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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg - Germania) – Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH (C‑415/20), F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH (C‑419/20), Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hamburg (C‑415/20 e C‑419/20), Hauptzollamt Kiel (C‑427/20)

(Cause riunite C-415/20, C-419/20 e C-427/20) 1

(Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Diritti al rimborso o al pagamento di importi di denaro riscossi o rifiutati da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione – Dazi antidumping, dazi all’importazione, restituzioni all’esportazione e sanzioni pecuniarie – Nozione di “violazione del diritto dell’Unione” – Interpretazione o applicazione erronea di tale diritto – Accertamento, ad opera di un giudice dell’Unione o di un giudice nazionale, della sussistenza di una violazione di detto diritto – Diritto al pagamento di interessi – Periodo coperto da tale pagamento di interessi)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH (C‑415/20), F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH (C‑419/20), Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG

Resistenti: Hauptzollamt Hamburg (C‑415/20 e C‑419/20), Hauptzollamt Kiel (C‑427/20)

Dispositivo

I principi del diritto dell’Unione relativi ai diritti degli interessati di ottenere il rimborso degli importi di denaro il cui pagamento è stato loro imposto da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione nonché il pagamento di interessi su tali importi devono essere interpretati nel senso che:

in primo luogo, essi si applicano nell’ipotesi in cui gli importi di denaro di cui trattasi corrispondano, da un lato, a restituzioni all’esportazione concesse in ritardo a un interessato, dopo essergli state rifiutate in violazione di tale diritto, e, dall’altro, ad una sanzione pecuniaria inflitta a tale interessato a causa di detta violazione;

in secondo luogo, essi si applicano qualora da una decisione della Corte o da una decisione di un giudice nazionale risulti che il pagamento di restituzioni all’esportazione, di una sanzione pecuniaria, di dazi antidumping o di dazi all’importazione sia stato, a seconda dei casi, rifiutato o imposto da un’autorità nazionale in base a un’interpretazione errata del diritto dell’Unione o a un’applicazione errata di tale diritto, e

in terzo luogo, essi ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale, quando il pagamento di restituzioni all’esportazione, di una sanzione pecuniaria, di dazi antidumping o di dazi all’importazione è stato, a seconda dei casi, rifiutato o imposto in violazione del diritto dell’Unione, gli interessi possono essere pagati solo con riferimento al periodo compreso tra la data di proposizione del ricorso giurisdizionale volto ad ottenere il pagamento o il rimborso dell’importo di denaro di cui trattasi e la data della decisione pronunciata dal giudice competente, ad esclusione del periodo anteriore. Per contro, essi non ostano, di per sé, a che tale normativa preveda che detto pagamento sia dovuto solo a condizione che sia stato proposto un ricorso di tal genere, purché ciò non finisca per rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che gli interessati traggono dal diritto dell’Unione.

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1 GU C 432 del 07.12.2020.

GU C 414 del 30.11.2020.