Language of document : ECLI:EU:T:2013:450

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

16 settembre 2013 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Eccezione di illegittimità – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Parità di trattamento – Proporzionalità – Irretroattività»

Nella causa T‑386/10,

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, con sede in Iserlohn (Germania), rappresentata inizialmente da H. Janssen, T. Kapp e M. Franz, successivamente da H. Janssen e T. Kapp, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre e A. Antoniadis, in qualità di agenti, assistiti da A. Böhlke, avocato,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Simm e F. Florindo Gijón, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento parziale della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e M. van der Woude, giudici,

cancelliere: K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 febbraio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con la decisione C(2010) 4185 def., del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione europea ha constatato l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Tale infrazione, alla quale avrebbero partecipato 17 imprese, sarebbe stata realizzata nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 e avrebbe assunto la forma di un insieme di accordi anticoncorrenziali o di pratiche concordate in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria (punti 2 e 3 e articolo 1 della decisione impugnata).

2        In particolare, nella decisione impugnata la Commissione ha esposto che l’infrazione accertata consisteva, in primo luogo, nel coordinamento, da parte dei suddetti produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria, degli aumenti annuali dei prezzi e di altri elementi di determinazione dei medesimi, nell’ambito di regolari riunioni in seno ad associazioni nazionali di settore, in secondo luogo, nella fissazione o nel coordinamento dei prezzi in occasione di eventi specifici, quali l’aumento del costo delle materie prime, l’introduzione dell’euro nonché l’istituzione di pedaggi autostradali e, in terzo luogo, nella divulgazione e nello scambio di informazioni commerciali riservate. Inoltre, la Commissione ha constatato che la fissazione dei prezzi nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria seguiva un ciclo annuale. In quest’ambito, i produttori stabilivano i loro listini prezzi, che solitamente rimanevano validi per un anno e costituivano la base per i rapporti commerciali con i grossisti (punti da 152 a 163 della decisione impugnata).

3        I prodotti interessati dall’intesa sono ceramiche sanitarie e rubinetteria facenti parte di uno dei tre seguenti sottogruppi di prodotti: articoli di rubinetteria, box doccia e accessori, articoli sanitari in ceramica (in prosieguo: i «tre sottogruppi di prodotti») (punti 5 e 6 della decisione impugnata).

4        La ricorrente, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, che produce, nell’ambito dei tre sottogruppi di prodotti, articoli di rubinetteria, figura tra i destinatari della decisione impugnata (punti da 34 a 36 della decisione impugnata).

5        Il 15 luglio 2004 la Masco Corp. e le sue controllate, tra le quali la Hansgrohe AG, che produce articoli di rubinetteria, e la Hüppe GmbH, che produce box doccia, hanno informato la Commissione dell’esistenza di un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria e hanno chiesto di beneficiare dell’immunità dalle ammende, in forza della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole»), o, in alternativa, di una riduzione del loro importo. Il 2 marzo 2005 la Commissione ha deciso di concedere un’immunità condizionale alla Masco, conformemente al punto 8, lettera a), e al punto 15 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole (punti da 126 a 128 della decisione impugnata).

6        Il 9 e il 10 novembre 2004, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso presso gli uffici di alcune società e associazioni nazionali di categoria attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria (punto 129 della decisione impugnata).

7        Il 15 e il 19 novembre 2004 la Grohe Beteiligungs GmbH e le sue controllate, nonché la American Standard Inc. (in prosieguo: la «Ideal Standard») e le sue controllate hanno chiesto entrambe l’immunità dalle ammende in forza della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole oppure, in alternativa, la riduzione del loro importo (punti 131 e 132 della decisione impugnata).

8        Tra il 15 novembre 2005 e il 16 maggio 2006 la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, a diverse società e associazioni attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria, compresa la ricorrente (punto 133 della decisione impugnata).

9        Il 17 e il 19 gennaio 2006 la Roca SARL nonché la Hansa Metallwerke AG e le sue controllate hanno chiesto entrambe di beneficiare dell’immunità dalle ammende in forza della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole o, in alternativa, della riduzione del loro importo. Il 20 gennaio 2006 la ricorrente ha parimenti chiesto di beneficiare di tale immunità dalle ammende o, in alternativa, della riduzione del loro importo (punti da 135 a 138 della decisione impugnata).

10      Il 26 marzo 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, che è stata notificata alla ricorrente (punto 139 della decisione impugnata).

11      Dal 12 al 14 novembre 2007 si è tenuta un’audizione, cui ha partecipato la ricorrente (punto 143 della decisione impugnata).

12      Il 9 luglio 2009 la Commissione ha inviato a talune società, compresa la ricorrente, una lettera di esposizione dei fatti, richiamando la loro attenzione su talune prove specifiche sulle quali essa pensava di fare affidamento in sede di adozione di una decisione definitiva (punti 147 e 148 della decisione impugnata).

13      Tra il 19 giugno 2009 e l’8 marzo 2010 la Commissione ha inviato a varie società, compresa la ricorrente, richieste di informazioni supplementari, conformemente all’articolo 18 del regolamento n. 1/2003 (punti da 149 a 151 della decisione impugnata).

14      Il 23 giugno 2010 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

15      Nella decisione impugnata, in primo luogo, la Commissione ha ritenuto che le pratiche descritte nel precedente punto 2 facessero parte di un piano generale finalizzato a limitare la concorrenza tra i destinatari di detta decisione e presentassero le caratteristiche di una violazione unica e continuata, la cui portata interessava i tre sottogruppi di prodotti menzionati nel precedente punto 3 e si estendeva ai territori di Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria (punti 778 e 793 della decisione impugnata; in prosieguo: l’«infrazione accertata»). A questo riguardo, essa ha evidenziato segnatamente che dette pratiche avevano seguito un modello ricorrente, che risultava uniforme in tutti i sei Stati membri interessati dalle indagini della Commissione (punti 778 e 793 della decisione impugnata). Essa ha parimenti rilevato l’esistenza di associazioni nazionali di settore riguardanti l’insieme dei tre sottogruppi di prodotti menzionati nel precedente punto 3, che ha denominato «associazioni generiche», di associazioni nazionali di categoria comprendenti membri la cui attività riguardava almeno due di questi tre sottogruppi di prodotti, che ha denominato «associazioni interprodotto», nonché di associazioni specializzate comprendenti membri la cui attività riguardava uno di questi tre sottogruppi di prodotti (punti 796 e 798 della decisione impugnata). Infine, essa ha constatato la presenza in vari Stati membri di un gruppo centrale di imprese coinvolte nel cartello nell’ambito tanto di associazioni generiche quanto di associazioni interprodotto (punti 796 e 797 della decisione impugnata).

16      Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente all’infrazione accertata, la Commissione ha rilevato che essa, pur essendo un produttore di articoli di rubinetteria, nondimeno conosceva le varie gamme di prodotti oggetto dell’infrazione accertata, tenuto conto della sua partecipazione alle riunioni collusive delle associazioni generiche Arbeitskreis Sanitärindustrie (in prosieguo: l’«ASI»), in Austria, e IndustrieForum Sanitär, in Germania (punto 872 della decisione impugnata). Tuttavia, per quanto riguarda l’estensione geografica dell’intesa, la Commissione ha considerato che non si poteva ritenere che la ricorrente fosse a conoscenza della medesima nel suo complesso, bensì, tenuto conto della sua partecipazione alle riunioni delle due associazioni generiche prima menzionate e dell’associazione specializzata in Germania nel sottogruppo degli articoli di rubinetteria, l’Arbeitsgemeinschaft Sanitärindustrie (in prosieguo: l’«AGSI»), esclusivamente dei comportamenti collusivi posti in essere in Germania e in Austria (punto 873 della decisione impugnata).

17      In secondo luogo, per determinare l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, la Commissione si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») (punto 1184 della decisione impugnata).

18      In una prima fase, la Commissione ha determinato l’importo di base dell’ammenda. A tal fine essa ha precisato, nella decisione impugnata, che detto calcolo si basava, per ciascuna impresa, sulle vendite in ciascuno Stato membro, moltiplicate per il numero di anni di partecipazione all’infrazione accertata in ciascuno Stato membro e per il sottogruppo di prodotti interessato, in modo da tenere conto del fatto che talune imprese esercitano la loro attività solo in alcuni Stati membri o solo in uno dei tre sottogruppi di prodotti menzionati nel precedente punto 3 (punto 1197 della decisione impugnata).

19      Ciò precisato, la Commissione ha fissato al 15% il moltiplicatore connesso alla gravità dell’infrazione accertata, ai sensi dei punti da 20 a 23 degli orientamenti del 2006. A tal riguardo, essa ha tenuto conto di quattro criteri di valutazione della suddetta infrazione, vale a dire la sua natura, le quote di mercato combinate, l’estensione geografica e l’attuazione (ai punti da 1210 a 1220 della decisione impugnata).

20      Inoltre, la Commissione ha fissato il moltiplicatore da applicare, a titolo della durata dell’infrazione accertata, all’importo di base dell’ammenda stabilito per la ricorrente, sulla base delle disposizioni del punto 24 degli orientamenti del 2006, a 6,66 per la Germania, dove la ricorrente ha partecipato all’infrazione accertata dal 6 marzo 1998 al 9 novembre 2004, e a 3,66 per l’Austria, dove la ricorrente ha partecipato all’infrazione accertata dal 2 marzo 2001 al 9 novembre 2004 (punto 1223 della decisione impugnata).

21      Infine, sul fondamento delle disposizioni del punto 25 degli orientamenti del 2006, la Commissione, al fine di dissuadere le imprese in questione dal partecipare ad accordi orizzontali per la fissazione dei prezzi analoghi agli accordi oggetto della decisione impugnata e alla luce dei quattro criteri di valutazione menzionati nel precedente punto 19, ha deciso di aumentare l’importo di base dell’ammenda applicando un importo supplementare del 15% (punti 1224 e 1225 della decisione impugnata).

22      Ne è risultato un importo di base dell’ammenda pari ad EUR [riservato] (1) per la ricorrente (punto 1226 della decisione impugnata).

23      In una seconda fase, la Commissione ha esaminato l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti atte a giustificare un adeguamento dell’importo di base dell’ammenda. Essa non ha applicato alcuna circostanza aggravante o attenuante nei confronti della ricorrente.

24      In una terza fase, la Commissione, al fine di determinare l’importo dell’ammenda da infliggere, ha applicato, in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il limite del 10% del fatturato complessivo realizzato nell’esercizio sociale precedente (in prosieguo: il «limite del 10%»). L’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente previa applicazione del limite del 10% ammontava ad EUR 12 517 671 (punti 1261 e 1264 della decisione impugnata).

25      In una quarta fase, la Commissione ha affermato che la ricorrente non poteva beneficiare di una riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, in quanto non si poteva ritenere che le prove da essa prodotte rappresentassero un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 di detta comunicazione (punto 1304 della decisione impugnata).

26      In base a quanto precede, la Commissione ha constatato, all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata, che la ricorrente aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, dal 6 marzo 1998 al 9 novembre 2004, ad un accordo continuato o a pratiche concordate nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria nei territori di Germania ed Austria.

27      Per tale infrazione accertata, all’articolo 2, paragrafo 6, della decisione impugnata la Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di EUR 12 517 671.

28      All’articolo 3 della decisione impugnata la Commissione ha ingiunto alle imprese elencate all’articolo 1 della decisione stessa, da un lato, di porre fine all’infrazione accertata, qualora non lo avessero già fatto, e, dall’altro, di astenersi dal reiterare qualsiasi atto o comportamento descritto all’articolo 1 della decisione stessa, o qualsiasi atto o comportamento avente oggetto o effetto identico o analogo.

29      L’articolo 4 della decisione impugnata elenca i destinatari di quest’ultima, tra i quali è annoverata la ricorrente.

 Procedimento e conclusioni delle parti

30      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

31      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2010, il Consiglio dell’Unione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza dell’8 marzo 2011 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha accolto tale domanda.

32      Il 7 aprile 2011 il Consiglio ha depositato la sua memoria di intervento. Le parti principali hanno presentato le loro osservazioni su detta memoria.

33      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, ha sottoposto alcuni quesiti scritti alla ricorrente. Quest’ultima ha risposto a tali quesiti, nel termine impartito, con lettera del 30 gennaio 2012.

34      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 29 febbraio 2012.

35      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;

–        in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale;

–        condannare la Commissione alle spese.

36      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

37      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione d’illegittimità dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003;

–        pronunciarsi equamente sulle spese.

 In diritto

38      In via preliminare occorre ricordare che il sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione europea, per quanto concerne le decisioni adottate dalla Commissione per punire le violazioni del diritto della concorrenza, si basa sul controllo di legittimità, previsto dall’articolo 263 TFUE, che è integrato, quando detto giudice è investito di una domanda in tal senso, da una competenza estesa al merito, riconosciuta a quest’ultimo in forza dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, Racc. pag. I-13085, punti 53, 63 e 64). Detta competenza autorizza il giudice, oltre al mero controllo sulla legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, eventualmente, a sopprimere, ridurre o aumentare l’importo dell’ammenda o della penalità per inadempimento inflitta (v. sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, C‑272/09 P, Racc. pag. I-12789, punto 103 e giurisprudenza ivi citata; v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione, T‑11/06, Racc. pag. II‑6681, punto 265).

39      Nella fattispecie è pacifico che, con il presente ricorso, la ricorrente ha sottoposto al Tribunale due primi capi di conclusioni diretti rispettivamente, da un lato, all’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui la riguarda e, dall’altro, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.

40      Si deve peraltro rilevare che, nel controricorso, la Commissione afferma, sostanzialmente, che il primo capo di conclusioni è irricevibile in quanto non sarebbe sostenuto da alcun motivo nel ricorso.

41      Alla luce della giurisprudenza sopra ricordata e delle precedenti considerazioni, in una prima fase il Tribunale esaminerà la ricevibilità del primo capo di conclusioni del ricorso. In una seconda fase esso esaminerà, nell’ambito del controllo di legittimità della decisione impugnata, la fondatezza delle conclusioni presentate in via principale, dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata e successivamente, in una terza fase, la fondatezza delle conclusioni, presentate in subordine, dirette sostanzialmente ad ottenere che il Tribunale eserciti la sua competenza estesa al merito per riformare, riducendolo, l’importo dell’ammenda che la Commissione ha inflitto alla ricorrente.

I –  Sulla ricevibilità

42      La Commissione afferma, in sostanza, che il primo capo di conclusioni è irricevibile in quanto i motivi dedotti dalla ricorrente sono diretti solo alla riduzione dell’ammenda. Inoltre, essa considera che il tentativo della ricorrente di rimediare nella replica alla mancanza di motivi nel ricorso deve essere respinto in quanto tardivo.

43      La ricorrente controbatte, sostanzialmente, che dai fatti esposti nel ricorso si dovrebbe dedurre che la decisione impugnata deve essere annullata. Inoltre, nella replica, la ricorrente precisa che tale nullità risulterebbe dal fatto che essa non ha partecipato all’infrazione accertata, in quanto, come ha concluso la Commissione al punto 873 della decisione impugnata, la ricorrente non era a conoscenza dell’estensione geografica, corrispondente a sei Stati membri, di detta infrazione.

