Language of document : ECLI:EU:T:2006:203

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

12 luglio 2006 (*)

«Marchio comunitario – Procedimento d’opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo MARCOROSSI – Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori MISS ROSSI – Marchio comunitario denominativo anteriore SERGIO ROSSI – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione»

Nella causa T‑97/05,

Sergio Rossi SpA, con sede in San Mauro Pascoli (FO), rappresentata dall’avv. A. Ruo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. P. Bullock, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:

Marcorossi Srl, con sede in Bodio Lommago (VA), rappresentata dagli avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boleto e E. Gavuzzi,

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione 17 dicembre 2004 della Seconda commissione di ricorso dell’UAMI (procedimento R 226/2003‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sergio Rossi SpA e la Marcorossi Srl,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2005,

visto il controricorso dell’UAMI, depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2005,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 giugno 2005,

in seguito alla trattazione orale del 15 marzo 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti della causa

1       Il 1° dicembre 1999 l’interveniente chiedeva all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) la registrazione come marchio comunitario del segno denominativo MARCOROSSI, in conformità del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2       I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18 e 25 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, rispettivamente, alle seguenti descrizioni:

–       classe 18: «Borse, valigie, piccola pelletteria, portafogli, portatutto, ombrelli»;

–       classe 25: «Scarpe, cinture, abbigliamento».

3       La domanda di marchio veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari del 24 luglio 2000, n. 59.

4       Il 22 settembre 2000 il Calzaturificio Rossi SpA presentava opposizione relativamente a tutti i prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario. L’opposizione era fondata sui seguenti marchi anteriori:

–       marchi denominativi MISS ROSSI, per «scarpe» appartenenti alla classe 25 dell’accordo di Nizza, tutelati dalla registrazione italiana dell’11 novembre 1991, n. 553016, e dalla registrazione internazionale, del medesimo giorno, n. 577643, con effetto in Francia;

–       marchio figurativo italiano n. 611072, registrato il 9 dicembre 1993 per «scarpe» appartenenti alla classe 25 dell’accordo di Nizza, riprodotto qui di seguito:

sergio rossi

–       marchio denominativo comunitario n. 391656 SERGIO ROSSI, depositato il 18 ottobre 1996 e registrato il 20 marzo 2000, relativo in particolare ai prodotti compresi nelle classi seguenti:

–       classe 18: «Articoli di pelletteria e in similpelle, ovvero borse, borsette, borse a tracolla, valigie, astucci per chiavi, nécessaire per cosmetici venduti vuoti; portafogli, portamonete, ventiquattrore, portadocumenti, cartelle portadocumenti, borse da viaggio, borsoni, ombrelli»;

–       classe 25: «Articoli di abbigliamento, ovvero sciarpe, fazzoletti da collo, cravatte, camicie, camicette, cinture, cappelli, biancheria intima, costumi da bagno, T‑shirt, pullover, impermeabili, gonne, giacche, pantaloni, calzini, calze; scarpe, stivali, sandali, pantofole».

5       Il Calzaturificio Rossi faceva valere, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un rischio di confusione tra il segno di cui si chiedeva la registrazione e tutti i marchi anteriori elencati al punto precedente. Faceva altresì valere la notorietà di cui godevano i marchi anteriori sergio rossi e SERGIO ROSSI per le «scarpe» invocando, da un lato, il loro forte carattere distintivo e, dall’altro, l’impedimento alla registrazione di cui all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

6       L’interveniente riconosceva l’esistenza di una notorietà dei marchi anteriori sergio rossi e SERGIO ROSSI per le «scarpe».

7       A seguito di una fusione per incorporazione della società Calzaturificio Rossi, la Sergio Rossi SpA diventava titolare dei marchi anteriori.

