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Impugnazione proposta il 9 febbraio 2010 da Giorgio Lebedef avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 30 novembre 2009, causa F-54/09, Lebedef / Commissione

(causa T-52/10 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare l'ordinanza del TFP 30 novembre 2009 nella causa F-54/09, Giorgio LEBEDEF, resindente in 4, Neie Wee, L-1670, Senningerberg, Lussemburgo, funzionario della Commissione europea, assistito e rappresentato dall'avv. Frédéric FRABETTI, 5, rue Jean Bertels, L-1230 Lussemburgo, avvocato presso la Corte, presso il cui studio ha eletto domicilio, contro la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg.ri J. Currall e G. Berscheid, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, causa avente ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 15 febbraio 2008, 1° aprile 2008, 10 aprile 2008, 20 maggio 2008 e 14 luglio 2008, riguardanti la detrazione di 39 giorni dai giorni di congedo cui aveva diritto il ricorrente per l'anno 2008;

accogliere le conclusioni del ricorrente formulate nel giudizio di primo grado;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

statuire sulle spese e condannare la Commissione al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 30 novembre 2009, pronunciata nella causa F-54/09, Lebedef/Commissione, con cui è respinto, per manifesta infondatezza in diritto, il ricorso con il quale il ricorrente aveva chiesto l'annullamento di diverse decisioni riguardanti la detrazione di 39 giorni dal suo congedo ordinario per l'anno 2008.

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce nove motivi, riguardanti:

La violazione dell'art. 1, sesto comma, dell'allegato II dello Statuto e dell'art. 1, n. 2, dell'accordo quadro che disciplina le relazioni tra la Commissione e le organizzazioni sindacali e professionali;

l'erronea interpretazione e applicazione del concetto di libertà sindacale;

fatti inesistenti nel 2008;

la violazione della decisione della Commissione 28 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione in materia di assenza per malattia o incidente;

l'erronea interpretazione e applicazione delle nozioni di "partecipazione alla rappresentanza del personale", "distacco sindacale" e "missione sindacale";

lo snaturamento e la deformazione dei fatti e delle affermazioni del ricorrente, nonché l'inesattezza sostanziale delle constatazioni del TFP per quanto riguarda alcune registrazioni di "assenze irregolari" in SysPer2;

l'errata interpretazione delle dichiarazioni del ricorrente e un errore di diritto commesso dal TFP interpretando la nozione di "assenza" come definita dagli artt. 57, 59 e 60 dello Statuto;

un errore di diritto commesso dal TFP nell'applicare l'art. 60 dello Statuto; e

una carenza di motivazione riguardo a diversi punti decisivi dell'ordinanza impugnata.

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