44      In una prima fase, per quanto riguarda la valutazione della ricevibilità del primo capo di conclusioni, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, se un ricorrente non deduce alcun motivo a sostegno di un capo di conclusioni, non sussiste la condizione di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, secondo cui i motivi dedotti devono essere oggetto di un’esposizione sommaria, e detto capo di conclusioni va quindi respinto in quanto irricevibile (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 14 maggio 1998, Metsä‑Serla e a./Commissione, da T‑339/94 a T‑342/94, Racc. pag. II‑1727, punto 62, e del 23 marzo 2004, Theodorakis/Consiglio, T‑310/02, Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑427, punti 21 e 22).

45      Peraltro, sempre secondo costante giurisprudenza, anche se l’enunciazione dei motivi del ricorso non si deve attenere alla terminologia e all’enumerazione del regolamento di procedura e l’indicazione della sostanza di tali motivi, anziché della loro qualificazione giuridica, può bastare, ciò può avvenire tuttavia a condizione che i suddetti motivi emergano con sufficiente chiarezza dall’atto introduttivo del ricorso (ordinanze del Tribunale del 28 aprile 1993, De Hoe/Commissione, T‑85/92, Racc. pag. II‑523, punto 21, e del 20 gennaio 2012, Groupe Partouche/Commissione, T‑315/10, punto 20; sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2012, Arbos/Commissione, T‑161/06, punto 22).

46      Nella fattispecie, al fine di pronunciarsi sulla ricevibilità del primo capo di conclusioni, occorre verificare, conformemente alla giurisprudenza ricordata nei precedenti punti 44 e 45, se la ricorrente abbia dedotto motivi e, almeno sommariamente, elementi di fatto e di diritto sui quali sono fondate le censure che, sostanzialmente, sostengono detto capo di conclusioni.

47      A tale riguardo si deve rilevare che, a sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi. Tali motivi vertono, il primo, in sostanza, su errori di valutazione, riguardo all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, quanto alla constatazione dell’infrazione che le viene addebitata e all’importo dell’ammenda inflittale, il secondo, su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, risultante dall’applicazione del limite del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, il terzo, sulla mancata presa in considerazione della partecipazione individuale della ricorrente all’infrazione accertata, in violazione del principio di parità di trattamento, il quarto, sulla mancata presa in considerazione di precedenti decisioni della Commissione, in violazione del medesimo principio, il quinto, sulla mancata presa in considerazione delle limitate capacità economiche della ricorrente, in violazione del principio di proporzionalità, il sesto, su una violazione del principio di irretroattività risultante dall’applicazione degli orientamenti del 2006, che prevedono un metodo di calcolo dell’importo delle ammende più severo di quello degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»), a comportamenti anteriori alla loro adozione, il settimo, sul fatto che l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 violerebbe il principio di determinatezza e, l’ottavo, sull’illegittimità degli orientamenti del 2006, in quanto attribuirebbero alla Commissione un potere discrezionale troppo ampio. Questi ultimi due motivi costituiscono eccezioni di illegittimità.

48      È vero che si deve constatare che la ricorrente ha sollevato i suddetti otto motivi senza avere cura di precisare quale dei due primi capi di conclusioni essi sostengano.

49      Tuttavia, va rilevato che, ad eccezione del terzo motivo, il quale, essendo in sostanza diretto a che il Tribunale modifichi i criteri di calcolo dell’ammenda inflitta alla ricorrente tenendo conto della sua situazione particolare rispetto a quella degli altri partecipanti, viene invocato a sostegno del secondo capo di conclusioni, il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo sono diretti, in sostanza, a che il Tribunale concluda che la Commissione, omettendo di tener conto di diverse circostanze che caratterizzano la partecipazione della ricorrente all’infrazione accertata, ha commesso vari errori di valutazione tali da rendere illegittima la decisione impugnata in considerazione dei quali esso dovrebbe annullare la decisione impugnata o, quanto meno, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente. Per quanto attiene al sesto motivo, si deve osservare che, invocando la violazione del principio di irretroattività, la quale risulterebbe dall’applicazione degli orientamenti del 2006 ai comportamenti addebitati alla ricorrente, che sono anteriori all’adozione di detti orientamenti, essa chiede al Tribunale, in sostanza, di constatare che il metodo di calcolo dell’ammenda applicato dalla Commissione nella decisione impugnata è viziato da un’illegittimità, in considerazione della quale esso dovrebbe annullare la decisione impugnata o, quanto meno, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale, tanto più che, se la Commissione avesse applicato gli orientamenti del 1998, l’importo di detta ammenda sarebbe stato meno elevato. Per quanto concerne il settimo e l’ottavo motivo, è giocoforza constatare che, invocando l’illegittimità rispettivamente dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti del 2006, la ricorrente intende dimostrare che la decisione impugnata, nella parte in cui si basa, ai fini del calcolo dell’ammenda inflittale, su detto articolo e sui menzionati orientamenti, è viziata da illegittimità in considerazione delle quali il Tribunale dovrebbe annullare la decisione impugnata o, quanto meno, ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata imposta.

50      Dalle suesposte considerazioni discende che, ad eccezione del terzo motivo, gli altri motivi sono stati sollevati nel ricorso anche a sostegno del primo capo di conclusioni. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il primo capo di conclusioni dev’essere dichiarato ricevibile.

51      In una seconda fase, per quanto attiene alla ricevibilità degli argomenti svolti dalla ricorrente nella replica per dimostrare che essa non ha partecipato ad un’infrazione unica e continuata estesa a sei Stati membri, si deve rammentare che dal combinato disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulta che l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi non si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Ciò nondimeno, un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio, e che sia strettamente connesso con questo, dev’essere considerato ricevibile (v. sentenza del Tribunale del 26 giugno 2008, Alferink e a./Commissione, T‑94/98, Racc. pag. II‑1125, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

52      Nella fattispecie, per quanto riguarda l’estensione geografica dell’infrazione accertata, il Tribunale rileva che, per due volte nel ricorso, a sostegno del primo e del terzo motivo, la ricorrente addebita alla Commissione di avere commesso un errore di valutazione in merito al calcolo dell’ammenda inflittale, che risulterebbe dall’applicazione dei medesimi fattori utilizzati per le imprese che erano a conoscenza dell’intera infrazione accertata, mentre, al punto 873 della decisione impugnata, essa ha concluso che la conoscenza della ricorrente dell’estensione geografica di detta infrazione era limitata al territorio di due Stati membri (Germania e Austria) sui sei interessati dalla stessa. Peraltro, la ricorrente ha affermato, per due volte, che la sua partecipazione all’infrazione era quindi limitata al territorio di questi due Stati membri.

53      Per contro, a proposito delle altre caratteristiche essenziali dell’infrazione accertata, si deve rilevare che, nel ricorso, la ricorrente non ha contestato tali caratteristiche, e in particolare il fatto che detta infrazione riguardava i tre sottogruppi di prodotti menzionati nel precedente punto 3, ma si è limitata a far valere che era attiva sul mercato di uno solo dei suddetti tre sottogruppi.

54      In base alle suesposte considerazioni, si deve osservare che gli argomenti sviluppati dalla ricorrente nella replica per contestare l’estensione geografica dell’infrazione accertata costituiscono un ampliamento di una censura formulata nel ricorso e devono quindi essere dichiarati ricevibili. Per contro, gli altri argomenti svolti nella replica per contestare le altre caratteristiche essenziali dell’infrazione accertata non costituiscono un ampliamento di una censura formulata nel ricorso e, considerata la loro tardività, devono essere dichiarati irricevibili.

II –  Nel merito

55      Come si è rilevato nel precedente punto 49, la ricorrente deduce otto motivi a sostegno del ricorso. Il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sono stati sollevati a sostegno sia delle conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata, sia di quelle dirette a che il Tribunale riduca l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente (primo e secondo capo di conclusioni). Il terzo viene dedotto esclusivamente a sostegno delle conclusioni dirette a che il Tribunale riduca detto importo (secondo capo di conclusioni). Per quanto riguarda il settimo e l’ottavo motivo, come risulta dal medesimo punto, si deve ritenere che essi costituiscano eccezioni di illegittimità.

56      Pertanto, in una prima fase, occorre esaminare le due eccezioni di illegittimità sollevate nell’ambito del settimo e dell’ottavo motivo. In una seconda fase, come anticipato nel precedente punto 41, saranno esaminate, da un lato, le conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata e, dall’altro, le conclusioni dirette a che il Tribunale eserciti la propria competenza estesa al merito per riformare, riducendolo, l’importo dell’ammenda inflitta.

A –  Sulle eccezioni di illegittimità

1.     Sull’eccezione relativa all’illegittimità dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003

57      Con l’eccezione relativa all’illegittimità dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: la «prima eccezione») la ricorrente afferma, in sostanza, che detto articolo, sul quale è fondata la decisione impugnata, contravviene al «principio di determinatezza», in quanto menziona unicamente la gravità e la durata dell’infrazione quali criteri di calcolo dell’importo dell’ammenda, senza definire tali nozioni in modo più preciso, il che implica che la Commissione disponga di un potere discrezionale pressoché illimitato al fine di stabilire l’entità dell’ammenda.

58      La Commissione, sostenuta dal Consiglio, contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della prima eccezione.

59      Sebbene la ricorrente invochi nella fattispecie una violazione del «principio di determinatezza», si deve rilevare che, sostanzialmente, essa fa riferimento ai principi di legalità delle pene e di certezza del diritto, adducendo che le nozioni di gravità e di durata dell’infrazione non sono sufficientemente precise (v., in tal senso, sentenza della Corte del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, Racc. pag. I‑2359, punto 80). Pertanto, è alla luce dei suddetti due principi che occorre esaminare la prima eccezione.

60      A tale riguardo, dalla giurisprudenza si evince che il principio di legalità delle pene, quale previsto dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389) e sancito in particolare dall’articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), è un corollario del principio di certezza del diritto, il quale esige che la normativa dell’Unione europea definisca chiaramente le infrazioni e le sanzioni (v. sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 59 supra, punto 80 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenze del Tribunale del 5 aprile 2006, Degussa/Commissione, T‑279/02, Racc. pag. II‑897, punto 66, e del 19 maggio 2010, Wieland-Werke e a./Commissione, T‑11/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 58).

61      Inoltre, il principio della certezza del diritto esige che tale normativa consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi debbano poter conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza della Corte ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 59 supra, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

62      Per soddisfare i requisiti dei principi di legalità delle pene e di certezza del diritto, non si esige che i termini delle norme in forza delle quali tali sanzioni sono inflitte siano precisi al punto da rendere le possibili conseguenze di una loro infrazione prevedibili con assoluta certezza. Infatti, l’esistenza di termini vaghi nella disposizione non comporta necessariamente una violazione dei suddetti due principi e il fatto che una legge conferisca un potere discrezionale non osta di per sé all’obbligo di prevedibilità, a condizione che l’estensione e le modalità di esercizio di un siffatto potere siano definite con sufficiente chiarezza (v., in tal senso, sentenze Degussa/Commissione, cit. al punto 60 supra, punto 71, e Wieland-Werke e a./Commissione, cit. al punto 60 supra, punti 62 e 63).

63      A tale proposito, la Corte ha dichiarato che la chiarezza della legge si valuta riguardo non solo al tenore della disposizione rilevante, ma anche alle precisazioni apportate da una giurisprudenza costante e pubblica (sentenza del 22 maggio 2008, Evonik Degussa/Commissione, C‑266/06 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 40). Essa ha inoltre sottolineato che i criteri elaborati dalla giurisprudenza per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende nell’ambito della normativa dell’Unione in materia di concorrenza sono stati, in particolare, mutuati dalla Commissione per redigere orientamenti e hanno consentito a quest’ultima di sviluppare una prassi in materia di decisioni nota e consultabile (v., in tal senso, sentenza Evonik Degussa/Commissione, cit., punto 61).

64      Per quanto concerne la validità dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 alla luce dei principi di legalità delle pene e di certezza del diritto, si deve rammentare che il Tribunale ha già dichiarato, a fronte di argomenti sostanzialmente analoghi a quelli esposti dalla ricorrente a sostegno della prima eccezione, che i paragrafi 2 e 3 di detto articolo, che devono essere letti congiuntamente, in quanto limitano il potere discrezionale della Commissione, soddisfano i requisiti derivanti da tali principi (sentenza Wieland-Werke e a./Commissione, cit. al punto 60 supra, punti da 63 a 72).

65      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la prima eccezione dev’essere respinta in quanto infondata.

2.     Sull’eccezione relativa all’illegittimità degli orientamenti del 2006

66      Dal ricorso e dalla lettera del 30 gennaio 2012 risulta che la ricorrente sostiene, per quanto riguarda l’eccezione relativa all’illegittimità degli orientamenti del 2006 (in prosieguo: la «seconda eccezione»), che questi ultimi, in particolare i loro punti 35 e 37, sono illegittimi in quanto, considerato il potere discrezionale pressoché illimitato che conferiscono alla Commissione, contravvengono ai principi di legalità delle pene e di certezza del diritto.

67      La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della seconda eccezione.

68      A tale riguardo, in primo luogo, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, in sostanza, l’adozione da parte della Commissione degli orientamenti contribuisce a garantire il rispetto del principio di legalità delle pene. In tale contesto, si deve rilevare che gli orientamenti stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la Commissione si è imposta ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese (sentenza della Corte del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punti 211 e 213).

69      In secondo luogo, dal punto 2 degli orientamenti del 2006 risulta che questi ultimi rientrano nel contesto normativo imposto dall’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003. Orbene, si è già stabilito, nei precedenti punti da 59 a 64, che detto articolo soddisfa gli obblighi derivanti dai principi di legalità delle pene e di certezza del diritto.

70      In terzo luogo, si deve sottolineare che, adottando gli orientamenti del 2006, la Commissione non ha superato i limiti del potere discrezionale conferitole dall’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso e per analogia, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punto 250).

71      Infatti, l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 prevede che la Commissione per determinare l’ammontare delle ammende tiene conto della gravità e della durata dell’infrazione. Orbene, gli orientamenti del 2006 dispongono, al punto 19, che l’importo di base dell’ammenda sarà collegato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione.

72      Per quanto riguarda, in particolare, la considerazione della gravità dell’infrazione, in base ai punti da 21 a 23 degli orientamenti del 2006, la proporzione considerata del valore delle vendite (in prosieguo: il «moltiplicatore “gravità dell’infrazione”») è fissata a un livello che può raggiungere il 30% tenendo conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite, fermo restando che, per la loro stessa natura, gli accordi di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. In forza del punto 25 degli orientamenti del 2006, si precisa che, a scopo dissuasivo, la Commissione inserirà nell’importo di base una percentuale, che consente di calcolare un importo supplementare (in prosieguo: il «moltiplicatore “importo supplementare”»), compresa tra il 15 e il 25% del valore delle vendite, tenendo conto dei fattori prima menzionati.

73      Quanto alla considerazione della durata dell’infrazione, il punto 24 degli orientamenti del 2006 prevede, da un lato, che l’importo determinato in funzione del valore delle vendite è moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione e, dall’altro, che i periodi di durata inferiore a un semestre saranno contati come metà anno e quelli di durata superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno, saranno contati come un anno intero.

