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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 – ClientEarth/Commissione europea, Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Causa C-458/19 P) 1

[Impugnazione – Ricorso di annullamento – Decisione di esecuzione C(2016) 3549 final della Commissione – Autorizzazione per gli usi dello ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) – Regolamento (CE) n.°1907/2006 – Articoli 60 e 62 – Regolamento (CE) n.°1367/2006 – Richiesta di riesame interno – Decisione C(2016) 8454 final della Commissione – Rigetto della richiesta]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (rappresentanti: A. Jones, Solicitor, J. Stratford, BL)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e F. Becker, agenti)

Dispositivo

L’impugnazione è respinta.

La ClientEarth è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporta le proprie spese.

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1 GU C 263 del 5.8.2019.