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Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 – SLM e Ori Martin / Commissione

(Cause T-389/10 e T-419/10) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Infrazione unica, complessa e continuata – Prescrizione – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Imputazione della responsabilità dell’infrazione alla società controllante – Proporzionalità – Principio di personalità delle pene e delle sanzioni – Competenza estesa al merito»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (Ceprano, Italia) (rappresentanti: G. Belotti e F. Covone, avvocati) (causa T-389/10); e Ori Martin SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: P. Ziotti, avvocato) (causa T-419/10)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli, V. Bottka e P. Rossi, successivamente V. Bottka, P. Rossi e G. Conte, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

Le cause T-389/10 e T-419/10 sono riunite ai fini della sentenza.

L’articolo 1, punto 16, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), come modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullata nella parte in cui imputa alla Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) la partecipazione a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’acciaio per precompresso nel mercato interno e all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) dal 10 febbraio 1997 al 14 aprile 1997.

L’articolo 2, punto 16, della decisione C (2010) 4387 definitivo, come modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo, è annullato.

L’importo dell’ammenda inflitta alla SLM è ridotto da EUR 19,8 milioni a EUR 19 milioni, di cui EUR 13,3 milioni inflitti a titolo di responsabilità solidale all’Ori Martin SA; a causa del limite legale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’importo finale dell’ammenda inflitta alla SLM è fissato a EUR 1,956 milioni.

I ricorsi sono respinti quanto al resto.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese, i due terzi delle spese della SLM e un terzo delle spese dell’Ori Martin.

La SLM sopporterà un terzo delle proprie spese.

L’Ori Martin sopporterà i due terzi delle proprie spese.

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1 GU C 301 del 6.11.2010.