Language of document : ECLI:EU:C:2017:129

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 febbraio 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Coordinamento dei diritti degli Stati membri – Legge di recepimento belga – Contratto di agenzia commerciale – Preponente stabilito in Belgio e agente stabilito in Turchia – Clausola di scelta del diritto belga – Legge inapplicabile – Accordo di associazione CEE-Turchia – Compatibilità»

Nella causa C‑507/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank van Koophandel te Gent (tribunale di commercio di Gand, Belgio), con decisione del 3 settembre 2015, pervenuta in cancelleria il 24 settembre 2015, nel procedimento

Agro Foreign Trade & Agency Ltd

contro

Petersime NV,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, E. Regan, J.‑C. Bonichot, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 luglio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Agro Foreign Trade & Agency Ltd, da A. Hansebout e C. Vermeersch, advocaten;

–        per la Petersime NV, da V. Pede, S. Demuenynck e J. Vanherpe, advocaten;

–        per il governo belga, da M. Jacobs e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, assistite da E. De Gryse, avocat, e da E. de Duve, advocaat;

–        per la Commissione europea, da F. Ronkes Agerbeek, M. Wilderspin e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 ottobre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17), e dell’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, L 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«Accordo di associazione»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposte la Agro Foreign Trade & Agency Ldt (in prosieguo: la «Agro»), con sede in Turchia, e la Petersime NV, con sede in Belgio, in merito al pagamento di diverse indennità asseritamente dovute a seguito del recesso, da parte della Petersime, dal contratto di agenzia commerciale che legava tali due società.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Direttiva 86/653

3        I considerando secondo e terzo della direttiva 86/653 recitano quanto segue:

«considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all’interno della Comunità le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che, d’altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi;

considerando che gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni analoghe a quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall’armonizzazione proposta».

4        Gli articoli 17 e 18 della direttiva precisano a quali condizioni l’agente commerciale ha diritto a un’indennità o alla riparazione del danno causatogli dalla cessazione dei rapporti col preponente.

5        Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di detta direttiva:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità (…) o la riparazione del danno subito (…)».

 Accordo di associazione

6        Dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo di associazione emerge che esso ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell’economia turca ed il miglioramento del livello di occupazione e del tenore di vita del popolo turco.

7        A tal fine, l’Accordo di associazione comporta una fase preparatoria che consente alla Repubblica di Turchia di rafforzare la sua economia con l’aiuto della Comunità, ai sensi dell’articolo 3 di tale Accordo, una fase transitoria, nel corso della quale vengono garantiti l’attuazione progressiva di un’unione doganale e il ravvicinamento delle politiche economiche, ai sensi dell’articolo 4 di detto Accordo, e una fase definitiva che si basa sull’unione doganale e implica il rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche delle parti contraenti, ai sensi dell’articolo 5 dello stesso Accordo.

8        Secondo l’articolo 14 dell’Accordo di associazione, che trova collocazione nel titolo II di quest’ultimo, intitolato «Attuazione della fase transitoria»:

«Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli [51, 52, 54 e da 56 a 61 TFUE] incluso per eliminare tra loro le restrizioni alla libera prestazione dei servizi».

 Protocollo addizionale

9        Il Protocollo addizionale, allegato all’Accordo di associazione, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU 1972, L 293, pag. 1; in prosieguo: il «Protocollo addizionale»), che, in conformità al suo articolo 62, costituisce parte integrante dell’Accordo di associazione, stabilisce, ai sensi del suo articolo 1, le condizioni, le modalità e i ritmi di realizzazione della fase transitoria prevista dall’articolo 4 di detto Accordo.

10      Il Protocollo addizionale comprende un titolo II, intitolato «Circolazione delle persone e dei servizi», il cui capitolo II riguarda i «diritti di stabilimento, i servizi e i trasporti».

11      L’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale, che figura nel capitolo II del detto titolo II, è così formulato:

«Le parti contraenti si astengono dall’introdurre tra loro nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi».

 Diritto belga

12      La wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst (legge relativa al contratto di agenzia commerciale), del 13 aprile 1995 (Moniteur belge del 2 giugno 1995, pag. 15621; in prosieguo: la «legge del 1995»), ha lo scopo di recepire la direttiva 86/653 nel diritto belga.

13      L’articolo 27 della legge del 1995 è così formulato:

«Fatta salva l’applicazione di convenzioni internazionali stipulate dal Belgio, tutte le attività di un agente commerciale avente la sede principale in Belgio sono soggette alla legge belga e rientrano nella competenza dei giudici belgi».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

14      La Agro è una società di diritto turco, con sede ad Ankara (Turchia), che opera nel settore dell’importazione e della distribuzione di prodotti agricoli. La Petersime è una società di diritto belga, con sede ad Olsene (Belgio), che esercita attività di sviluppo, produzione e vendita di incubatrici e accessori per il mercato del pollame.