74      Ai sensi dei punti da 27 a 31 degli orientamenti del 2006, l’importo di base può essere successivamente modificato per tenere conto di circostanze aggravanti e attenuanti al fine di garantire un sufficiente effetto dissuasivo all’importo dell’ammenda. A termini del punto 34 dei medesimi orientamenti, detto importo può inoltre essere ridotto per tenere conto della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole.

75      Al punto 32 degli orientamenti del 2006 viene inoltre precisato che, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, l’importo finale dell’ammenda da infliggere a ciascuna impresa o associazione di imprese che ha partecipato all’infrazione non deve in ogni caso superare il 10% del fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente.

76      Infine, da un lato, la Commissione prevede al punto 35 degli orientamenti del 2006 che, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, in circostanze eccezionali essa può tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale disposizione non lascia un potere discrezionale illimitato alla Commissione, in quanto descrive in modo molto preciso le condizioni per concedere una riduzione dell’ammenda per mancanza di capacità contributiva. Infatti, nel suddetto punto si specifica, da una parte, che non viene concessa alcuna riduzione di ammenda basata unicamente sulla constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria e, dall’altra, che una riduzione può essere concessa soltanto su presentazione di prove oggettive dalle quali risulti che l’imposizione di un’ammenda pregiudicherebbe irrimediabilmente la sopravvivenza economica dell’impresa e priverebbe il suo patrimonio di qualsiasi valore.

77      Dall’altro, al punto 37 degli orientamenti del 2006 la Commissione rileva che le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo in un siffatto contesto possono giustificare uno scostamento dalla metodologia descritta nei medesimi orientamenti. Poiché le disposizioni di detto punto non l’autorizzano a discostarsi dai principi stabiliti dall’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, esse non conferiscano alla Commissione un potere discrezionale pressoché illimitato e che, pertanto, detto punto non deroghi al principio di legalità delle pene.

78      Ne consegue che l’adozione da parte della Commissione degli orientamenti del 2006, dal momento che rientra nel contesto normativo imposto dall’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, ha contribuito a precisare i limiti dell’esercizio del potere discrezionale della Commissione che risulta da tale disposizione (sentenza Degussa/Commissione, cit. al punto 60 supra, punto 82) e non ha violato il principio di legalità delle pene, bensì ha contribuito al suo rispetto.

79      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la seconda eccezione dev’essere respinta in quanto infondata.

B –  Sulle conclusioni, presentate in via principale, dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata

80      Come si è rilevato nel precedente punto 49, il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sono stati sollevati a sostegno in particolare delle conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata.

81      Poiché la Commissione ha applicato gli orientamenti del 2006 nella decisione impugnata e, come si è concluso nel precedente punto 78, la seconda eccezione deve essere respinta, occorre esaminare anzitutto il sesto motivo fondato sulla violazione del principio di irretroattività che risulterebbe dalla loro applicazione ai comportamenti addebitati alla ricorrente, che sono anteriori all’adozione di detti orientamenti. Si esamineranno poi il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, nella parte in cui sono diretti a dimostrare che la decisione impugnata è viziata da illegittimità che deriverebbero da vari errori di valutazione commessi dalla Commissione.

1.     Sul sesto motivo, concernente la violazione del principio di irretroattività

82      La ricorrente sostiene che, dal momento che l’intesa riguarda un periodo compreso tra il 1992 e il 2004, la Commissione avrebbe dovuto applicare gli orientamenti del 1998. A suo parere, avendo calcolato l’importo delle ammende sul fondamento degli orientamenti del 2006, la Commissione avrebbe violato il principio di irretroattività. Essa aggiunge che l’applicazione degli orientamenti del 1998 avrebbe condotto a un’ammenda meno elevata.

83      La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno del sesto motivo.

84      A tale riguardo, in primo luogo, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il principio di irretroattività delle norme penali, quale previsto dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali e sancito, in particolare, dall’articolo 7 della CEDU, di cui il giudice dell’Unione deve garantire il rispetto, consente di opporsi all’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma che descrive un’infrazione, se il risultato di tale interpretazione non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, Racc. pag. I‑1331, punti da 87 a 89 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2012, Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, T‑83/08, punto 120).

85      In secondo luogo, secondo una giurisprudenza anch’essa consolidata, nonostante le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, dalle quali risulta che le decisioni che infliggono ammende per violazione del diritto della concorrenza non hanno carattere penale, la Commissione è tenuta a rispettare il principio di irretroattività nei procedimenti amministrativi che possono portare all’irrogazione di sanzioni in applicazione delle regole di concorrenza del Trattato (v., in tal senso, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punto 202; v. sentenza Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, cit. al punto 84 supra, punto 122). Ciò si verifica in particolare quando la Commissione decida di modificare una politica repressiva, nella fattispecie la sua politica generale in materia di concorrenza per quanto riguarda le ammende. Infatti, tale modifica, in particolare se è attuata attraverso l’adozione di norme di comportamento quali gli orientamenti, può produrre alcuni effetti rispetto al principio d’irretroattività (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punto 222).

86      In terzo luogo, al fine di verificare il rispetto del principio di irretroattività, è stato dichiarato che occorre esaminare se la modifica in questione fosse ragionevolmente prevedibile all’epoca in cui le infrazioni interessate sono state commesse (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punto 224). La portata della nozione di prevedibilità dipende in larga parte dal contenuto del testo di cui si tratta, dal settore interessato, nonché dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità della legge non impedisce che l’interessato sia condotto a ricorrere a un illuminato parere legale al fine di valutare, in misura ragionevole in base alle circostanze, le conseguenze che possono risultare da un atto determinato. Ciò vale in particolare per i professionisti, abituati a dover dare prova di grande prudenza nello svolgimento del loro lavoro. Così è lecito attendersi che essi pongano una cura particolare nel valutare i rischi che esso comporta (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punto 219).

87      A tale proposito, si deve rammentare che l’applicazione efficace delle norme sulla concorrenza derivanti dalle disposizioni del regolamento n. 1/2003 esige che la Commissione possa, nel rispetto del limite previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, aumentare in qualsiasi momento il livello delle ammende qualora ciò sia necessario per garantire l’attuazione della politica di concorrenza. Ne consegue che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che può sfociare in un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento sul fatto che la Commissione non superi il livello delle ammende precedentemente praticato né sul metodo di calcolo di queste ultime ma, al contrario, dette imprese devono tener conto della possibilità che, in qualsiasi momento, la Commissione decida di aumentare il livello dell’importo delle ammende rispetto a quello applicato in passato, procedendo ad un innalzamento del livello dell’importo delle ammende, imponendo ammende in decisioni individuali o applicando a casi specifici regole di condotta aventi portata generale, come gli orientamenti (sentenze Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 84 supra, punti 90 e 91, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punti da 227 a 230).

88      Nella fattispecie, da un lato, occorre rammentare che si è già concluso, nei precedenti punti 69 e 78, che gli orientamenti del 2006 rientrano nel contesto normativo imposto dall’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 e che essi contribuiscono a precisare i limiti dell’esercizio del potere discrezionale della Commissione risultante da tale disposizione. In particolare, il Tribunale ha rilevato, nel precedente punto 75, che, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il punto 32 degli orientamenti del 2006 limita l’importo finale dell’ammenda da infliggere a ciascuna impresa o associazione di imprese partecipante all’infrazione al 10% del fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente.

89      Dall’altro, si deve rilevare che, anche in mancanza di una disposizione espressa relativa ad una revisione periodica degli orientamenti del 1998, la ricorrente avrebbe dovuto, considerata la giurisprudenza esistente, tener conto della possibilità che, dopo che l’infrazione era stata commessa, la Commissione decidesse di adottare e applicare nuovi orientamenti per il calcolo delle ammende (sentenza Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, cit. al punto 84 supra, punto 116).

90      Alla luce del complesso delle considerazioni precedenti, si deve concludere che gli orientamenti del 2006 e, in particolare, il nuovo metodo di calcolo delle ammende ivi previsto, ammesso che abbia avuto un effetto aggravante rispetto a quello previsto dagli orientamenti del 1998 sul livello delle ammende inflitte, erano ragionevolmente prevedibili per imprese quali la ricorrente all’epoca in cui è stata commessa l’infrazione accertata e che, applicando gli orientamenti del 2006 nella decisione impugnata ad un’infrazione commessa prima della loro adozione, la Commissione non ha violato il principio di irretroattività (v., in tal senso, sentenze della Corte Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punti 231 e 232, e del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C‑397/03 P, Racc. pag. I‑4429, punto 25).

91      Di conseguenza, il sesto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

2.     Sul primo motivo, concernente errori di valutazione commessi dalla Commissione nell’accertamento dell’infrazione addebitata alla ricorrente e nel calcolo dell’ammenda inflittale

92      In via preliminare, si deve rilevare che il titolo del primo motivo, quale indicato nel ricorso, vale a dire «la convenuta non tiene conto di numerose circostanze attenuanti che depongono a favore della ricorrente, in violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003», potrebbe indurre a ritenere che la ricorrente sostenga che la decisione impugnata è viziata da varie illegittimità derivanti dalla mancata presa in considerazione da parte della Commissione di circostanze attenuanti, sulla base delle quali essa avrebbe dovuto ridurre l’importo dell’ammenda che le ha inflitto.

93      Tuttavia, le circostanze fatte valere dalla ricorrente, che sono tredici, esposte rispettivamente nelle altrettante parti in cui è suddiviso il primo motivo, fanno riferimento, in sostanza, a vari errori di valutazione commessi dalla Commissione, in primo luogo, per alcune, nell’accertamento dell’infrazione da essa addebitata alla ricorrente (quarta, sesta, settima, ottava e undicesima parte) e, in secondo luogo, per le altre, quanto al calcolo dell’importo dell’ammenda che le ha inflitto (prima, seconda, terza, quinta, nona, decima, dodicesima e tredicesima parte).

a)     Sugli errori di valutazione nell’accertamento dell’infrazione addebitata alla ricorrente

94      In una prima fase, occorre esaminare la sesta, la settima e l’ottava parte del primo motivo, in quanto sono dirette, sostanzialmente, a dimostrare che la Commissione ha commesso un errore di valutazione concludendo nel senso della partecipazione della ricorrente, in Austria, all’infrazione accertata, così che l’eventuale partecipazione della medesima a detta infrazione sarebbe limitata alla Germania.

95      In una seconda fase, saranno esaminate la quarta e l’undicesima parte del primo motivo, nei limiti in cui sono dirette, sostanzialmente, a dimostrare un’applicazione erronea dell’articolo 101 TFUE, in quanto taluni comportamenti addebitati alla ricorrente non costituirebbero un’infrazione al diritto della concorrenza.

 Sulla sesta, la settima e l’ottava parte del primo motivo, concernenti un errore di valutazione quanto alla partecipazione della ricorrente, in Austria, all’infrazione accertata

96      Occorre esaminare anzitutto la settima parte del primo motivo, successivamente la sua sesta parte e, infine, la sua ottava parte.

–       Sulla settima parte del primo motivo, concernente un errore di valutazione quanto all’allineamento da parte della ricorrente dei prezzi praticati in Austria a quelli praticati in Germania

97      La ricorrente afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione al punto 351 della decisione impugnata, essa allineava i prezzi praticati in Austria a quelli praticati in Germania non già in applicazione di un accordo con i concorrenti, bensì in base ad una decisione autonoma. Inoltre, essa sostiene che gli elementi di prova addotti al riguardo dalla Commissione nella nota in calce n. 404 della decisione impugnata risalgono a un’epoca in cui essa non era ancora membro dell’associazione generica ASI o riguardano i box doccia, un sottogruppo di prodotti che essa non fabbricava.

98      La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della settima parte del primo motivo.

99      A tale proposito, in primo luogo, è giocoforza rilevare che la ricorrente interpreta erroneamente il punto 351 della decisione impugnata nel senso che la Commissione le avrebbe addebitato di avere allineato i prezzi praticati in Austria a quelli praticati in Germania. Infatti, il punto 351 della decisione impugnata è uno dei punti in cui la Commissione ha confutato l’argomentazione sviluppata dalla ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo. La ricorrente affermava che, malgrado la sua assidua partecipazione alle riunioni dell’associazione generica ASI a partire dal 2001, non aveva mai utilizzato le informazioni sui prezzi scambiate durante tali riunioni e aveva fissato i suoi prezzi sul mercato austriaco facendo riferimento a quelli praticati dalla sua società controllante sul mercato tedesco e, in ogni caso, che lo scambio di informazioni non aveva avuto alcun impatto sul mercato.

100    In risposta all’argomentazione sviluppata dalla ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo, la Commissione ha considerato, in sostanza, al punto 350 della decisione impugnata che la ricorrente, tenuto conto della sua partecipazione alle riunioni dell’associazione generica ASI a partire dal 2001, non poteva non aver tenuto conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni sui prezzi divulgate dai suoi concorrenti. Al punto 351 di detta decisione essa ha spiegato che il fatto che il coordinamento dei prezzi potesse non avere avuto alcun impatto sul mercato o sui prezzi al consumatore finale non modificava la constatazione secondo cui tale coordinamento aveva uno scopo anticoncorrenziale. Nel medesimo punto ha precisato di non avere mai affermato che la ricorrente aveva discusso dell’applicazione dei prezzi praticati in Germania sul territorio austriaco, ma di avere semmai considerato che i membri dell’associazione generica ASI discutevano le loro politiche di prezzo tenendo conto della loro evoluzione sul mercato tedesco. Dalle suesposte considerazioni discende che la constatazione della Commissione relativa all’allineamento dei prezzi in Austria a quelli praticati in Germania non riguarda specificamente la ricorrente, bensì attiene, in generale, al meccanismo di coordinamento dei prezzi applicato da tutti i produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria nell’ambito dell’associazione generica ASI, e ciò anche prima che la ricorrente vi aderisse. Inoltre, si deve ricordare che l’associazione generica ASI era un’associazione nazionale di settore che raggruppava i produttori dei tre sottogruppi di prodotti menzionati nel precedente punto 3. Pertanto, è ininfluente l’argomento della ricorrente secondo cui gli elementi di prova addotti dalla Commissione nella nota in calce n. 404 della decisione impugnata riguardano prodotti che essa non fabbricava.

101    In secondo luogo, per quanto riguarda la censura secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente considerato che la ricorrente aveva allineato i prezzi in Austria a quelli praticati in Germania sulla base di un accordo con i concorrenti, si deve rilevare che la ricorrente si limita ad affermare, senza dimostrare tale affermazione, che detto allineamento conseguiva ad una decisione autonoma. Pertanto, tale censura dev’essere respinta.

102    In terzo luogo, si deve osservare, analogamente a quanto fatto dalla Commissione nel punto 350 della decisione impugnata, che la ricorrente ha confermato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, di avere partecipato allo scambio di informazioni sugli aumenti di prezzo durante le riunioni dell’associazione generica ASI a partire dal 2001, pur precisando di non avere mai utilizzato le informazioni sui prezzi scambiate nel corso di tali riunioni. In risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza, la ricorrente ha confermato tale constatazione. Detta ammissione è peraltro corroborata dalle constatazioni della Commissione, debitamente suffragate da elementi di prova precisi, concordanti e non contestati dalla ricorrente, esposti ai punti da 325 a 339 della decisione impugnata, i quali dimostrano che a partire dal 2001 essa ha partecipato assiduamente alle riunioni dell’associazione generica ASI durante le quali i produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria hanno coordinato i loro prezzi sul mercato austriaco. Dalle precedenti considerazioni discende che la Commissione ha dimostrato in misura giuridicamente valida la partecipazione della ricorrente ad accordi anticoncorrenziali consistenti nel coordinamento degli aumenti di prezzo.

