Language of document : ECLI:EU:T:2013:545





Ordinanza del Presidente del Tribunale del 16 ottobre 2013 –
Spagna / Commissione

(causa T‑461/13 R)

«Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ordina il suo recupero nonché l’annullamento dei pagamenti in corso – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Assenza di fumus boni iuris e di urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti da 13 a 15)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso contro una decisione della Commissione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero – Motivo riguardante l’esistenza di circostanze eccezionali che impediscono il recupero dell’aiuto – Motivo prima facie non infondato (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 17, 24, 25)

3.                     Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, §§ 2 e 3) (v. punto 20)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Decisione della Commissione che dispone il recupero di un aiuto di Stato – Recupero che può compromettere l’adempimento di pubbliche funzioni e turbare l’ordine pubblico in uno Stato membro – Inclusione – Mancanza di indicazioni concrete e precise, basate su prove documentali dettagliate – Insussistenza dell’urgenza (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 32, da 34 a 39, 42, 49)

5.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno che può essere invocato da uno Stato membro (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE) (v. punto 33)

6.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Decisione della Commissione che dispone il recupero di un aiuto di Stato – Decisione rivolta allo Stato membro e non al beneficiario – Considerazione delle misure nazionali di esecuzione – Misure non vincolanti – Insussistenza del fumus boni iuris e dell’urgenza (Artt. 278 TFUE, e 288, quarto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 43, 44, 50)

7.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Decisione che dispone il recupero di un aiuto di Stato – Esperibilità dinanzi al giudice nazionale di mezzi di ricorso contro le misure nazionali di esecuzione – Potere del giudice dell’Unione di prendere in considerazione siffatti mezzi di ricorso nell’ambito della valutazione nel merito della domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’irreparabilità (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)
(v. punti da 45 a 48)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C (2013) 3204 final della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 (C 23/2010) (ex NN 36/010, ex CP 163/2009) concesso dal Regno di Spagna in favore della diffusione della televisione digitale terrestre in aree isolate e meno urbanizzate (salvo che in Castilla - La Mancha).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.