15      Il 1o luglio 1992, la Petersime ha stipulato un contratto di agenzia commerciale con il predecessore della Agro al quale, successivamente, con accordo del 1o agosto 1996, è subentrata la Agro stessa. In forza di tale contratto la Petersime, in qualità di preponente, ha ceduto alla Agro, in qualità di agente commerciale, i diritti esclusivi di vendita dei suoi prodotti in Turchia. Il contratto, che era inizialmente stipulato per un anno, prevedeva il rinnovo automatico ogni anno per un periodo di dodici mesi, salvo essere risolto da una delle parti con un preavviso di tre mesi dalla data di scadenza annuale, notificato con lettera raccomandata. Inoltre, detto contratto prevedeva che lo stesso fosse disciplinato dal diritto belga e che, in caso di controversie, fossero competenti solo i tribunali di Gand (Belgio).

16      Con lettera del 26 marzo 2013, la Petersime ha comunicato alla Agro la risoluzione del contratto di agenzia commerciale con effetto al 30 giugno 2013. Il 5 marzo 2014 la Agro ha intrapreso un’azione dinanzi al rechtbank van Koophandel te Gent (tribunale di commercio di Gand, Belgio), al fine di ottenere la condanna della Petersime al pagamento di un’indennità compensatoria di recesso dal contratto e di un’indennità di cessazione del rapporto, nonché alla ripresa in consegna delle scorte residue e al pagamento dei crediti esigibili.

17      Dalla decisione di rinvio deriva che, a sostegno delle proprie pretese, la Agro invoca la tutela dell’agente commerciale prevista dalla legge del 1995. A tale proposito, la Agro sostiene che le disposizioni di tale legge sono applicabili alla presente fattispecie, poiché le parti hanno validamente scelto il diritto belga quale legge applicabile al contratto da esse stipulato. Per contro, la Petersime sostiene che sarebbe applicabile unicamente il diritto generale belga, dato che la legge del 1995 sarebbe applicabile soltanto nella misura in cui l’agente commerciale operi in Belgio, il che nella fattispecie non avviene.

18      Il giudice del rinvio constata che le parti hanno effettuato in maniera esplicita la scelta del diritto applicabile, nella fattispecie il diritto belga. Tale giudice ritiene tuttavia che ciò non comporti l’applicazione della legge del 1995, poiché l’ambito di applicazione territoriale di detta legge risulta limitato agli agenti commerciali principalmente stabiliti in Belgio. Infatti, l’articolo 27 della legge del 1995, come interpretato nel diritto belga, induce a concludere che tale legge ha natura autolimitativa, con la conseguenza che essa perde il suo carattere imperativo se l’agente commerciale non ha lo stabilimento principale in Belgio, a prescindere dalla circostanza che le parti abbiano, se del caso, designato il diritto belga in generale quale diritto applicabile.

19      Ciò premesso, il rechtbank van Koophandel te Gent (tribunale di commercio di Gand), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la legge del 1995, che recepisce nel diritto nazionale belga la direttiva 86/653, sia compatibile con tale direttiva e/o con le disposizioni dell’Accordo di associazione, che ha l’obiettivo esplicito dell’adesione della Turchia all’Unione europea, e/o con gli impegni assunti tra la Turchia e l’Unione europea al fine di abolire le restrizioni alla libera circolazione dei servizi tra questi paesi, posto che tale legge prevede la sua applicazione esclusiva agli agenti commerciali aventi la sede principale in Belgio e non si applica se un preponente stabilito in Belgio e un agente stabilito in Turchia hanno operato una scelta esplicita a favore dell’applicazione della legge belga».

 Sulla questione pregiudiziale

20      Va rilevato, in limine, che le osservazioni presentate dinanzi alla Corte mostrano una divergenza per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 27 della legge del 1995 e l’applicazione di tale legge, che traspone la direttiva 86/653, alla situazione di cui al procedimento principale.

21      Infatti, le parti nel procedimento principale, così come il giudice del rinvio, ritengono che, in applicazione dell’articolo 27 della legge del 1995, come interpretato nell’ordinamento giuridico belga, tale legge non sia applicabile a un contratto di agenzia commerciale, come quello di cui al procedimento principale, nell’ambito del quale il preponente è stabilito in Belgio e l’agente commerciale è stabilito in Turchia ove esercita l’attività derivante da tale contratto, con la conseguenza che, in tali condizioni, l’agente commerciale non può avvalersi della tutela offerta da detta legge in caso di risoluzione del contratto, anche qualora le parti del contratto di cui trattasi nel procedimento principale abbiano indicato il diritto belga come diritto che disciplina tale contratto.