103    Da un lato, tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza che la nota in calce n. 404 della decisione impugnata contiene informazioni concernenti un periodo anteriore all’adesione della ricorrente all’associazione generica ASI. Infatti, tale nota in calce è intesa a suffragare la conclusione contenuta nel punto 351 della decisione impugnata relativa all’allineamento dei prezzi austriaci a quelli applicati in Germania. Orbene, è stato esposto nel precedente punto 100 che tale conclusione riguardava in generale il meccanismo di coordinamento dei prezzi attuato da tutti i produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria nell’ambito dell’associazione generica ASI, anche prima che la ricorrente vi aderisse.

104    Dall’altro, la circostanza che gli accordi in questione non siano stati posti in atto dalla ricorrente, in quanto essa avrebbe allineato i suoi prezzi a quelli della sua casa madre tedesca e non avrebbe utilizzato le informazioni scambiate durante le riunioni dell’associazione generica ASI, non è tale da escludere l’applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

105    Alla luce delle suesposte considerazioni occorre respingere la settima parte del primo motivo in quanto infondata.

–       Sulla sesta parte del primo motivo, concernente un errore di valutazione quanto alla partecipazione della ricorrente allo scambio di informazioni in Austria

106    La ricorrente fa valere di non avere partecipato, in Austria, ad uno scambio di informazioni commerciali riservate diverse da quelle relative ai prezzi. A sostegno di tale affermazione essa afferma che nessuno dei documenti menzionati dalla Commissione nella nota in calce n. 387 della decisione impugnata dimostra che essa abbia partecipato ad un illecito scambio di informazioni in Austria.

107    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della sesta parte del primo motivo.

108    Anzitutto, si deve osservare che, anche supponendo che detti argomenti siano totalmente o anche solo parzialmente fondati, l’errore che vizierebbe la constatazione, contenuta nella decisione impugnata, della partecipazione della ricorrente ad uno scambio di informazioni commerciali riservate in Austria non potrebbe comportare l’annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente. Si è infatti stabilito, nell’ambito dell’esame della settima parte del primo motivo, che la Commissione aveva validamente concluso nel senso della partecipazione della ricorrente al coordinamento degli aumenti di prezzo sul mercato austriaco dal 2 marzo 2001 al 9 novembre 2004. Orbene, dal punto 341 della decisione impugnata si evince che la Commissione ha considerato che lo scambio di informazioni sosteneva il meccanismo principale di coordinamento dei prezzi. È quindi sulla base del meccanismo di coordinamento degli aumenti di prezzo che la Commissione ha concluso, al punto 395 della decisione impugnata, per l’esistenza di accordi collusivi attuati dai produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria in Austria.

109    Dalle suesposte considerazioni discende che, tenuto conto della precedente conclusione relativa alla settima parte, non occorre statuire sulla sesta.

–       Sull’ottava parte del primo motivo, concernente un errore di valutazione quanto alla portata della partecipazione della ricorrente all’intesa

110    Nell’ottava parte del primo motivo la ricorrente afferma in particolare, da un lato, che la constatazione effettuata dalla Commissione ai punti 796 e 834 della decisione impugnata, vale a dire che i gruppi multinazionali hanno consentito di organizzare solidamente l’intesa, al di là delle frontiere e dei sottogruppi di prodotti, grazie alla fissazione centralizzata dei prezzi e all’efficace circolazione delle informazioni nell’ambito di detti gruppi, non la riguarda, in quanto la sua partecipazione all’infrazione accertata, data la mancanza di autonomia della controllata austriaca rispetto alla sede della società in Germania ai fini della fissazione dei prezzi, non aveva una portata multinazionale e, dall’altro, che essa era presente sul mercato di uno solo dei tre sottogruppi di prodotti menzionati nel precedente punto 3.

111    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno dell’ottava parte del primo motivo.

112    A tale riguardo, da un lato, occorre ricollocare nel loro contesto le osservazioni della Commissione contenute nei punti 796 e 834 della decisione impugnata, secondo le quali i gruppi multinazionali hanno organizzato solidamente l’intesa al di là delle frontiere e dei sottogruppi di prodotti grazie alla fissazione centralizzata dei prezzi. Infatti, tali osservazioni fanno parte del ragionamento svolto dalla Commissione ai punti da 793 a 849 della decisione impugnata, con cui essa ha inteso dimostrare che gli accordi collusivi posti in atto dai produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria in sei Stati membri e aventi ad oggetto i tre sottogruppi di prodotti menzionati nel precedente punto 3 presentavano le caratteristiche di un’infrazione unica e continuata. Pertanto, tali osservazioni, di per se stesse, non riguardavano specificamente la ricorrente.

113    Dall’altro, si deve rilevare che, dopo avere constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, al punto 850 della decisione impugnata la Commissione ha spiegato che, al fine di attribuire la responsabilità di una tale infrazione a un’impresa che ha partecipato, a titolo personale, solo a una parte degli accordi anticoncorrenziali, era sufficiente dimostrare che detta impresa aveva inteso contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti ed era a conoscenza dei comportamenti materiali progettati o adottati da altre imprese per conseguire tali obiettivi, o poteva ragionevolmente prevederli ed era disposta ad accettarne il rischio. Orbene, ai punti 872 e 873 della decisione impugnata la Commissione ha considerato che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione unica e continuata in quanto, tenuto conto della sua partecipazione alle riunioni delle associazioni generiche ASI, in Austria, e IndustrieForum Sanitär, in Germania, aveva potuto ragionevolmente essere a conoscenza delle diverse gamme di prodotti oggetto dell’infrazione accertata. Per contro, quanto all’estensione geografica di detta infrazione, la Commissione ha considerato che la ricorrente poteva essere al corrente solo dei comportamenti collusivi posti in essere in Austria e in Germania.

114    Orbene, nel ricorso in esame la ricorrente non ha contestato l’esistenza dell’infrazione accertata, vale a dire un’infrazione unica e continuata, quale descritta ai punti da 793 a 849 della decisione impugnata. Inoltre, come si è stabilito nei precedenti punti 53 e 54, essa ha contestato tardivamente di avere contezza di una delle caratteristiche essenziali di detta infrazione, vale a dire il fatto che la medesima aveva ad oggetto tre sottogruppi di prodotti.

115    Pertanto, la circostanza, evocata dalla ricorrente, che i rilievi della Commissione contenuti in particolare nei punti 793 e 834 della decisione impugnata, relativi alla fissazione centralizzata dei prezzi e ai sottogruppi di prodotti interessati dall’intesa non siano applicabili nei suoi confronti non è tale da rimettere in discussione il ragionamento della Commissione concernente, da un lato, l’esistenza di un’infrazione unica e continuata e, dall’altro, la partecipazione della ricorrente a tale infrazione e non può quindi comportare l’annullamento della decisione impugnata.

116    In base alle precedenti considerazioni occorre respingere l’ottava parte del primo motivo in quanto ininfluente.

117    Alla luce delle conclusioni tratte nei precedenti punti 105, 109 e 116 si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione poteva concludere, senza commettere errori di valutazione, che la partecipazione della medesima all’infrazione accertata non era limitata alla Germania, ma si estendeva anche all’Austria.

 Sulla quarta e sull’undicesima parte del primo motivo, concernenti un’applicazione erronea dell’articolo 101 TFUE

118    Si deve rilevare che la quarta parte del primo motivo si fonda, sostanzialmente, sulle affermazioni secondo cui, da un lato, il coordinamento degli aumenti di prezzo rispondeva a una richiesta della clientela, vale a dire dei grossisti, e, dall’altro, il fatto di soddisfare tale richiesta non costituiva una violazione dell’articolo 101 TFUE. Per quanto concerne l’undicesima parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che la trasparenza del mercato non ha effetti negativi sulla concorrenza.

119    Prima di esaminare la quarta e l’undicesima parte del primo motivo, concernenti una violazione dell’articolo 101 TFUE, è d’uopo rammentare la giurisprudenza relativa all’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

120    A tale proposito, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno.

121    Perché vi sia accordo ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in un modo determinato (sentenze del Tribunale del 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, T‑7/89, Racc. pag. II‑1711, punto 256, e del 20 marzo 2002, HFB e a./Commissione, T‑9/99, Racc. pag. II‑1487, punto 199).

122    Un accordo ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può ritenersi concluso quando sussiste una comune volontà sul principio stesso della restrizione della concorrenza, anche se gli elementi specifici della restrizione progettata costituiscono ancora oggetto di negoziati (v., in tal senso, sentenza HFB e a./Commissione, cit. al punto 121 supra, punti da 151 a 157 e 206).

123    La nozione di pratica concordata corrisponde a una forma di coordinamento tra imprese che, senza spingersi fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza (sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punto 115, e Hüls/Commissione, C‑199/92 P, Racc. pag. I‑4287, punto 158).

124    Al riguardo, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE osta a che fra gli operatori economici abbiano luogo contatti diretti o indiretti di qualsiasi genere che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente reale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l’effetto di restringere la concorrenza (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 123 supra, punti 116 e 117).

125    Uno scambio di informazioni è contrario alle norme dell’Unione in materia di concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese (v., in tal senso, sentenza della Corte del 2 ottobre 2003, Thyssen Stahl/Commissione, C‑194/99 P, Racc. pag. I‑10821, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

126    Infatti, la divulgazione di informazioni riservate elimina l’incertezza relativa al futuro comportamento di un concorrente e, in tal modo, influenza, direttamente o indirettamente, la strategia del destinatario delle informazioni (v., in questo senso, sentenza della Corte del 23 novembre 2006, Asnef-Equifax e Administración del Estado, C‑238/05, Racc. pag. I‑11125, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). Ogni operatore economico deve pertanto determinare autonomamente la politica che intende seguire in seno al mercato interno e le condizioni che intende applicare alla propria clientela (v. sentenza Thyssen Stahl/Commissione, cit. al punto 125 supra, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

127    Detto obbligo di autonomia, pur non escludendo di certo il diritto degli operatori economici di adattarsi intelligentemente al comportamento che i loro concorrenti tengono o presumibilmente terranno, vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l’effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce o delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese, nonché del volume di detto mercato (v. sentenza Thyssen Stahl/Commissione, cit. al punto 125 supra, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

–       Sulla quarta parte del primo motivo, secondo cui il coordinamento dei prezzi rispondeva a una richiesta della clientela

128    Nella quarta parte del primo motivo la ricorrente deduce in sostanza che, contrariamente a quanto rilevato dalla Commissione nella decisione impugnata, l’articolo 101 TFUE non è stato violato, in quanto il coordinamento dei futuri aumenti di prezzo mirava a soddisfare una richiesta della clientela, vale a dire dei grossisti, i quali esercitavano forti pressioni sui produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria. Peraltro, essa sostiene che la Commissione ha omesso di tenere conto ai fini del calcolo dell’ammenda inflittale, in quanto circostanza attenuante, delle pressioni esercitate dai grossisti sui produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria, sebbene tali pressioni costituissero una delle cause dell’infrazione accertata.

129    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della quarta parte del primo motivo.

130    A tal riguardo, in primo luogo, per quanto concerne l’affermazione della ricorrente secondo cui il coordinamento tra i produttori, in quanto diretto a soddisfare una richiesta della clientela, vale a dire dei grossisti, non costituiva una violazione dell’articolo 101 TFUE, in primo luogo, si deve rilevare che la Commissione ha analizzato nella decisione impugnata il ruolo dei grossisti nel caso di specie. In effetti, al punto 740 della decisione impugnata essa ha osservato che, in occasione dell’introduzione dei pedaggi autostradali in Austria, i grossisti avevano chiesto ai produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria, nell’ambito dell’associazione generica ASI, di applicare una maggiorazione dello 0,6% dei prezzi anziché una maggiorazione dello 0,2%, come era stato deciso da questi ultimi. Analogamente, ai punti 657 e 658 della decisione impugnata la Commissione ha esposto che alcuni produttori austriaci spiegavano il coordinamento dell’aumento dei prezzi in occasione dell’introduzione dell’euro con le pressioni esercitate dai grossisti. Infine, ai punti da 931 a 934 della decisione impugnata la Commissione ha indicato, in generale, che i produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria avevano invocato il potere di acquisto e le pressioni dei grossisti per giustificare gli accordi collusivi, nonché in quanto circostanza attenuante. Tuttavia, essa ha rifiutato di accogliere tali argomenti.

131    In secondo luogo, alla luce della giurisprudenza citata nei precedenti punti da 120 a 127, si deve rammentare che è stato stabilito, nel precedente punto 102, che la ricorrente aveva partecipato ad accordi anticoncorrenziali consistenti nel coordinamento dei futuri aumenti di prezzo sul mercato austriaco. Inoltre, si deve rilevare che, nell’ambito del ricorso in esame e come confermato dalla ricorrente in risposta ad un quesito posto dal Tribunale in udienza, essa si astiene dal contestare di aver partecipato agli accordi collusivi posti in atto dai produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria sul mercato tedesco, come constatato dalla Commissione ai punti da 246 a 252 della decisione impugnata.

132    Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e come è stato correttamente rilevato dalla Commissione al punto 657 della decisione impugnata, il fatto che i grossisti abbiano chiesto ai produttori di adottare uno specifico comportamento non può esimere questi ultimi dalla loro responsabilità per avere partecipato a pratiche anticoncorrenziali. Inoltre, come giustamente sottolineato dalla Commissione al punto 934 della decisione impugnata, sebbene le condizioni sui mercati a monte e a valle del mercato oggetto dell’intesa possano influenzare il comportamento degli operatori presenti su quest’ultimo mercato, ciò non giustifica in alcun modo il fatto che tali operatori, anziché reagire autonomamente alle condizioni del mercato, collaborino con i loro concorrenti (v. in tal senso, sentenze del Tribunale HFB e a./Commissione, cit. al punto 121 supra, punto 178, e del 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, T‑38/02, Racc. pag. II‑4407, punto 423).

133    Pertanto, nel caso di specie, l’asserito potere di acquisto dei grossisti, anche supponendolo dimostrato, non può in alcun caso giustificare gli accordi collusivi posti in atto dai produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria.

134    In secondo luogo, quanto al fatto che la ricorrente addebita alla Commissione di non avere tenuto conto a titolo di circostanze attenuanti, in fase di calcolo dell’ammenda, delle pressioni esercitate dai grossisti, è sufficiente rammentare che, secondo la giurisprudenza, le pressioni, indipendentemente dal loro grado, non possono costituire una circostanza attenuante. L’esistenza di siffatte pressioni nulla cambia alla realtà e alla gravità dell’infrazione commessa. La ricorrente avrebbe potuto denunciare alle autorità competenti le pressioni cui era sottoposta e presentare alla Commissione un reclamo, piuttosto che partecipare all’intesa (v., in tal senso, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punto 370, e sentenza del Tribunale del 20 marzo 2002, LR AF 1998/Commissione, T‑23/99, Racc. pag. II‑1705, punto 339).

135    Pertanto, si deve considerare che, nella fattispecie, la Commissione abbia legittimamente deciso di non tenere conto delle pressioni dei grossisti in quanto circostanza attenuante.

