Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2013 – Aldi / UAMI – Dialcos (dialdi)
(Causa T-505/11)1
(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo dialdi – Marchio comunitario denominativo anteriore ALDI – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Dialcos SpA (Due Carrare, Italia) (rappresentante: B. Saguatti, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 5 luglio 2011 (procedimento R 1097/2010-2), relativa ad un’opposizione tra la Aldi GmbH & Co. KG e la Dialcos SpA.
Dispositivo
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 5 luglio 2011 (procedimento R 1097/2010-2) è annullata.
L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Aldi GmbH & Co. KG.
La Dialcos SpA sopporterà le proprie spese.
____________1 GU C 355 del 3.12.2011.