22      Per contro, il governo belga sostiene che l’articolo 27 della legge del 1995 non ha il carattere autolimitativo che gli attribuisce il giudice del rinvio, con la conseguenza che tale legge si applica a una situazione come quella di cui al procedimento principale nella quale un preponente stabilito in Belgio e un agente commerciale stabilito in Turchia hanno espressamente designato il diritto belga come diritto applicabile.

23      A tale riguardo, occorre rammentare che, per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni dell’ordinamento giuridico nazionale, la Corte è in linea di principio tenuta a fondarsi sulle qualificazioni contenute nella decisione di rinvio. Infatti, secondo costante giurisprudenza, la Corte non è competente a pronunciarsi sull’interpretazione della normativa interna di uno Stato membro (sentenza del 17 marzo 2011, Naftiliaki Etaireia Thasou e Amaltheia I Naftiki Etaireia, C‑128/10 e C‑129/10, EU:C:2011:163, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

24      Di conseguenza, si deve rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio partendo dalle premesse che emergono dalla decisione di rinvio.

25      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 86/653 e/o l’Accordo di associazione debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale di recepimento di tale direttiva nel diritto dello Stato membro interessato, che esclude dal proprio campo di applicazione un contratto di agenzia commerciale nel cui ambito l’agente commerciale è stabilito in Turchia, ove esercita le attività derivanti da tale contratto, e il preponente è stabilito in detto Stato membro, con la conseguenza che, in tali circostanze, l’agente commerciale non può avvalersi dei diritti che la direttiva suddetta garantisce agli agenti commerciali in seguito alla cessazione di un tale contratto di agenzia commerciale.

 Sulla direttiva 86/653

26      Al fine di rispondere alla questione proposta dal giudice del rinvio, per quanto riguarda la direttiva 86/653, si deve verificare se un agente commerciale che esercita le attività derivanti da un contratto di agenzia commerciale in Turchia, il cui preponente è stabilito in uno Stato membro, come il ricorrente nel procedimento principale, rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

27      Va constatato che né gli articoli 17 e 18 della direttiva 86/653, né altre disposizioni della stessa, si riferiscono in modo esplicito a un tale caso di specie. Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., segnatamente, sentenza del 20 novembre 2014, Utopia, C‑40/14, EU:C:2014:2389, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

28      A tale riguardo è pacifico che detta direttiva intende armonizzare i diritti degli Stati membri concernenti i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agenzia commerciale (sentenza del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali, C‑465/04, EU:C:2006:199, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

29      Come risulta dal suo secondo e terzo considerando, le misure di armonizzazione prescritte dalla direttiva 86/653 intendono tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti, sopprimere le restrizioni all’esercizio della professione di agente commerciale, uniformare le condizioni di concorrenza all’interno dell’Unione e promuovere e aumentare la sicurezza delle operazioni commerciali nonché facilitare gli scambi di merci tra Stati membri, ravvicinando i sistemi giuridici di questi ultimi in materia di rappresentanza commerciale. A tal fine, detta direttiva prevede, in particolare, norme che disciplinano, ai suoi articoli da 13 a 20, la conclusione e l’estinzione del contratto di agenzia commerciale (v., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 37 e giurisprudenza ivi citata, e del 3 dicembre 2015, Quenon K., C‑338/14, EU:C:2015:795, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

30      In tale contesto, la Corte ha già dichiarato che gli articoli 17 e 18 della direttiva 86/653 assumono un’importanza decisiva, in quanto definiscono il livello di protezione che il legislatore dell’Unione ha ritenuto opportuno riconoscere agli agenti commerciali nel processo di istituzione del mercato unico, e che il regime istituito a tal fine da tale direttiva ha carattere imperativo (v. sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, punti 39 e 40).

31      La Corte ha, peraltro, precisato che il regime di cui agli articoli da 17 a 19 di detta direttiva ha l’obiettivo di tutelare, attraverso la categoria degli agenti commerciali, la libertà di stabilimento e una concorrenza non falsata nel mercato interno, con la conseguenza che il rispetto di tali disposizioni nel territorio dell’Unione risulta per ciò stesso necessario per la realizzazione degli obiettivi del Trattato FUE (sentenza del 9 novembre 2000, Ingmar, C‑381/98, EU:C:2000:605, punto 24).