8       Il 21 gennaio 2003 la divisione di opposizione respingeva la domanda di marchio in quanto sussisteva un rischio di confusione, quantomeno per i consumatori non italiani, tra il segno di cui si chiedeva la registrazione e i marchi anteriori MISS ROSSI e SERGIO ROSSI. Essa considerava, in sostanza, che il cognome «Rossi» costituiva l’elemento dominante di ciascuno dei marchi in causa i quali risultavano per ciò stesso foneticamente e concettualmente abbastanza simili per indurre il pubblico in errore sull’origine commerciale dei prodotti in questione, prodotti in parte identici e in parte simili.

9       Il 18 marzo 2003 l’interveniente presentava un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione.

10     Con decisione 17 dicembre 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la Seconda commissione di ricorso dell’UAMI annullava la decisione della divisione di opposizione e respingeva l’opposizione della ricorrente. La commissione di ricorso constatava che i territori pertinenti erano l’Italia e la Francia per quanto riguarda i marchi anteriori MISS ROSSI e l’intera Comunità europea per quanto riguarda il marchio anteriore SERGIO ROSSI. Aggiungeva che pubblico di riferimento erano tutti i consumatori e che i prodotti di cui è causa erano in parte identici e in parte simili.

11     Secondo la commissione di ricorso, il nome «Rossi» non ha un marcato carattere distintivo e non costituisce l’elemento dominante dei marchi di cui trattasi. Questi ultimi sarebbero pertanto visivamente differenti e foneticamente poco simili. Sul piano concettuale, i marchi anteriori MISS ROSSI farebbero pensare a una linea di prodotti destinati ad un pubblico femminile, il cui stilista potrebbe eventualmente chiamarsi «Rossi», benché tale ultima ipotesi sia poco probabile. Al contrario, i marchi SERGIO ROSSI e MARCOROSSI sarebbero percepiti dal pubblico come designanti ciascuno lo stilista che ha creato i prodotti in questione, stilisti nondimeno distinti l’uno dall’altro. La commissione di ricorso ha ritenuto che nel settore considerato i consumatori siano abituati a marchi costituiti da nome e cognome di uno stilista e non potrebbero credere ad un nesso economico fra tutti i titolari di marchi comprendenti lo stesso cognome. Essa ha perciò escluso la sussistenza di un rischio di confusione considerando che gli elementi di differenza tra i segni in causa permettevano al pubblico di riferimento di distinguerli senza possibilità di confusione e che, quindi, non erano soddisfatti i requisiti di applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

 Conclusioni delle parti

12     La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–       annullare la decisione impugnata;

–       condannare l’UAMI alle spese.

13     Nel controricorso l’UAMI si rimette alla discrezione del Tribunale e chiede che questo voglia:

–       se dovesse concludere che sussiste un rischio di confusione, annullare la decisione impugnata e condannare l’interveniente alle spese;

–       in subordine, se dovesse concludere che non sussiste alcun rischio di confusione, respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese.

14     All’udienza l’UAMI ha dichiarato di rinunciare al capo di conclusioni formulato in subordine, cosa di cui il Tribunale ha preso atto.

15     L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–       respingere il ricorso;

–       condannare la ricorrente a rifonderle le spese sostenute.

 In diritto

 Sulla ricevibilità delle conclusioni dell’UAMI

16     Quanto alla posizione processuale dell’UAMI, si deve riconoscere che esso, se è vero che non dispone della legittimazione attiva richiesta per impugnare una decisione di una commissione di ricorso, per converso non può essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione [sentenze del Tribunale 30 giugno 2004, causa T‑107/02, GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), Racc. pag. II‑1845, punto 34, e 25 ottobre 2005, causa T‑379/03, Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22]. Ne consegue che nulla osta a che l’UAMI aderisca a una conclusione della ricorrente, come avviene nella fattispecie. Non può, invece, formulare conclusioni dirette all’annullamento o alla riforma della decisione impugnata su un punto non sollevato nel ricorso, né dedurre motivi non sollevati nel ricorso (v., in tal senso, sentenze della Corte 12 ottobre 2004, causa C‑106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I‑9573, punto 34, e Cloppenburg, cit., punto 22).

