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Impugnazione proposta il 5 marzo 2010 dal Parlamento europeo avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2009, causa F-92/09 R, U/Parlamento

[causa T-103/10 P(R)]

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e K. Zejdová, agenti)

Altra parte nel procedimento: U

Conclusioni del ricorrente

Annullare l'ordinanza del Presidente del Tribunale della funzione pubblica impugnata;

statuire definitivamente sulla domanda di provvedimenti urgenti, respingendola in quanto infondata;

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del Presidente del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 18 dicembre 2009, nella causa F-92/09 R, U/Parlamento, con la quale si sospende la decisione di licenziamento del 6 luglio 2009, fino alla pronuncia della decisione del Tribunale conclusiva dell'istanza.

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente solleva tre motivi riguardanti:

il difetto di motivazione, in quanto il ragionamento seguito nell'ordinanza impugnata non consentirebbe, sotto diversi aspetti, di conoscere le ragioni che giustificano la decisione adottata dal giudice del procedimento sommario;

il mancato rispetto dei diritti della difesa del Parlamento europeo, in quanto l'ordinanza del procedimento sommario esulerebbe dal quadro di una valutazione elementare in forza dell'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, secondo il quale le domande di provvedimenti urgenti debbono precisare, in particolare, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione dei provvedimenti oggetto dell'ordinanza. Quest'ultima violerebbe i diritti della difesa del Parlamento in quanto esaminerebbe nel merito la causa, e si pronuncerebbe in particolare sui dettagli dello svolgimento della procedura di miglioramento, privandolo della possibilità di prendere posizione e di difendersi su taluni aspetti;

l'inosservanza delle norme in materia di onere della prova e di gestione degli elementi probatori, in quanto, relativamente alla condizione dell'urgenza, non sarebbero stati presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti che potevano influire sulla situazione finanziaria della ricorrente, il che contrasterebbe con il principio dell'uguaglianza delle parti dinanzi al giudice.

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