Aldi / UAMI – Dialcos (dialdi)

(Causa T-505/11)1

(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo dialdi – Marchio comunitario denominativo anteriore ALDI – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Dialcos SpA (Due Carrare, Italia) (rappresentante: B. Saguatti, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 5 luglio 2011 (procedimento R 1097/2010-2), relativa ad un’opposizione tra la Aldi GmbH & Co. KG e la Dialcos SpA.

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 5 luglio 2011 (procedimento R 1097/2010-2) è annullata.

L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Aldi GmbH & Co. KG.

La Dialcos SpA sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 355 del 3.12.2011.