17     Ne consegue che le conclusioni e gli argomenti con cui l’UAMI aderisce alle conclusioni di annullamento della ricorrente devono essere dichiarati ricevibili in quanto non esorbitano dalle conclusioni e dai motivi dedotti da quest’ultima.

 Nel merito

18     La ricorrente deduce un unico motivo, vertente su una violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. All’udienza essa ha confermato che era sufficiente verificare la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi anteriori MISS ROSSI e il marchio comunitario SERGIO ROSSI, da un lato, e il marchio richiesto MARCOROSSI, dall’altro, senza tener conto del marchio anteriore italiano sergio rossi (registrazione italiana n. 611072, punto 4 supra).

19     La ricorrente non rimette in discussione la definizione del pubblico di riferimento accolta dalla commissione di ricorso, secondo la quale i prodotti in questione sono destinati a tutti i consumatori. Riconosce anche che il territorio considerato corrisponde all’intera Comunità europea per il marchio comunitario SERGIO ROSSI, all’Italia per il marchio anteriore italiano MISS ROSSI e alla Francia per il marchio anteriore internazionale MISS ROSSI.

 Argomenti delle parti

20     In via preliminare la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver disconosciuto il carattere distintivo del patronimico «Rossi». I consumatori, quand’anche abituati a marchi composti da nome e cognome di uno stilista, sarebbero abituati pure a marchi composti solo dal suo cognome, come, ad esempio, Gucci, Armani, Valentino, Ferré e Zara. D’altro canto, la ricorrente fa osservare che la conclusione secondo cui il nome «Rossi» ha solo debole carattere distintivo non è supportata da nessuna argomentazione. La commissione di ricorso avrebbe dovuto quantomeno distinguere la percezione dei marchi in Italia da quella che ne ha il pubblico di riferimento negli altri Stati membri della Comunità europea.

21     In merito, in primo luogo, alla comparazione tra il segno richiesto e il marchio anteriore SERGIO ROSSI, la ricorrente fa osservare che ciascuno dei segni di cui è causa è composto da un nome e da un cognome («Sergio Rossi» e «Marco Rossi»). Essa afferma che sussiste una somiglianza visiva tra i detti segni in ragione dell’identità della parola «Rossi», che ne costituisce la seconda parte. Il termine «Rossi» sarebbe riconosciuto come patronimico. Il pubblico gli accorderebbe, perciò, un carattere distintivo maggiore che ai nomi propri «Sergio» e «Marco». Il fatto che il nome «Marco Rossi» sia scritto senza spazi nel marchio richiesto non impedirebbe al consumatore di percepire i due elementi «marco» e «rossi». La ricorrente sottolinea, inoltre, che nessuno dei segni di cui è causa presenta caratterizzazioni grafiche in grado di differenziarli tra loro.

22     Quanto alla somiglianza fonetica, la ricorrente rimprovera alla commissione di ricorso di non aver saputo riconoscerne il grado. Essa evidenzia, in particolare, la coincidenza delle lettere «r» e «o» con cui terminano, rispettivamente, le sillabe «ser» e «mar» e le sillabe «gio» e «co».

23     Quanto alla somiglianza concettuale, la ricorrente sostiene che i marchi di cui è causa saranno percepiti come designanti una persona di sesso maschile il cui cognome è «Rossi». Il cognome costituisce, inoltre, l’elemento dominante nella percezione di un marchio composto dal nome e dal cognome di uno stilista. I detti marchi sarebbero, perciò, concettualmente molto simili. La ricorrente riconosce che in Italia il cognome «Rossi» non ha, in genere, un carattere individualizzante di grande impatto, ma sottolinea che ignora se sia così anche nel settore dei prodotti di cui trattasi. Aggiunge che la somiglianza concettuale fra i segni controversi è più evidente per un pubblico non italiano. Ad esclusione dell’Italia, negli altri Stati membri il cognome «Rossi» sarebbe, infatti, un cognome raro, al quale il pubblico presterebbe maggiore attenzione che ai nomi propri «Sergio» e «Marco». Peraltro, per un pubblico non italiano, questi nomi di battesimo non sarebbero poi così lontani tra loro.