136    Alla luce delle suesposte considerazioni, la quarta parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

–       Sull’undicesima parte del primo motivo, concernente i benefici per la concorrenza derivanti dalla trasparenza sul mercato

137    La ricorrente espone, in sostanza, che l’affermazione della Commissione contenuta nel punto 991 della decisione impugnata secondo cui l’armonizzazione delle date alle quali venivano fissati i prezzi conferma la modalità di funzionamento dei cicli di prezzo, in quanto rende il mercato trasparente, ignora il fatto che, da un lato, la trasparenza del mercato non ha, di per sé, effetti negativi sulla concorrenza e, dall’altro, che tali armonizzazione e trasparenza riguardavano il calendario e non i prezzi.

138    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno dell’undicesima parte del primo motivo.

139    In proposito, alla luce della giurisprudenza ricordata nei precedenti punti da 120 a 127, si deve rilevare che, al punto 991 della decisione impugnata, la Commissione ha risposto agli argomenti dedotti dalla ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo in merito ai presunti benefici derivanti dall’armonizzazione del calendario degli aumenti di prezzo. Al riguardo, la Commissione ha considerato che detti argomenti confermavano la trasparenza sul mercato e il funzionamento dei cicli di prezzo, quale descritto nella decisione impugnata.

140    Come per la quarta parte del primo motivo, da un lato, si deve ricordare che al precedente punto 102 è stato stabilito che la ricorrente aveva partecipato ad accordi anticoncorrenziali consistenti nel coordinamento degli aumenti di prezzo sul mercato austriaco. Dall’altro, nell’ambito del ricorso in esame, la ricorrente si è astenuta dal contestare la propria partecipazione agli accordi collusivi attuati dai produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria sul mercato tedesco, quale constatata dalla Commissione ai punti da 246 a 252 della decisione impugnata. Si deve inoltre sottolineare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente nella presente parte del primo motivo, come risulta dai punti da 152 a 163 della decisione impugnata, esposti sostanzialmente nel precedente punto 2, il coordinamento dei futuri aumenti di prezzo sui mercati tedesco e austriaco constatato dalla Commissione riguardava sia il calendario di detti aumenti che la loro percentuale.

141    Orbene, risulta dalla giurisprudenza che ogni produttore è libero di modificare come vuole i propri prezzi e può tener conto, a tal fine, del comportamento attuale o prevedibile dei suoi concorrenti; è però in contrasto con le norme del Trattato FUE il fatto che un produttore collabori in qualsiasi modo coi suoi concorrenti per stabilire di comune accordo la linea d’azione relativa ad un aumento di prezzi e per garantirne l’attuazione, eliminando in anticipo qualsiasi incertezza circa il reciproco comportamento in merito agli elementi essenziali dell’azione stessa come, ad esempio, percentuali, oggetto, data e luogo degli aumenti (sentenza della Corte del 14 luglio 1972, ICI/Commissione, 48/69, Racc. pag. 619, punto 118).

142    Pertanto, la Commissione ha correttamente considerato che gli accordi collusivi attuati sui mercati austriaco e tedesco costituivano infrazioni al diritto della concorrenza. Ne consegue che l’argomento della ricorrente relativo alla trasparenza sul mercato non può essere accolto.

143    Alla luce del complesso delle considerazioni precedenti, l’undicesima parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

b)     Sugli errori di valutazione nel calcolare l’ammenda inflitta alla ricorrente

144    Con la prima, la seconda, la terza, la quinta, la nona, la decima, la dodicesima e la tredicesima parte del primo motivo, la ricorrente addebita alla Commissione, in sostanza, di avere commesso vari errori di valutazione per non avere tenuto conto, in violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, di numerose circostanze che essa qualifica come attenuanti e in considerazione delle quali l’importo dell’ammenda inflittale avrebbe dovuto essere ridotto.

145    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente.

146    In via preliminare, anzitutto, occorre rammentare che, come si è concluso nei precedenti punti 69 e 78, l’adozione degli orientamenti del 2006 rientra nel contesto normativo imposto dall’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 e, pertanto, ha contribuito a precisare i limiti dell’esercizio del potere discrezionale della Commissione risultante da tale disposizione e non ha violato il principio di legalità delle pene, bensì ha contribuito al suo rispetto.

147    Inoltre, si deve ricordare che, come risulta dagli orientamenti del 2006, il metodo impiegato dalla Commissione per fissare le ammende si compone di due fasi. Nella prima, la Commissione determina un importo di base per ciascuna impresa o associazione di imprese. Tale importo di base consente di riflettere la gravità dell’infrazione di cui trattasi tenendo conto, conformemente al punto 22 di detti orientamenti, degli elementi della medesima, quali la sua natura, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e il fatto che essa sia stata attuata o meno. Nella seconda fase, la Commissione può adeguare tale importo di base aumentandolo o riducendolo in presenza di circostanze aggravanti o attenuanti proprie della partecipazione all’infrazione di ogni impresa interessata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commissione, T‑348/08, Racc. pag. II‑7583, punti 260 e 264 e giurisprudenza ivi citata).

148    Più in dettaglio, riguardo alla prima fase del metodo per la determinazione delle ammende, conformemente ai punti da 13 a 25 degli orientamenti del 2006, va certamente osservato che l’importo di base dell’ammenda è connesso al moltiplicatore «gravità dell’infrazione», che riflette il grado di gravità dell’infrazione in quanto tale e può essere fissato in generale, come rilevato nel precedente punto 72, ad un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite da prendere in considerazione, tenendo conto dei fattori indicati al punto 22 degli orientamenti del 2006 (v., in tal senso, sentenza Aragonesas Industrias y Energía/Commissione, cit. al punto 147 supra, punto 261). Tuttavia, è giocoforza constatare che, sin da questa prima fase, si tiene conto anche di elementi oggettivi che si riferiscono alla situazione specifica e individuale di ciascuna impresa che ha partecipato all’infrazione. Infatti, il moltiplicatore «gravità dell’infrazione» si applica congiuntamente a due parametri oggettivi individuali, vale a dire, da un lato, il valore delle vendite, dei prodotti o servizi, realizzate da ciascuna di esse, ai quali l’infrazione si riferisce direttamente o indirettamente, nell’area geografica interessata all’interno del SEE e, dall’altro, la durata della loro partecipazione all’infrazione globale in parola (v., in tal senso, sentenza Aragonesas Industrias y Energía/Commissione, cit. al punto 147 supra, punto 269).

149    Peraltro, ai sensi del punto 25 degli orientamenti del 2006, l’importo di base dell’ammenda può essere completato applicando un importo supplementare, il cui scopo è dissuadere le imprese dal partecipare in particolare ad accordi orizzontali per la fissazione dei prezzi. Come si è rilevato nel precedente punto 72, il moltiplicatore «importo supplementare», che si applica indipendentemente dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, è determinato, in una forcella compresa tra il 15 e il 25% del valore delle vendite da prendere in considerazione, in base ai fattori indicati al punto 22 degli orientamenti del 2006 (sentenza Aragonesas Industrias y Energía/Commissione, cit. al punto 147 supra, punto 261).

150    In via principale, in una prima fase, occorre esaminare la prima, la terza, la quinta, la nona e la decima parte del primo motivo, vertenti su errori di valutazione commessi dalla Commissione quanto alla gravità dell’infrazione accertata. In una seconda fase verranno esaminate la seconda, la dodicesima e la tredicesima parte del primo motivo, vertenti su errori di valutazione della Commissione quanto alla mancata presa in considerazione di circostanze attenuanti.

 Sulla prima, la terza, la quinta, la nona e la decima parte del primo motivo, vertenti su errori di valutazione quanto alla gravità dell’infrazione accertata

–       Sulla prima parte del primo motivo, vertente sulla mancata presa in considerazione del fatto che la ricorrente non produceva articoli rientranti in uno dei tre sottogruppi di prodotti interessati dall’infrazione accertata

151    La ricorrente sostiene di produrre esclusivamente articoli di rubinetteria di alta gamma per sanitari e che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che la sua attività era limitata a una parte di uno solo dei tre sottogruppi di prodotti interessati dall’infrazione accertata.

152    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della prima parte del primo motivo.

153    A tale riguardo si deve rilevare che, come si è ricordato nel precedente punto 112, la Commissione ha stabilito, ai punti da 793 a 849 della decisione impugnata, che gli accordi collusivi posti in atto dai produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria in sei Stati membri e aventi ad oggetto tre sottogruppi di prodotti presentavano le caratteristiche di un’infrazione unica e continuata e, al punto 872 di detta decisione, che la ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che tale infrazione riguardava tre sottogruppi di prodotti. Inoltre, nel precedente punto 54 si è rilevato che tali conclusioni sono state contestate tardivamente dalla ricorrente nell’ambito del ricorso in esame.

154    Pertanto si deve rilevare che la partecipazione limitata della ricorrente all’infrazione accertata, vale a dire in relazione ad uno solo dei tre sottogruppi di prodotti, o a una parte del sottogruppo degli articoli di rubinetteria, è stata presa in considerazione dalla Commissione per determinare l’importo di base dell’ammenda. Infatti, conformemente alla giurisprudenza ricordata nel precedente punto 148, come esposto nel precedente punto 18, detto importo di base è stato calcolato, per ciascuna impresa, in base al valore delle vendite per Stato membro e per il sottogruppo di prodotti considerato.

155    Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

–       Sulla terza parte del primo motivo, vertente sulla mancata presa in considerazione del fatto che la ricorrente non era a conoscenza dell’infrazione accertata e vi ha partecipato solo in due dei sei Stati membri interessati dalla stessa

156    La ricorrente addebita alla Commissione, sostanzialmente, di non avere tenuto conto, in fase di calcolo dell’importo di base dell’ammenda, del fatto che, come concluso dalla medesima al punto 873 della decisione impugnata, essa ha partecipato all’infrazione accertata solo in due Stati membri sui sei interessati dalla stessa. In base a tale circostanza, la ricorrente sostiene che, sempreché gli orientamenti del 2006 siano applicabili al caso di specie, la Commissione, allorché ha fissato l’importo di base dell’ammenda, avrebbe dovuto applicare, sul fondamento dei suddetti orientamenti, un moltiplicatore «gravità dell’infrazione» e un moltiplicatore «importo supplementare» inferiori al 15%.

157    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della terza parte del primo motivo.

158    A tale proposito, in primo luogo, si deve rilevare che, anzitutto, ai punti 872 e 873 della decisione impugnata la Commissione ha concluso che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione accertata, vale a dire ad un’infrazione unica e continuata; poi, come si è concluso nei precedenti punti 53 e 54, che la ricorrente ha contestato tardivamente l’ambito sostanziale di detta infrazione dinanzi al giudice dell’Unione, e, infine, che la Commissione ha considerato la ricorrente responsabile di tale infrazione.

159    In secondo luogo, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Quindi, qualora le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (sentenze della Corte Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 123 supra, punto 81, e del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 258).

160    Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e continuata con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 123 supra, punti 87 e 203, e Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 159 supra, punto 83).

161    In tal senso, un’impresa può avere partecipato direttamente al complesso dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, nel qual caso correttamente la Commissione può imputarle la responsabilità di tutti questi comportamenti e, pertanto, di detta infrazione nel suo insieme. Un’impresa può anche avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. Anche in un caso del genere la Commissione può ben imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono siffatta infrazione e, di conseguenza, dell’infrazione nel suo insieme.

162    In terzo luogo, nella fattispecie, anzitutto, come si è concluso nel precedente punto 79, la seconda eccezione sollevata dalla ricorrente, che riguarda gli orientamenti del 2006, deve essere respinta in quanto infondata. Pertanto, occorre esaminare gli argomenti sollevati dalla ricorrente in merito alla mancata presa in considerazione da parte della Commissione, in fase di determinazione dell’importo di base dell’ammenda, dell’estensione geografica limitata a due Stati membri della sua partecipazione all’infrazione accertata, sul fondamento dei suddetti orientamenti.

163    Inoltre, come rilevato nei precedenti punti 19 e 21, la Commissione ha determinato l’importo di base dell’ammenda, in particolare, fissando al 15% i moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» sulla base di quattro criteri di valutazione dell’infrazione accertata, vale a dire la natura, le quote di mercato aggregate, l’estensione geografica e l’attuazione. Per quanto attiene all’estensione geografica dell’infrazione accertata, la Commissione ha tenuto conto del fatto che l’infrazione unica e continuata in questione si estendeva ad almeno sei Stati membri (punto 1213 della decisione impugnata).

164    Tuttavia, come si è rilevato nel precedente punto 16, la Commissione ha concluso al punto 873 della decisione impugnata che, per quanto concerne l’estensione geografica dell’infrazione accertata, non si poteva ritenere che la ricorrente fosse a conoscenza dell’infrazione accertata nella sua interezza, ma solo dei comportamenti collusivi posti in essere in Austria e in Germania.

165    Alla luce della giurisprudenza ricordata nei precedenti punti da 158 a 161, dalla conclusione tratta dalla Commissione al punto 873 della decisione impugnata risulta che, dal momento che la ricorrente non era a conoscenza dell’estensione geografica globale dell’infrazione unica e continuata in questione, la Commissione non poteva addebitarle di avere partecipato all’infrazione accertata e, pertanto, non poteva considerarla responsabile di tale infrazione nella sua interezza. Ciò premesso, in fase di calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente la Commissione avrebbe dovuto fissare i moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» alla luce di tale conclusione.

166    Orbene, è pacifico che, nella decisione impugnata, questi due moltiplicatori sono stati fissati al 15% tenendo conto delle sole caratteristiche essenziali dell’infrazione accertata, ossia segnatamente della sua estensione geografica, in quanto essa copriva il territorio di sei Stati membri.

167    Pertanto, omettendo di tenere conto, in fase di calcolo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, dell’estensione geografica limitata a due Stati membri, di cui essa era al corrente, dell’infrazione cui la medesima ha partecipato, la Commissione ha commesso due errori di valutazione.

168    Alla luce delle suesposte considerazioni, la terza parte del primo motivo è fondata e deve essere accolta.

–       Sulla quinta parte del primo motivo, concernente la mancata presa in considerazione della minore intensità degli accordi per quanto riguarda gli articoli di rubinetteria

169    La ricorrente osserva che la Commissione ha ritenuto, nella decisione impugnata, che gli accordi tra i produttori di box doccia fossero stati particolarmente intensi. A contrario, gli accordi sarebbero stati meno intensi per quanto riguarda gli altri due sottogruppi di prodotti, circostanza di cui la Commissione non avrebbe tenuto conto.

170    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della quinta parte del primo motivo.

171    A tale riguardo, da un lato, come si è ricordato nel precedente punto 16, la Commissione ha concluso nella decisione impugnata che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione accertata, vale a dire a un’infrazione unica e continuata avente ad oggetto segnatamente i tre sottogruppi di prodotti menzionati nel precedente punto 3 e che, come dichiarato nei precedenti punti 53 e 54, la ricorrente ha contestato tardivamente tale caratteristica essenziale di detta infrazione, ossia il suo ambito sostanziale. Pertanto, alla luce del punto 22 degli orientamenti del 2006 e conformemente alla giurisprudenza citata nel precedente punto 147, la Commissione ha potuto validamente determinare l’importo di base dell’ammenda sul fondamento, in particolare, della gravità dell’infrazione considerata nel suo complesso. Di conseguenza, non si può sostenere che essa fosse tenuta a prendere in considerazione la specifica intensità, anche a supporla dimostrata, degli accordi collusivi riguardanti uno dei sottogruppi di prodotti in questione.

