Language of document :

Ricorso proposto il 5 ottobre 2023 – Commissione europea / Repubblica di Cipro

(Causa C-617/23)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e L. Armati)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

– dichiarare che la Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2005/36/CE 1 e dell’articolo 49 TFUE, avendo adottato una normativa nazionale incompatibile con

• l’articolo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, nonché con l’articolo 49 TFUE, in quanto l'articolo 7, commi 2, 4, 5 e 7, l’articolo 7A, commi 5, 6, 7 e 9, e l’articolo 25, comma 1D della legge ETEK (Camera tecnico-scientifica di Cipro), come riveduta, escludono dal loro ambito di applicazione i professionisti che sono in possesso di piene qualifiche professionali (ma che non si sono legalmente stabiliti al momento della presentazione della domanda), imponendo il requisito dell’esercizio attivo della professione e dello stabilimento legale nello Stato membro di origine come condizione per l’accesso e l’esercizio delle professioni nel settore delle scienze ingegneristiche a Cipro,

• l’articolo 21 e l’articolo 46, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2005/36/CE, in quanto all’articolo 7, comma 4, della legge ETEK, come riveduta, impone requisiti aggiuntivi di pratica professionale o di esperienza professionale in casi che rientrano nel riconoscimento automatico delle qualifiche professionali,

• il capo I del titolo III della direttiva 2005/36/CE, in quanto non ha provveduto all’applicazione del sistema generale di riconoscimento della professione di architetto di cui all'articolo 7 della legge ETEK come riveduta,

condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea ritiene che la normativa cipriota:

- precluda il riconoscimento delle qualifiche professionali di architetto e di ingegnere civile a coloro che non esercitano già la professione in un altro Stato membro dove sono già stabiliti,

- imponga requisiti aggiuntivi per l’accesso alla professione di architetto, oltre a quelli previsti dalla direttiva,

- non garantisca l’automatica applicazione sussidiaria del sistema generale di riconoscimento, che è sottoposto all’assoluta discrezionalità dell’autorità competente.

____________

1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22).