24     In merito, in secondo luogo, alla comparazione tra i marchi MISS ROSSI e MARCOROSSI, secondo la ricorrente, essi sono visivamente simili in ragione dell’identità della parola «Rossi» che costituisce tanto la seconda parte del marchio richiesto, quanto la seconda parola dei marchi anteriori MISS ROSSI. Il pubblico italiano riconoscerebbe il termine «Rossi» perché è un patronimico assai diffuso in Italia. La ricorrente addebita poi alla commissione di ricorso di aver trascurato l’identità della lettera iniziale dei segni in causa. Irrilevante sarebbe, infine, che il marchio richiesto sia scritto senza spazi, giacché il consumatore percepirà agevolmente i due elementi «Marco» e «Rossi».

25     Quanto alla somiglianza fonetica tra i segni MARCOROSSI E MISS ROSSI, la ricorrente ritiene che essa non sia debole, ma piuttosto pronunciata non solo in ragione dell’identità dell’elemento «Rossi», ma anche perché i segni hanno la stessa iniziale. La somiglianza fonetica sarebbe anzi rafforzata, per il pubblico francese, dal fatto che esso pronuncerà i due segni accentando la loro ultima sillaba e quindi la parte finale degli stessi, che è coincidente.

26     Quanto alla somiglianza concettuale, la ricorrente ritiene che la constatazione della commissione di ricorso secondo cui i consumatori dei prodotti di cui trattasi sono abituati a marchi costituiti dal nome e dal cognome di uno stilista non sia oggettivamente fondata. Sussisterebbe, inoltre, una somiglianza concettuale tra i marchi in quanto evocano una persona – di sesso maschile nel caso del marchio richiesto e di sesso femminile nel caso dei marchi anteriori – il cui cognome è «Rossi». Il cognome «Rossi» costituirebbe l’elemento dominante dei segni controversi, come risulta più chiaramente al pubblico francese che a quello italiano.

27     A sostegno della tesi secondo cui il cognome costituisce l’elemento dominante dei marchi controversi, la ricorrente richiama, in terzo luogo, varie decisioni di autorità amministrative e di tribunali nazionali italiani, francesi, tedeschi, spagnoli, belgi, lituani, cechi e slovacchi, nonché la sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑104/01, Oberhauser/UAMI – Petit Liberto (Fifties) (Racc. pag. II‑4359).

28     In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso non ha tenuto debito conto della maggior tutela di cui gode un marchio rinomato.

29     A suo avviso, sussiste un rischio di associazione tra i marchi in questione, quale definito dalla Corte nella sentenza 11 novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL (Racc. pag. I‑6191, punto 15). I consumatori potrebbero, infatti, associare una calzatura da donna recante il marchio MISS ROSSI o SERGIO ROSSI a un prodotto simile MARCOROSSI. Inoltre, un marchio MARCOROSSI utilizzato per prodotti identici a quelli già commercializzati dai marchi MISS ROSSI e SERGIO ROSSI potrebbe essere visto come un marchio che protegge una nuova linea di prodotti commercializzati dalla ricorrente.

30     La ricorrente rinvia, infine, a tutte le argomentazioni svolte nelle memorie depositate nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI.

31     L’UAMI adotta, in sostanza, l’argomentazione della ricorrente. Osserva che, ai termini della sentenza del Tribunale 1° marzo 2005, causa T‑185/03, Enzo Fusco/UAMI – Antonio Fusco (ENZO FUSCO) (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 55 e 67), il cognome sarebbe percepito, per lo meno da gran parte dei consumatori della Comunità europea, come l’elemento dominante in un marchio composto da un nome e da un cognome. Oltre i confini dell’Italia «Rossi» sarebbe un cognome raro, il cui carattere distintivo non è dunque sminuito.