172    Dall’altro, per quanto attiene all’argomento della ricorrente secondo cui gli accordi collusivi riguardanti gli articoli di rubinetteria sarebbero stati meno intensi rispetto a quelli relativi ai box doccia, è giocoforza constatare che, per quanto riguarda i due suddetti sottogruppi di prodotti, la Commissione ha raccolto elementi di prova atti a dimostrare che i produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria avevano partecipato ad alcune tra le più gravi restrizioni della concorrenza, vale a dire il coordinamento dei futuri aumenti annuali di prezzo e il coordinamento dei futuri aumenti di prezzo in occasione di specifici eventi. Inoltre, in Germania, il ritmo delle riunioni collusive non era meno regolare e più sporadico per gli articoli di rubinetteria di quanto non lo fosse per i box doccia, come risulta dagli allegati 2 e 3 della decisione impugnata. In Austria, le riunioni collusive concernenti i tre sottogruppi di prodotti avevano luogo nell’ambito di un’unica associazione, l’associazione generica ASI, il che implica che non si possa formulare alcuna distinzione tra i sottogruppi di prodotti quanto alla periodicità delle riunioni.

173    In base alle considerazioni che precedono, la quinta parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

–       Sulla nona parte del primo motivo, concernente la mancata presa in considerazione del fatto che l’intesa non era idonea ad incidere negativamente sui mercati a valle

174    La ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che l’intesa aveva ad oggetto solo i prezzi lordi e non i parametri determinanti della concorrenza, vale a dire gli sconti e i premi, il che implica che l’intesa poteva avere solo un impatto modesto sui mercati a valle. Essa aggiunge che, in ogni caso, lo scambio di informazioni relative agli sconti di base in occasione di una riunione dell’associazione specializzata AGSI del 6 marzo 1998 era contraria ai suoi interessi ed è stata soltanto un caso isolato. Quanto alla discussione relativa agli sconti e ai margini, nell’ambito della riunione dell’associazione generica ASI del 7 novembre 2002, menzionata dalla Commissione nella nota in calce n. 403 della decisione impugnata, essa costituirebbe tutt’al più un tentativo di coordinare, in un caso eccezionale, un sconto unico e insignificante, che non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE.

175    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della nona parte del primo motivo.

176    A tale riguardo, in primo luogo, si deve ricordare che dalla formulazione dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE risulta che una pratica concordata ha un oggetto anticoncorrenziale se consiste in particolare nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione». Pertanto, tenuto conto del fatto che l’articolo 101 TFUE, come le altre norme in materia di concorrenza enunciate nel Trattato, mira a tutelare non solo gli interessi immediati dei singoli concorrenti o dei consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale, è stato dichiarato che la suddetta formulazione non è tale da indurre a ritenere che siano vietate unicamente quelle pratiche concordate che abbiano effetti diretti sul prezzo pagato dai consumatori (v., in tal senso, sentenza della Corte del 4 giugno 2009, T‑Mobile Netherlands e a., C‑8/08, Racc. pag. I‑4529, punti da 36 a 38). Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, per valutare se una pratica concordata sia vietata ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è superfluo prendere in considerazione i suoi effetti concreti qualora risulti che essa mira ad impedire, restringere o falsare la concorrenza all’interno del mercato comune (v. sentenza T‑Mobile Netherlands e a., cit., punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

177    In secondo luogo, dal sistema delle sanzioni per violazione delle norme in materia di concorrenza, quale delineato dai regolamenti nn. 17 e 1/2003 ed interpretato da una giurisprudenza costante, si evince che le intese, come i cartelli, meritano, a causa della loro natura, le ammende più severe. Il loro eventuale impatto concreto sul mercato, segnatamente sapere in che misura la restrizione della concorrenza abbia determinato un prezzo di mercato superiore a quello che si sarebbe imposto nell’ipotesi di assenza del cartello, non costituisce un criterio decisivo per la fissazione del livello delle ammende (sentenza del Tribunale del 19 maggio 2010, KME Germany e a./Commissione, T‑25/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

178    In terzo luogo, va peraltro rammentato che certamente, a differenza degli orientamenti del 2006, il punto 1 A degli orientamenti del 1998 prevedeva che, in linea di principio, per valutare la gravità dell’infrazione occorreva prenderne in considerazione l’impatto concreto sul mercato, quando fosse misurabile. Tuttavia, a norma di detti orientamenti, gli accordi o le pratiche concordate che, come nel caso di specie, erano diretti in particolare a coordinare gli aumenti di prezzo potevano, solo per la loro stessa natura, essere qualificati «molto gravi», senza che occorresse circostanziare tali comportamenti in funzione di un’incidenza o di un’estensione geografica particolari. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che, se, negli orientamenti del 1998, nella descrizione delle infrazioni «gravi» si menzionavano espressamente l’incidenza sul mercato e gli effetti su zone estese del mercato comune, in quella delle infrazioni «molto gravi», invece, non era menzionata alcuna condizione relativa all’impatto concreto sul mercato o alla produzione di effetti su una determinata zona geografica (v. sentenza KME Germany e a./Commissione, cit. al punto 177 supra, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

179    Dalle considerazioni e dai richiami giurisprudenziali che figurano nei precedenti punti da 176 a 178 risulta che, in presenza di un’infrazione rientrante tra le restrizioni più gravi della concorrenza, la sua stessa natura consente, di per sé, non solo di constatare che essa rientra tra i comportamenti vietati dalle disposizioni dell’articolo 101 TFUE, ma altresì di valutare, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere alle imprese che vi hanno partecipato, conformemente alle disposizioni dell’articolo 103 TFUE e del regolamento n. 1/2003, il suo livello di gravità.

180    Nella fattispecie occorre rilevare che la ricorrente, pur negando, nella parte in esame del primo motivo, di avere fissato i prezzi che dovevano pagare i consumatori finali, tuttavia non contesta di avere partecipato ad accordi collusivi aventi ad oggetto i prezzi lordi. Peraltro, alla luce delle considerazioni e dei richiami giurisprudenziali che figurano nei precedenti punti da 176 a 178, essa sostiene erroneamente che l’intesa, dal momento che verteva principalmente sui prezzi lordi, non poteva avere alcun impatto sui mercati a valle. Infatti, anche supponendo che fosse questo l’oggetto principale delle pratiche poste in atto nell’ambito dell’intesa, va osservato che i prezzi lordi costituiscono la base di calcolo dei prezzi di vendita ai clienti. Pertanto, si deve ritenere che un coordinamento tra concorrenti dei prezzi lordi sia idoneo a falsare la concorrenza all’interno del mercato comune e, pertanto, costituisca una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Alla luce della medesima giurisprudenza, altrettanto erroneamente la ricorrente fa valere il carattere isolato o la mancanza di effetti nei suoi confronti, per mancanza di interesse, delle discussioni collusive.

181    Perciò, la Commissione ha correttamente considerato al punto 1211 della decisione impugnata che gli accordi collusivi in questione, dal momento che erano volti al coordinamento dei futuri aumenti di prezzo, costituivano per loro stessa natura una delle infrazioni più gravi alle norme sulla concorrenza. Data la natura dell’infrazione accertata, altrettanto correttamente la Commissione ha tenuto conto del medesimo livello di gravità al fine di determinare l’importo dell’ammenda da infliggere.

182    In base alle considerazioni che precedono, la nona parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

–       Sulla decima parte del primo motivo, concernente la mancata presa in considerazione del fatto che l’intesa non ha avuto un impatto negativo sull’economia

183    La ricorrente sostiene che l’intesa non ha potuto avere un impatto negativo sull’economia, in particolare sui consumatori, in quanto, in primo luogo, un’intesa non potrebbe essere efficace con una quota di mercato tanto modesta quanto quella constatata dalla Commissione al punto 1212 della decisione impugnata, in secondo luogo, il fatto che vi siano stati rilevanti flussi commerciali tra gli Stati membri non avrebbe favorito la solidità dell’intesa e, in terzo luogo, la totale mancanza nella fattispecie di un meccanismo di ritorsione tenderebbe a contraddistinguere una cooperazione occasionale, un grado modesto di organizzazione e, pertanto, una mancanza di impatto sull’economia.

184    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della decima parte del primo motivo.

185    A tale riguardo è sufficiente ricordare che, come dichiarato nel precedente punto 179, in presenza di infrazioni, come quella in discussione nel caso di specie, che rientrano tra le restrizioni più gravi della concorrenza, la loro stessa natura consente di per sé di valutare, ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda da infliggere alle imprese che vi hanno partecipato, conformemente alle disposizioni dell’articolo 103 TFUE e del regolamento n. 1/2003, il loro livello di gravità.

186    Peraltro, è stato dichiarato che la valutazione di un accordo ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non deve tenere conto dell’ambito concreto nel quale esso produce i suoi effetti quando si tratti di un accordo che comporta manifeste restrizioni della concorrenza, come la fissazione dei prezzi, la suddivisione del mercato e il controllo degli sbocchi (sentenza del Tribunale del 15 settembre 1998, European Night Services e a./Commissione, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, Racc. pag. II‑3141, punto 136).

187    Nella fattispecie, le pratiche cui viene addebitato alla ricorrente di avere partecipato comportavano manifeste restrizioni della concorrenza. Infatti, nel precedente punto 102 è stato dichiarato che la Commissione aveva dimostrato in misura giuridicamente valida la partecipazione della ricorrente ad accordi anticoncorrenziali consistenti nel coordinamento degli aumenti di prezzo. Ciò premesso, la Commissione non era tenuta a provare effetti anticoncorrenziali.

188    Pertanto, la Commissione ha giustamente considerato al punto 1211 della decisione impugnata che nella fattispecie gli accordi collusivi rientravano tra le restrizioni più gravi della concorrenza. A fortiori, il fatto che gli accordi in questione non abbiano avuto un impatto negativo sull’economia, anche supponendolo accertato, non può in alcun modo costituire una circostanza attenuante.

189    Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente relativo all’asserita mancanza di meccanismi di ritorsione. Infatti, anche sel’esistenza di misure di controllo dell’attuazione dell’intesa può essere presa in considerazione quale circostanza aggravante, l’assenza di siffatte misure non può invece costituire, di per sé, una circostanza attenuante (sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 132 supra, punto 393).

190    Lo stesso vale per l’argomento della ricorrente secondo cui, considerata la quota di mercato modesta, menzionata al punto 1212 della decisione impugnata, delle imprese che hanno partecipato all’infrazione accertata, quest’ultima non avrebbe potuto avere un impatto negativo sull’economia. Infatti, da detto punto risulta che la quota di mercato in questione è stata valutata dalla Commissione al 54,3%. Orbene, una siffatta quota di mercato, supponendola dimostrata, non può essere considerata modesta. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che detta quota non fosse sufficiente per avere un impatto negativo sull’economia. Pertanto, tale argomento dev’essere respinto in quanto infondato.

191    In base alle considerazioni che precedono, la decima parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

 Sulla seconda, la dodicesima e la tredicesima parte del primo motivo, concernenti errori di valutazione quanto alle circostanze attenuanti applicabili alla ricorrente

–       Sulla seconda parte del primo motivo, concernente la mancata presa in considerazione del ruolo emulativo della ricorrente

192    La ricorrente sostiene di non avere mai fatto parte del gruppo centrale di imprese identificato dalla Commissione, ma di essersi limitata, al contrario, a svolgere un ruolo emulativo, il che giustificherebbe una riduzione dell’importo della sua ammenda, come risulterebbe a contrario dalla sentenza del Tribunale del 3 marzo 2011, Areva e a./Commissione (T‑117/07 e T‑121/07, Racc. pag. II‑633, punto 308). Inoltre, essa ricorda di non avere partecipato fin dall’inizio alle riunioni in Austria.

193    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della seconda parte del primo motivo.

194    Al riguardo si deve ricordare che, sebbene il ruolo esclusivamente passivo o emulativo di un’impresa costituisse una circostanza attenuante conformemente al punto 3, primo trattino, degli orientamenti del 1998, ciò non è più previsto dagli orientamenti del 2006. Il punto 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006 prevede che la Commissione può constatare l’esistenza di una circostanza attenuante quando l’impresa fornisce la prova che la propria partecipazione all’infrazione accertata è sostanzialmente marginale, dimostrando altresì di non avere effettivamente dato applicazione agli accordi illeciti adottando un comportamento concorrenziale sul mercato. Viene precisato che il fatto che un’impresa abbia partecipato a un’infrazione per una durata inferiore rispetto alle altre imprese non costituisce di per sé una circostanza attenuante, in quanto di tale circostanza si è già tenuto conto nella determinazione dell’importo di base dell’ammenda.

195    Nella fattispecie, si deve rilevare che, per dimostrare che la sua partecipazione all’infrazione accertata era sostanzialmente marginale, la ricorrente si limita ad affermare di non avere mai fatto parte del gruppo centrale di imprese.

196    Orbene, in primo luogo, dal punto 5.2.3.2 della decisione impugnata risulta che la constatazione da parte della Commissione dell’esistenza di un gruppo centrale di imprese, che hanno partecipato all’intesa in vari Stati membri e aderito ad almeno un’associazione generica che copriva i tre sottogruppi di prodotti, era intesa a contribuire alla dimostrazione dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata. Tale constatazione non comportava affatto che le imprese che non appartenevano a tale gruppo centrale di imprese partecipassero più sporadicamente all’infrazione accertata.

197    In secondo luogo, alla luce del punto 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di non avere dato attuazione agli accordi illeciti, cosa che invece non ha fatto. Al contrario, si deve rilevare che negli allegati 2 e 5 della decisione impugnata la Commissione ha prodotto documenti atti a dimostrare la regolare presenza della ricorrente alle riunioni dell’associazione specializzata AGSI, in Germania, a partire dal 1996, e dell’associazione generica ASI, in Austria, a partire dal 2001. Orbene, come la ricorrente ha confermato in risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza, essa non nega di avere partecipato a tali riunioni. Inoltre, come si è osservato nel precedente punto 102, la ricorrente ha ammesso, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, di avere partecipato in Austria allo scambio di informazioni sui prezzi nell’ambito dell’associazione generica ASI. Analogamente, dalla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti si evince che essa ha partecipato alle discussioni sui prezzi nell’ambito dell’associazione specializzata AGSI. Tali discussioni sono state considerate dalla Commissione come aventi natura anticoncorrenziale, il che non viene contestato dalla ricorrente nell’ambito del ricorso in esame.

198    In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo all’ingresso tardivo della ricorrente, in Austria, nell’infrazione accertata, si deve rilevare che, da un lato, come si è ricordato nel precedente punto 194, tale circostanza non può costituire una circostanza attenuante e, dall’altro, la ricorrente non ha dedotto alcun argomento atto a spiegare perché siffatto ingresso tardivo, in Austria, nell’infrazione accertata sarebbe idoneo a dimostrare il suo ruolo passivo nell’intesa.

