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Ricorso proposto il 3 maggio 2024 – Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-331/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Ruiz García ed E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 7, e dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque 1 , per quanto riguarda i piani di gestione dei bacini idrografici per i distretti idrografici ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote e ES125 La Palma;

dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni 1 , per quanto riguarda i piani di gestione del rischio di alluvioni per i distretti idrografici ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote e ES125 La Palma;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, la Commissione sostiene che il Regno di Spagna, non avendo riesaminato e aggiornato i piani di gestione dei bacini idrografici per i distretti idrografici ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote e ES125 La Palma, ancorché il termine per provvedervi fosse scaduto il 22 dicembre 2021, e pertanto non avendo neppure inviato questi piani riesaminati alla Commissione prima del 22 marzo 2022, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 7, e dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

In secondo luogo, la Commissione sostiene che il Regno di Spagna, non avendo riesaminato e aggiornato, laddove necessario, i piani di gestione del rischio di alluvioni per i distretti idrografici ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote e ES125 La Palma, ancorché il termine per provvedervi fosse scaduto il 22 dicembre 2021, e pertanto non avendo neppure inviato questi piani alla Commissione prima del 22 marzo 2022, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE.

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1 GU 2000, L 327, pag. 1.

1 GU 2007, L 288, pag. 27.