32     L’interveniente contesta gli argomenti della ricorrente e dell’UAMI. Fa presente, in particolare, che il marchio richiesto è costituito da un’unica parola, mentre quelli anteriori opposti ne contano due. Differenza non trascurabile, soprattutto sul piano visivo.

 Giudizio del Tribunale

33     Ai termini dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

34     Ai sensi dell’art. 8, n. 2, lett. a), i)-iii), del regolamento n. 40/94, s’intendono per marchi anteriori i marchi comunitari e i marchi registrati in uno Stato membro ovvero i marchi registrati in base ad accordi internazionali depositati anteriormente alla domanda di marchio comunitario.

35     Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, e prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi contrassegnati [v. sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 31‑33; 22 giugno 2004, causa T‑185/02, Claude Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), Racc. pag. II‑1739, punti 49 e 50, e 22 giugno 2004, causa T‑66/03, «Drie Mollen sinds 1818»/UAMI – Nabeiro Silveria (Galáxia), Racc. pag. II‑1765, punti 20 e 21 e giurisprudenza ivi citata].

36     Nella fattispecie si deve ricordare, innanzi tutto, che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo la giurisprudenza, la detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare le sue difese e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente, senza altre informazioni a sostegno. Sebbene il contenuto del ricorso possa essere chiarito e completato su punti specifici con rinvii ad estratti della documentazione allegata, un rinvio globale ad altri documenti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali nel ricorso, né il Tribunale può sostituirsi alle parti nel ricercare negli allegati gli elementi pertinenti (ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T‑56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II‑1267, punti 21 e 23, e sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/Commissione, Racc. pag. II‑2085, punto 154).

37     Ne deriva che il ricorso, ove rinvia ai documenti depositati dinanzi all’UAMI, è irricevibile in quanto il rinvio globale ch’esso contiene non è collegabile ai motivi e agli argomenti sviluppati nel ricorso.

38     Occorre rilevare, inoltre, che il motivo unico riguarda solo la somiglianza tra i segni e l’eventuale esistenza di un rischio di confusione. È giurisprudenza costante che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T‑292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II‑4335, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].

39     In generale, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑6/01, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II‑4335, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].

40     L’analisi della somiglianza tra i segni in questione costituisce un elemento essenziale della valutazione globale del rischio di confusione. Essa deve essere quindi compiuta riguardo alla percezione del pubblico di riferimento (sentenza PICARO, punto 35 supra, punto 53).

41     In ordine, in primo luogo, ai segni MARCOROSSI E SERGIO ROSSI, essi si somigliano, sul piano visivo, in ragione dell’identità dell’elemento «rossi» che costituisce la seconda parte della parola «marcorossi» e il secondo temine della sequenza «sergio rossi». La prima parte di ambo i segni termina, inoltre, con la vocale «o» e la loro prima sillaba finisce con la consonante «r». Per contro, il marchio richiesto è costituito di un’unica parola, mentre il marchio anteriore comunitario ne contiene due. Inoltre, le prime parti dei segni in causa, cioè «marco» e «sergio», sono diverse, salvo che per le lettere «r» e «o» le quali, tuttavia, non rivestono particolare importanza nell’impressione visiva complessiva.

42     Sul piano fonetico, così come su quello visivo, la seconda parte di ciascun segno, ossia la parola «rossi», è identica, mentre la prima differisce, salvo che per la consonante «r» alla fine della prima sillaba e per la vocale «o» con cui termina la seconda. Identico è, poi, il numero delle sillabe: ciascun segno ne conta quattro. Tali elementi di somiglianza e di diversità sono, in vario grado, percettibili nelle diverse lingue parlate nella Comunità europea.

43     Sul piano concettuale, si deve osservare che il marchio anteriore SERGIO ROSSI è composto da un nome proprio di persona italiano «Sergio» e da un cognome «Rossi», laddove il marchio richiesto è costituito dalla fusione in una sola parola del nome italiano «Marco» e del cognome «Rossi».