199    In quarto luogo, nella fattispecie non si può trarre alcuna conclusione dalla sentenza Areva e a./Commissione, citata al precedente punto 192. Infatti, sebbene tale sentenza confermi che a un’impresa che ha svolto un ruolo di leader nell’ambito di un’intesa può essere imposta una maggiorazione dell’importo dell’ammenda, in detta sentenza il Tribunale non afferma assolutamente che il fatto di non essere stato un leader dell’intesa debba essere considerato alla stregua di una circostanza attenuante. Peraltro, per quanto riguarda il punto 308 di detta sentenza, cui la ricorrente fa espressamente riferimento, è sufficiente constatare che nella fattispecie non si può trarre alcuna conclusione dal fatto che, nel citato punto 308, il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva erroneamente applicato un’identica maggiorazione dell’importo di base a varie imprese, anche se esse avevano svolto un ruolo di leader per periodi sostanzialmente diversi.

200    Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

–       Sulla dodicesima parte del primo motivo, concernente la mancata presa in considerazione delle dimensioni medie della ricorrente

201    La ricorrente sostiene che la Commissione, contrariamente a quanto le consentiva di fare il punto 1 A degli orientamenti del 1998, non ha tenuto conto del fatto che essa è un’impresa di medie dimensioni, che non dispone di un servizio giuridico e non ha alcuna esperienza in materia di diritto della concorrenza.

202    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della dodicesima parte del primo motivo.

203    A tale riguardo, da un lato, come risulta dall’esame del sesto motivo svolto nei precedenti punti da 82 a 91, gli orientamenti del 1998 non sono applicabili nel caso di specie. In ogni caso, è stato dichiarato che, sebbene detti orientamenti prevedessero, al punto 1 A, la possibilità per la Commissione di tenere conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di conoscenze e di infrastrutture giuridico-economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere illecito del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza, ciò non implica affatto che la Commissione abbia l’obbligo di tener conto delle ridotte dimensioni di talune imprese (sentenza del Tribunale del 30 aprile 2009, CD‑Contact Data/Commissione, T‑18/03, Racc. pag. II‑1021, punto 115).

204    Dall’altro, secondo la giurisprudenza, le piccole e medie imprese non sono esonerate dal loro dovere di rispettare le norme in materia di concorrenza (sentenza del Tribunale del 28 aprile 2010, Gütermann e Zwicky/Commissione, T‑456/05 e T‑457/05, Racc. pag. II‑1443, punto 281).

205    In base alle considerazioni che precedono, la dodicesima parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

–       Sulla tredicesima parte del primo motivo, concernente la mancata presa in considerazione della collaborazione della ricorrente

206    La ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che essa aveva collaborato all’indagine e aveva risposto di sua spontanea volontà ed entro i termini a tutte le richieste di informazioni e ad altre domande.

207    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della tredicesima parte del primo motivo.

208    A tal riguardo si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, una collaborazione alle indagini che non oltrepassi quanto incombe alle imprese in forza dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1/2003 non giustifica una riduzione dell’ammenda (sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Nynäs Petroleum e Nynas Belgium/Commissione, T‑347/06, punto 62).

209    Orbene, nella fattispecie, la ricorrente si limita a sostenere di avere risposto alle richieste di informazioni inviatele dalla Commissione nei termini impartiti. Poiché tale comportamento rientra tra gli obblighi menzionati nel precedente punto 208, non può costituire una circostanza attenuante.

210    In base a tali considerazioni, la tredicesima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

211    Alla luce delle conclusioni tratte nei precedenti punti 105, 109, 116, 136, 143, 155, 168, 173, 182, 191, 200, 205 e 210, occorre accogliere il primo motivo limitatamente alla terza parte e respingerlo per il resto.

212    Le conseguenze da trarre dalla conclusione relativa alla fondatezza della terza parte del primo motivo quanto al calcolo dell’ammenda inflitta alla ricorrente saranno esaminate dal Tribunale nell’esercizio della sua competenza estesa al merito nei successivi punti 245 e seguenti.

3.     Sul secondo motivo, concernente la violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e del principio di parità di trattamento, risultante dall’applicazione del limite del 10% di cui all’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento

213    La ricorrente afferma, sostanzialmente, che la Commissione ha violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 in quanto, interpretando il limite del 10% di cui all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento come livello massimo dell’importo dell’ammenda inflitta, applicato al termine del procedimento di calcolo dell’ammenda, di modo che esso può essere superato nelle operazioni di calcolo intermedie, e non come livello superiore di una scala di sanzioni da infliggere, determinato all’inizio di detto procedimento, essa si è posta nell’impossibilità di valutare la gravità dell’infrazione che le ha addebitato. Peraltro, l’applicazione di tale livello massimo violerebbe il principio di parità di trattamento.

214    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno del secondo motivo.

215    A tale riguardo, occorre rilevare anzitutto che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 sono identici nella sostanza.

216    Inoltre, è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, solo l’importo finale dell’ammenda inflitta deve rispettare il limite del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, e che tale disposizione non vieta alla Commissione di pervenire, nel corso delle operazioni di calcolo intermedie, ad un importo superiore a detto limite, purché l’importo definitivo dell’ammenda inflitta non lo superi (v., in tal senso, sentenze della Corte Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punti 277 e 278, e del 29 giugno 2006, SGL Carbon/Commissione, C‑308/04 P, Racc. pag. I‑5977, punto 82).

217    Pertanto, se al termine del calcolo si verifica che l’importo finale dell’ammenda deve essere ridotto nella misura in cui esso supera tale limite massimo, il fatto che alcuni fattori quali la gravità e la durata dell’infrazione non si ripercuotano concretamente sull’importo dell’ammenda inflitta è solo una mera conseguenza dell’adeguamento di detto importo finale a tale limite massimo (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punto 279).

218    Infatti, il limite del 10% è diretto ad evitare che siano inflitte ammende che le imprese, date le loro dimensioni, quali determinate dal loro fatturato complessivo, ancorché in maniera approssimativa ed imperfetta, non saranno, prevedibilmente, in grado di saldare (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punto 280).

219    Si tratta quindi di un limite, uniformemente applicabile a tutte le imprese ed articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, diretto ad evitare ammende di livello eccessivo e sproporzionato. Tale limite ha quindi uno scopo distinto ed autonomo rispetto a quello dei criteri della gravità e della durata dell’infrazione (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punti 281 e 282).

220    L’unico effetto di detto limite consiste nella possibilità che l’importo dell’ammenda calcolato sulla base di tali criteri sia ridotto fino al livello massimo autorizzato. La sua applicazione implica che l’impresa interessata non paghi l’ammenda che, in linea di principio, sarebbe dovuta a titolo di una valutazione fondata sui suddetti criteri (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punto 283).

221    Dalla giurisprudenza sopra richiamata risulta che nella fattispecie, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non si può ritenere che la Commissione abbia violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 interpretando l’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento come livello massimo dell’importo dell’ammenda inflitta, applicato al termine del procedimento di calcolo dell’ammenda, di modo che esso può essere superato nelle operazioni intermedie di detto calcolo, e non come livello superiore di una scala di sanzioni da infliggere, determinato all’inizio del medesimo procedimento.

222    Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

223    In primo luogo, quand’anche si dovesse ritenere che l’applicazione della percentuale del 10% come limite contrasti con la finalità dissuasiva perseguita dal regolamento n. 1/2003, in quanto l’importo dell’ammenda effettivamente imposto deve essere ridotto per tenere conto di tale limite, siffatta limitazione si giustifica tuttavia con l’obbligo di rispettare il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punto 281). Inoltre, occorre rilevare che l’interpretazione fornita dalla ricorrente contrasterebbe in misura ancora maggiore con la finalità dissuasiva, dal momento che essa propone, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, in una prima fase, di applicare il limite del 10% e, in una seconda fase, di tenere conto della gravità e della durata dell’infrazione, il che condurrebbe inevitabilmente a infliggere un’ammenda di importo inferiore al limite del 10%. Pertanto, l’argomento della ricorrente fondato sulla finalità dissuasiva del regolamento n. 1/2003 non può essere accolto.

224    In secondo luogo, sebbene il dispositivo della decisione impugnata non specifichi espressamente il modo in cui la durata e la gravità dell’infrazione accertata sono state prese in considerazione per calcolare l’ammenda inflitta alla ricorrente, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, il dispositivo di una decisione deve essere letto alla luce della motivazione che vi sta alla base (sentenza del Tribunale del 22 marzo 2011, Altstoff Recycling Austria/Commissione, T‑419/03, Racc. pag. II‑975, punto 152). Orbene, nella fattispecie, è giocoforza rilevare che la Commissione ha tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione accertata, rispettivamente nei punti da 1210 a 1220 e da 1221 a 1223 della decisione impugnata. Ne consegue che l’argomento della ricorrente relativo alla mancata menzione, nel dispositivo della decisione impugnata, della gravità e della durata dell’infrazione accertata deve essere respinto in quanto infondato.

225    In terzo luogo, per quanto attiene all’asserita violazione del principio di parità di trattamento, da un lato, come risulta in particolare dalla giurisprudenza richiamata nel precedente punto 217, il fatto che, a causa dell’applicazione del limite del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, alcuni fattori quali la gravità e la durata dell’infrazione non si ripercuotano concretamente sull’importo dell’ammenda inflitta ad un partecipante ad un’infrazione, a differenza di quanto accade per altri partecipanti che non hanno beneficiato della riduzione in forza di detto limite, è solo una mera conseguenza dell’applicazione di tale limite all’importo finale dell’ammenda inflitta. Dall’altro, il Tribunale ha già dichiarato che il semplice fatto che l’ammenda definitivamente inflitta arrivi al 10% del fatturato della ricorrente, mentre siffatta percentuale è inferiore per altri partecipanti all’intesa, non può costituire una violazione del principio di parità di trattamento. Infatti, tale conseguenza è inerente all’interpretazione del limite massimo del 10% come semplice soglia di contenimento che è applicata dopo un’eventuale riduzione dell’importo dell’ammenda in forza di circostanze attenuanti o del principio di proporzionalità (sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, Putters International/Commissione, T‑211/08, Racc. pag. II‑3729, punto 74). Tale argomento deve quindi essere respinto in quanto infondato.

226    In quarto luogo, per quanto attiene all’argomento della ricorrente secondo cui la stessa Commissione non sarebbe sicura della legittimità degli orientamenti del 2006, è giocoforza constatare che esso non contribuisce a dimostrare la violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. Quest’argomento dev’essere dunque respinto in quanto ininfluente.

227    Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che il secondo motivo deve essere respinto in parte in quanto infondato e in parte in quanto ininfluente.

4.     Sul quarto motivo, concernente una violazione del principio di parità di trattamento derivante dal fatto che la Commissione avrebbe ignorato la prassi anteriore in materia di decisioni

228    La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso una violazione del principio di parità di trattamento, in quanto dal confronto tra, da un lato, il caso di specie e, dall’altro, le decisioni della Commissione del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.396 ‑ Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio utilizzati nelle industrie siderurgica e del gas), dell’11 marzo 2008, relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.543 ‑ Servizi internazionali di trasloco), del 7 ottobre 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.129 ‑ Trasformatori di potenza), e dell’11 giugno 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 – Clorato di sodio), emergerebbe che la Commissione ha trattato allo stesso modo situazioni diverse. A suo parere, sebbene il grado di gravità dell’infrazione accertata fosse molto diverso da quello delle infrazioni in discussione nelle suddette decisioni anteriori, la Commissione ha fissato, ai fini della determinazione degli importi di base dell’ammenda, una proporzione del valore delle vendite pressoché identica compresa tra il 15 e il 19%.

229    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno del quarto motivo.

230    A tale riguardo, si deve ricordare che la prassi in materia di decisioni della Commissione non serve da quadro giuridico alle ammende in materia di concorrenza, poiché questo è definito dall’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, quale integrato dagli orientamenti (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland/Commissione, T‑329/01, Racc. pag. II‑3255, punto 108 e giurisprudenza ivi citata).

231    Peraltro, considerato l’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione per determinare l’importo delle ammende, il solo fatto che essa abbia considerato, nella sua precedente prassi in materia di decisioni, che un comportamento giustificava un’ammenda di un certo importo non implica assolutamente che essa sia obbligata a procedere alla stessa valutazione in una successiva decisione (v., in tal senso, sentenza Archer Daniels Midland, cit. al punto 230 supra, punti 109 e 110 e giurisprudenza ivi citata).

232    Pertanto, nella fattispecie, si deve considerare che il semplice fatto che la ricorrente invochi le decisioni menzionate nel precedente punto 228 è di per sé ininfluente, in quanto la Commissione non era tenuta a valutare allo stesso modo il caso in esame.

233    Alla luce delle considerazioni che precedono, il quarto motivo dev’essere respinto in quanto ininfluente.

5.     Sul quinto motivo, concernente la violazione del principio di proporzionalità derivante dal fatto che la Commissione non avrebbe tenuto conto delle limitate capacità economiche della ricorrente

234    La ricorrente espone che, nel 2009, il suo unico sito di produzione è stato in gran parte distrutto da un incendio, rendendo impossibile qualsiasi produzione per vari mesi e deteriorando in misura significativa la sua situazione finanziaria e i suoi risultati. Essa sostiene inoltre di avere chiesto alla Commissione di tenere conto delle sue capacità economiche limitate per calcolare l’importo dell’ammenda, ma la stessa non avrebbe menzionato tale richiesta né esaminato i suoi argomenti nella decisione impugnata. La ricorrente ritiene che, considerate tali circostanze, avrebbe dovuto esserle concessa una riduzione dell’importo dell’ammenda, e ciò anche se per stabilire il fatturato da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’ammenda è stato tenuto conto delle sue limitate capacità economiche.

235    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno del quinto motivo.

236    In primo luogo, si deve subito rilevare che l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente è stato fissato tenendo conto di un eventuale calo del fatturato nel 2009 in conseguenza dell’incendio che avrebbe distrutto il suo unico sito di produzione nel 2009. Infatti, sebbene dal punto 1200 della decisione impugnata risulti che per calcolare l’importo di base dell’ammenda è stato utilizzato il valore delle vendite dell’esercizio 2003, al punto 1262 di detta decisione viene precisato che il limite del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 è stato invece calcolato sulla base del fatturato del 2009, anno dell’incendio.

237    In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa alla mancata presa in considerazione delle capacità economiche della ricorrente, si deve rilevare che quest’ultima non aveva dedotto, durante il procedimento amministrativo, alcun elemento di prova atto a dimostrare, riguardo al punto 35 degli orientamenti del 2006, che la sua situazione finanziaria fosse tale che l’imposizione di un’ammenda avrebbe compromesso irrimediabilmente la sua sopravvivenza economica.

238    Alla luce delle considerazioni che precedono, il quinto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

239    Dall’esame del primo, del secondo, del quarto, del quinto e del sesto motivo, dedotti a sostegno delle conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata, risulta che occorre accogliere il primo motivo, limitatamente alla sua terza parte, e respingere le altre parti di detto motivo nonché il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo in quanto infondati o ininfluenti.

240    Per quel che riguarda le conseguenze da trarre dalle conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata, in primo luogo, è giocoforza rilevare che, per quanto attiene all’articolo 1 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato, al paragrafo 2 di detto articolo, che la ricorrente aveva violato l’articolo 101 TFUE partecipando ad un’infrazione nel territorio della Germania e dell’Austria. A tale proposito si deve constatare che, poiché la Commissione non ha riprodotto in tale articolo gli errori commessi in fase di calcolo dell’ammenda inflitta alla ricorrente per quanto concerne l’estensione geografica dell’infrazione ad essa addebitata, detto articolo non è viziato da illegittimità. Pertanto, occorre respingere le conclusioni dirette all’annullamento parziale nella parte concernente l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata.

