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Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 – Makhlouf / Consiglio

(Causa T-509/11)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Diritto al rispetto della vita privata - Proporzionalità»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mohammad Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: C. Rygaert e G. Karouni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. M. Joséphidès e G. Étienne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/488/PESC del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 199, pag. 74), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1 °dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), e della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), nella parte in cui tali atti concernono il ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Mohammad Makhlouf è condannato alle proprie spese, nonché a quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

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1 GU C 340 del 19.11.2011.