44     Quanto ai segni composti dal nome proprio e dal cognome di una persona (reale o fittizia), il Tribunale ha rilevato che la percezione dei segni può variare nei diversi paesi della Comunità. Non si può escludere che, in taluni Stati membri, i consumatori tengano a mente il cognome piuttosto che il nome quando trovano marchi costituiti dalla combinazione di un nome e di un cognome, dato che la percezione di tali segni può variare da paese a paese [v., in tal senso, sentenza ENZO FUSCO, punto 31 supra, punto 52, e sentenza del Tribunale 13 luglio 2005, causa T‑40/03, Murúa Entrena/UAMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 67 e 69].

45     Questa regola generale, che è regola dettata dall’esperienza, non può tuttavia essere applicata automaticamente senza tener conto delle peculiarità del caso di specie. Occorre sempre operare il confronto fra i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso (sentenza MATRATZEN, punto 39 supra, punto 34). Nella fattispecie, si deve constatare che il marchio richiesto è costituito da un unico termine. L’inusuale fusione del nome proprio «Marco» e del cognome «Rossi» in una sola parola dà luogo a un tutto indivisibile che i consumatori memorizzeranno come tale. Si ricordi, al riguardo, che il consumatore medio percepisce il marchio come un tutt’uno, senza effettuare un esame dei singoli elementi (sentenza SABEL, punto 29 supra, punto 23). Ora, sul piano visivo, i consumatori possono distinguere tra gli elementi «marco» e «rossi» solo dopo uno sforzo di analisi. È riconosciuto, inoltre, che generalmente l’acquisto di capi di abbigliamento implica un esame visivo dei marchi, per cui l’aspetto visivo riveste un’importanza particolare [sentenze del Tribunale 6 ottobre 2004, cause riunite da T‑117/03 a T‑119/03 e T‑171/03, New Look/UAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), Racc. pag. II‑3471, punto 50, e 1° febbraio 2005, causa T‑57/03, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II‑287, punto 66)]. Tale regola può essere trasposta agli altri prodotti in causa, cioè scarpe e prodotti della classe 18 dell’accordo di Nizza, dal momento che si tratta di articoli di abbigliamento e di accessori la cui scelta è di solito, per il consumatore, largamente determinata dal loro aspetto visivo. Ciò considerato, non si può supporre che il consumatore focalizzerà l’attenzione unicamente sul nome «rossi» e che memorizzerà solo quello a discapito della prima parte del segno MARCOROSSI, di modo che, per ipotesi, la capacità di distinguere i prodotti di cui trattasi da quelli provenienti da altre imprese poggerebbe principalmente sulla seconda parte di tale segno.

46     Ne consegue che la parola «rossi» non è l’elemento dominante del segno MARCOROSSI, in quanto ciascuna delle due parti costituenti il segno concorre in ugual misura all’impressione d’insieme da questo prodotta.

47     Alla luce di ciò, l’identità dell’elemento denominativo «rossi» nei due segni non conduce a un’impressione d’insieme sufficientemente simile per ingenerare un rischio di confusione nel consumatore comunitario, neanche se il marchio anteriore SERGIO ROSSI gode di rinomanza nella Comunità.

48     Di conseguenza, la conclusione della commissione di ricorso secondo cui non sussiste rischio di confusione tra i marchi MARCOROSSI e SERGIO ROSSI è corretta.

49     In ordine, in secondo luogo, al segno MISS ROSSI, si deve constatare che esso presenta elementi di somiglianza visiva e fonetica con il marchio richiesto in quanto il termine «rossi» è identico in entrambi i segni. Per contro, prescindendo dalla lettera iniziale, le parole «miss» e «marco» sono visivamente e foneticamente differenti, di modo che nell’impressione complessiva che esse producono prevalgono le differenze.

50     Sul piano concettuale, i pubblici italiano e francese comprenderanno la parola «miss» nel senso di «signorina», ovvero di «demoiselle», in inglese. Essi comprenderanno, quindi, il segno anteriore come designante una signorina di cognome «Rossi». Siccome la parola «miss» può essere intesa, nel settore considerato, come designante una linea di prodotti destinati a un pubblico femminile, i consumatori accorderanno, nell’impressione complessiva, maggiore importanza alla parola «rossi».