241    In secondo luogo, per quel che riguarda l’articolo 2 della decisione impugnata, da un lato, tenuto conto della conclusione tratta al punto precedente, da cui risulta che la ricorrente ha commesso una violazione delle disposizioni dell’articolo 101 TFUE, la Commissione ha correttamente deciso, all’articolo 2, paragrafo 6, della medesima decisione, sul fondamento dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, richiamato al punto 1182 della decisione impugnata, di infliggere un’ammenda alla ricorrente. Pertanto, occorre respingere le conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata nella parte concernente l’articolo 2, paragrafo 6, di detta decisione.

242    Dall’altro, posto che l’articolo 2, paragrafo 6, della decisione impugnata stabilisce l’importo dell’ammenda da infliggere alla ricorrente, e poiché la ricorrente, come secondo capo di conclusioni, chiede al Tribunale, in subordine, di ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, quest’ultimo trarrà le conseguenze dagli errori di valutazione constatati nel precedente punto 167, quanto alla determinazione di tale importo, in sede di esame di detto capo di conclusioni.

243    Dall’analisi contenuta nei precedenti punti da 240 a 242 discende che occorre respingere integralmente le conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata.

C –  Sulle conclusioni, presentate in subordine, dirette alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente

244    In considerazione del secondo capo di conclusioni con il quale la ricorrente chiede al Tribunale, in subordine, di ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, è compito di quest’ultimo, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, esaminare, da un lato, le conseguenze che devono essere tratte dagli errori commessi dalla Commissione, esposti nei precedenti punti da 156 a 168, quanto al calcolo dell’ammenda inflitta alla ricorrente e, dall’altro, gli altri argomenti dedotti dalla medesima per ottenere che il Tribunale riduca l’importo dell’ammenda inflittale.

1.     Sulle conseguenze che devono essere tratte dall’errore in cui è incorsa la Commissione quanto all’importo dell’ammenda

245    Considerati i due errori di valutazione commessi dalla Commissione, quali rilevati nel precedente punto 167, il Tribunale ha deciso, nell’esercizio della competenza estesa al merito conferitagli dall’articolo 261 TFUE e dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, di sostituire, per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la propria valutazione a quella della Commissione (v., in tal senso, sentenze KME e a./Commissione, cit. al punto 38 supra, punto 103 e giurisprudenza ivi citata, e Romana Tabacchi/Commissione, cit. al punto 38 supra, punto 265).

246    A tale riguardo, benché gli orientamenti del 2006 non condizionino il giudizio sulla valutazione dell’ammenda da parte del giudice dell’Unione quando quest’ultimo statuisce in forza della sua competenza estesa al merito (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 27 luglio 2005, Brasserie nationale e a./Commissione, da T‑49/02 a T‑51/02, Racc. pag. II‑3033, punto 169), il Tribunale ritiene appropriato, nel caso di specie, ispirarsi a detti orientamenti per ricalcolare l’importo dell’ammenda, segnatamente in ragione del fatto che essi consentono di prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti del caso di specie e di imporre ammende proporzionate a tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione accertata.

247    Nella fattispecie, in primo luogo, come risulta dall’esame della terza parte del primo motivo svolto nei precedenti punti da 156 a 168, i due errori di valutazione commessi dalla Commissione consistono nell’avere fissato al 15%, al fine di calcolare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, i moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» in base alle sole caratteristiche essenziali dell’infrazione accertata, vale a dire, segnatamente, alla sua estensione geografica, in quanto essa copriva il territorio di sei Stati membri. Per contro, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione abbia commesso errori applicando gli altri fattori di calcolo di detta ammenda. Pertanto, per quel che riguarda le conseguenze che devono essere tratte dagli errori commessi dalla Commissione quanto al calcolo dell’ammenda, il Tribunale deve sostituire la propria valutazione a quella della Commissione solo per quanto riguarda la determinazione dei moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare».

248    In secondo luogo, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia correttamente considerato, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, e dai punti 872 e 873 della decisione impugnata, che la ricorrente aveva partecipato, tra il 6 marzo 1998 e il 9 novembre 2004, ad un’infrazione unica e continuata, consistente in un cartello segreto finalizzato a coordinare i futuri aumenti di prezzo dei tre sottogruppi di prodotti menzionati nel precedente punto 3 nei territori della Germania e dell’Austria.

249    Inoltre, tenuto conto non solo della sua stessa natura, ma anche della sua estensione geografica, pari al territorio di due Stati membri, nonché della sua lunga durata, vale a dire quasi sette anni, un’infrazione come quella in discussione nel caso di specie costituisce una delle infrazioni più gravi. Orbene, considerato che, ai sensi del punto 23 degli orientamenti del 2006, queste ultime restrizioni giustificano l’applicazione di una proporzione del valore delle vendite pari al valore più alto previsto dalla forcella dallo 0 al 30%, il Tribunale ritiene che la proporzione applicata nella fattispecie, ossia il 15%, corrisponda ad un minimo rispetto alla natura dell’infrazione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, Team Relocations/Commissione, T‑204/08 e T‑212/08, Racc. pag. II‑3569, punti 94, 100 e 118).

250    Pertanto, in base agli orientamenti del 2006 e alle valutazioni esposte nel punto precedente, per calcolare l’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente il Tribunale considera appropriato, ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente, fissare al 15% del valore delle sue vendite dei prodotti in questione nel territorio della Germania e dell’Austria, da un lato, il moltiplicatore «gravità dell’infrazione» e, dall’altro, il moltiplicatore «importo supplementare».

251    Alla luce delle considerazioni esposte nei precedenti punti da 245 a 249, il Tribunale fissa l’importo totale dell’ammenda da infliggere alla ricorrente, per quanto riguarda l’infrazione unica e continuata alla quale essa ha partecipato in Germania e in Austria, a EUR 12 517 671.

2.     Sugli argomenti supplementari addotti dalla ricorrente a sostegno delle conclusioni dirette alla riforma dell’importo dell’ammenda inflittale

252    A tale riguardo occorre rammentare che, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale deve compiere la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie. Anzitutto, tale valutazione va effettuata nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza Romana Tabacchi/Commissione, cit. al punto 38 supra, punto 280) e il principio di parità di trattamento (sentenza della Corte del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag. I‑8681, punto 187).

253    Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e che a tale riguardo, ad eccezione dei motivi di ordine pubblico che il giudice dell’Unione è tenuto a sollevare d’ufficio, quale l’assenza di motivazione della decisione impugnata, spetta al ricorrente sollevare i motivi diretti avverso quest’ultima e produrre elementi di prova a sostegno di detti motivi (v., in tal senso, sentenza Chalkor/Commissione, cit. al punto 38 supra, punto 64).

254    Nella fattispecie, in primo luogo, si deve constatare che, come è stato rilevato nel precedente punto 49, il terzo motivo è stato dedotto dalla ricorrente a sostegno del secondo capo di conclusioni e, in tale contesto, è diretto a sostenere la domanda della ricorrente diretta alla riforma dell’importo dell’ammenda.

255    A sostegno del terzo motivo, la ricorrente addebita alla Commissione di avere calcolato l’importo di base dell’ammenda applicando i soli moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare», senza tenere conto delle sei circostanze seguenti, che caratterizzano la sua partecipazione all’infrazione accertata. A tale riguardo, essa fa valere che, in primo luogo, ha partecipato a detta infrazione solo in due Stati membri, in secondo luogo, l’addebito mosso nei suoi confronti riguardava solo uno dei tre sottogruppi di prodotti menzionati nel precedente punto 3, in terzo luogo, tale sottogruppo è stato oggetto di accordi meno intensi rispetto a quello dei box doccia, in quarto luogo, la sua partecipazione non aveva una portata multinazionale, in quinto luogo, essa non faceva parte né degli istigatori dell’intesa, né del gruppo centrale di imprese, né delle imprese che si accordavano bilateralmente prima di attuare l’intesa nell’ambito delle riunioni delle associazioni e, in sesto luogo, ha partecipato solo alle riunioni di tre associazioni.

256    La Commissione contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno del terzo motivo.

257    A tale riguardo, in primo luogo, il Tribunale constata che le sei circostanze menzionate dalla ricorrente per qualificare la propria partecipazione all’infrazione accertata riprendono, almeno nella sostanza, alcuni argomenti da essa già esposti nell’ambito del primo motivo, parimenti invocato a sostegno del primo capo di conclusioni. Orbene, dall’esame di detto motivo effettuato dal Tribunale risulta che, ad eccezione dell’argomento concernente l’errore di valutazione commesso dalla Commissione quanto all’estensione geografica dell’infrazione cui la ricorrente ha partecipato (terza parte del primo motivo), detti argomenti devono essere respinti in quanto infondati o ininfluenti.

258    In secondo luogo, il Tribunale rileva che la terza parte del primo motivo viene ripresa dalla ricorrente a titolo della prima circostanza menzionata nell’ambito del terzo motivo. Orbene, detta circostanza, consistente nell’estensione geografica limitata alla Germania e all’Austria della partecipazione della ricorrente all’infrazione che le viene addebitata, è già stata esaminata dal Tribunale, nei precedenti punti da 247 a 251, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ai fini dell’eventuale riforma dell’importo dell’ammenda.

259    Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto.

260    In secondo luogo, da un lato, il Tribunale, in forza della sua competenza estesa al merito, ritiene che nessun elemento fra quelli di cui si è avvalsa la ricorrente a qualsivoglia titolo nella presente causa, né alcun motivo di ordine pubblico giustifichino che esso si avvalga di tale potere al fine di ridurre adeguatamente l’importo dell’ammenda da infliggere alla ricorrente, quale fissato nel precedente punto 251. Dall’altro, tenuto conto del complesso degli elementi illustrati dinanzi ad esso, il Tribunale ritiene che un’ammenda pari a EUR 12 517 671 costituisca, in considerazione della durata e della gravità dell’infrazione cui la ricorrente ha partecipato, una sanzione adeguata che consente di punire, in modo proporzionato e dissuasivo, il suo comportamento anticoncorrenziale.

261    Dal complesso delle considerazioni fin qui svolte, per quanto concerne le conclusioni, presentate in subordine, dirette all’estinzione o alla riduzione dell’importo dell’ammenda imposta alla ricorrente all’articolo 2, paragrafo 6, della decisione impugnata si ricava che, essendo tale importo identico a quello stabilito dal Tribunale, nel precedente punto 251, in forza della sua competenza estesa al merito, occorre respingere detta domanda.

262    Alla luce delle conclusioni tratte nei precedenti punti 243 e 261, il ricorso dev’essere integralmente respinto.

 Sulle spese

263    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

264    Per quanto riguarda le spese sostenute dal Consiglio, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, il Consiglio, in quanto interveniente, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

3)      Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 2013.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I –  Sulla ricevibilità

II –  Nel merito

A –  Sulle eccezioni di illegittimità

1.  Sull’eccezione relativa all’illegittimità dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003

2.  Sull’eccezione relativa all’illegittimità degli orientamenti del 2006

B –  Sulle conclusioni, presentate in via principale, dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata

1.  Sul sesto motivo, concernente la violazione del principio di irretroattività

2.  Sul primo motivo, concernente errori di valutazione commessi dalla Commissione nell’accertamento dell’infrazione addebitata alla ricorrente e nel calcolo dell’ammenda inflittale

a)  Sugli errori di valutazione nell’accertamento dell’infrazione addebitata alla ricorrente

Sulla sesta, la settima e l’ottava parte del primo motivo, concernenti un errore di valutazione quanto alla partecipazione della ricorrente, in Austria, all’infrazione accertata

–  Sulla settima parte del primo motivo, concernente un errore di valutazione quanto all’allineamento da parte della ricorrente dei prezzi praticati in Austria a quelli praticati in Germania

–  Sulla sesta parte del primo motivo, concernente un errore di valutazione quanto alla partecipazione della ricorrente allo scambio di informazioni in Austria

–  Sull’ottava parte del primo motivo, concernente un errore di valutazione quanto alla portata della partecipazione della ricorrente all’intesa

Sulla quarta e sull’undicesima parte del primo motivo, concernenti un’applicazione erronea dell’articolo 101 TFUE

–  Sulla quarta parte del primo motivo, secondo cui il coordinamento dei prezzi rispondeva a una richiesta della clientela

–  Sull’undicesima parte del primo motivo, concernente i benefici per la concorrenza derivanti dalla trasparenza sul mercato

b)  Sugli errori di valutazione nel calcolare l’ammenda inflitta alla ricorrente

Sulla prima, la terza, la quinta, la nona e la decima parte del primo motivo, vertenti su errori di valutazione quanto alla gravità dell’infrazione accertata

–  Sulla prima parte del primo motivo, vertente sulla mancata presa in considerazione del fatto che la ricorrente non produceva articoli rientranti in uno dei tre sottogruppi di prodotti interessati dall’infrazione accertata

–  Sulla terza parte del primo motivo, vertente sulla mancata presa in considerazione del fatto che la ricorrente non era a conoscenza dell’infrazione accertata e vi ha partecipato solo in due dei sei Stati membri interessati dalla stessa

–  Sulla quinta parte del primo motivo, concernente la mancata presa in considerazione della minore intensità degli accordi per quanto riguarda gli articoli di rubinetteria

–  Sulla nona parte del primo motivo, concernente la mancata presa in considerazione del fatto che l’intesa non era idonea ad incidere negativamente sui mercati a valle

–  Sulla decima parte del primo motivo, concernente la mancata presa in considerazione del fatto che l’intesa non ha avuto un impatto negativo sull’economia

Sulla seconda, la dodicesima e la tredicesima parte del primo motivo, concernenti errori di valutazione quanto alle circostanze attenuanti applicabili alla ricorrente

–  Sulla seconda parte del primo motivo, concernente la mancata presa in considerazione del ruolo emulativo della ricorrente

–  Sulla dodicesima parte del primo motivo, concernente la mancata presa in considerazione delle dimensioni medie della ricorrente

–  Sulla tredicesima parte del primo motivo, concernente la mancata presa in considerazione della collaborazione della ricorrente

3.  Sul secondo motivo, concernente la violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e del principio di parità di trattamento, risultante dall’applicazione del limite del 10% di cui all’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento

4.  Sul quarto motivo, concernente una violazione del principio di parità di trattamento derivante dal fatto che la Commissione avrebbe ignorato la prassi anteriore in materia di decisioni

5.  Sul quinto motivo, concernente la violazione del principio di proporzionalità derivante dal fatto che la Commissione non avrebbe tenuto conto delle limitate capacità economiche della ricorrente

C –  Sulle conclusioni, presentate in subordine, dirette alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente

1.  Sulle conseguenze che devono essere tratte dall’errore in cui è incorsa la Commissione quanto all’importo dell’ammenda

2.  Sugli argomenti supplementari addotti dalla ricorrente a sostegno delle conclusioni dirette alla riforma dell’importo dell’ammenda inflittale

Sulle spese


* Lingua processuale: il tedesco.


1 –      Dati riservati omessi.