51     Al contrario, per gli stessi motivi esposti supra al punto 45, il segno richiesto sarà percepito come un tutto indivisibile, di cui ciascuna parte, vale a dire le parole «marco» e «rossi», contribuisce in ugual misura al carattere distintivo e all’impressione complessiva del segno. Il termine «rossi» non costituisce, di conseguenza, l’elemento dominante del segno richiesto. Dato che il conflitto tra questi due segni non implica identità tra i loro elementi dominanti, la somiglianza tra i segni in causa è, nella fattispecie, troppo debole per ingenerare un rischio di confusione nel pubblico francese o in quello italiano. Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto inesistente un rischio di confusione tra il segno richiesto e il marchio anteriore italiano MISS ROSSI.

52     Tale valutazione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti dedotti dalla ricorrente.

53     Per quanto riguarda, in primo luogo, la giurisprudenza nazionale, è giurisprudenza costante che essa non vincola il giudice comunitario poiché il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T‑32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II‑3829, punto 47]. Inoltre, in ogni caso, le informazioni prodotte dalla ricorrente circa la giurisprudenza degli Stati membri non permettono al Tribunale di valutare adeguatamente in diritto se i casi fatti valere dalla ricorrente siano comparabili a quello di specie, né se tali decisioni derivino da una giurisprudenza costante e uniforme.

54     Per quanto riguarda, in secondo luogo, la sentenza Fifties, punto 27 supra, l’interveniente ha giustamente rilevato le differenze sussistenti tra quei segni e quelli oggetto della presente sentenza, in particolare la presenza nella fattispecie, accanto all’elemento identico «rossi», di un secondo elemento («marco» e, rispettivamente, «miss» e «sergio»), mentre il segno Fifties ne conteneva uno solo che era, peraltro, identico all’elemento dominante del marchio anteriore oggetto di quella causa.

55     Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’asserita esistenza di un rischio di associazione nel senso della sentenza SABEL (punto 29 supra, punto 15), l’interveniente ha fatto giustamente osservare che la Corte non aveva adottato l’interpretazione ampia della nozione di «rischio d’associazione» espressa al citato punto della sentenza, ma si era limitata a riprodurre le osservazioni presentate dal governo olandese. Inoltre, se è vero che nel settore dell’abbigliamento il consumatore è abituato ad utilizzare sottomarche (sentenze Fifties, punto 27 supra, punto 49, e NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection, punto 45 supra, punto 51), è pur vero, nella fattispecie, che, con riferimento ai marchi MARCOROSSI e SERGIO ROSSI, il fatto che «marcorossi» sia un’unica parola esclude un tale rischio d’associazione per i consumatori comunitari. Considerazioni analoghe valgono per i marchi anteriori MISS ROSSI.

56     Per quanto riguarda, infine, l’eventuale notorietà del marchio anteriore SERGIO ROSSI per i prodotti «scarpe», essa, per i motivi esposti supra ai punti 45 e 47, non può indurre i consumatori a confondere l’origine commerciale dei prodotti recanti i marchi di cui è causa.

57     Ne discende che la commissione di ricorso non ha commesso errori nel considerare che non sussisteva un rischio di confusione tra i marchi di cui è causa e che il motivo dedotto dalla ricorrente vertente su una violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 era, quindi, infondato. Di conseguenza, si deve respingere il ricorso, senza che sia necessario esaminare l’eventuale incidenza della frequenza del cognome «Rossi» in Italia sulla valutazione del rischio di confusione.

 Sulle spese

58     Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché l’interveniente ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. L’UAMI, non avendo chiesto che la ricorrente sopporti le spese da esso sostenute, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’interveniente.

3)      L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese.


Pirrung

Meij

Pelikánová

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 luglio 2006.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Lingua processuale: l'italiano.