32      Infine, la Corte ha constatato che risulta essenziale per l’ordinamento giuridico dell’Unione che un preponente stabilito in uno Stato terzo, il cui agente commerciale esercita la propria attività all’interno dell’Unione, non possa eludere queste disposizioni con il semplice espediente di una clausola sulla legge applicabile. La funzione che svolgono le disposizioni di cui trattasi esige, infatti, che esse trovino applicazione ove il fatto presenti un legame stretto con l’Unione, in particolare quando l’agente commerciale svolge la sua attività sul territorio di uno Stato membro, quale che sia la legge cui le parti hanno inteso assoggettare il contratto (sentenza del 9 novembre 2000, Ingmar, C‑381/98, EU:C:2000:605, punto 25).

33      Orbene, qualora, come nel procedimento principale, l’agente commerciale eserciti la propria attività al di fuori dell’Unione, la circostanza che il preponente sia stabilito in uno Stato membro non presenta un legame sufficientemente stretto con l’Unione, ai fini dell’applicazione della direttiva 86/653, tenuto conto dell’obiettivo da essa perseguito, come è stato precisato dalla giurisprudenza della Corte.

34      Infatti, non è necessario, al fine di uniformare le condizioni di concorrenza tra gli agenti commerciali all’interno dell’Unione, offrire agli agenti commerciali che sono stabiliti e che esercitano la propria attività al di fuori dell’Unione una tutela comparabile a quella degli agenti che sono stabiliti e/o esercitano la propria attività all’interno dell’Unione.

35      In tali circostanze, un agente commerciale che esercita l’attività derivante da un contratto di agenzia commerciale in Turchia, come il ricorrente nel procedimento principale, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 86/653, a prescindere dal fatto che il preponente sia stabilito in uno Stato membro, e non deve, quindi, beneficiare imperativamente della tutela offerta da tale direttiva agli agenti commerciali.

36      Di conseguenza gli Stati membri non hanno l’obbligo di adottare misure di armonizzazione, in forza della sola direttiva 86/653, per quanto riguarda gli agenti commerciali che si trovano in circostanze come quelle di cui al procedimento principale; tale direttiva, quindi, non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

 Sull’accordo di associazione

37      Poiché il giudice del rinvio s’interroga sull’applicabilità del regime di tutela disposto dalla direttiva 86/653 nei confronti di un agente commerciale stabilito in Turchia, il cui preponente sia stabilito in uno Stato membro, alla luce degli obblighi della Repubblica di Turchia e dell’Unione al fine di abolire le restrizioni alla libera circolazione dei servizi tra di loro nell’ambito dell’Accordo di associazione, si deve esaminare se l’applicazione della direttiva 86/653 agli agenti commerciali stabiliti in Turchia possa derivare dalle disposizioni dell’Accordo di associazione relative a tali obblighi, ovvero l’articolo 14 di detto Accordo e l’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale.

38      Per quanto riguarda l’articolo 14 dell’Accordo di associazione, vero è che dallo stesso tenore letterale di tale disposizione, nonché dall’obiettivo perseguito da tale Accordo, si evince che i principi sanciti nell’ambito degli articoli 45 TFUE e 46 TFUE, nonché nell’ambito delle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi, devono essere applicati, nei limiti del possibile, ai cittadini turchi per abolire, tra le parti contraenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi (sentenza del 21 ottobre 2003, Abatay e a., C‑317/01 e C‑369/01, EU:C:2003:572, punto 112 e giurisprudenza ivi citata).

39      Tuttavia, l’interpretazione data alle disposizioni del diritto dell’Unione relative al mercato interno, comprese quelle del Trattato, non può essere estesa in modo automatico all’interpretazione di un accordo concluso dall’Unione con uno Stato terzo, salvo che lo stesso accordo non contenga espresse disposizioni in tal senso (sentenza del 24 settembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

40      A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che l’impiego, all’articolo 14 dell’Accordo di associazione, del verbo «ispirarsi» non obbliga le parti contraenti ad applicare in quanto tali le disposizioni del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi o quelle adottate per l’attuazione delle stesse, ma soltanto a considerare tali disposizioni come fonte di ispirazione per le misure da adottare al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall’accordo suddetto (sentenza del 24 settembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, punto 45).

41      Peraltro, per quanto riguarda, in particolare, l’associazione tra l’Unione e la Turchia, la Corte ha già dichiarato che, per decidere se una disposizione del diritto dell’Unione si presti ad un’applicazione analogica nell’ambito di tale associazione, si deve comparare la finalità perseguita dall’Accordo di associazione e il contesto in cui questo si inserisce, da un lato, con quelli del testo giuridico di diritto dell’Unione di cui trattasi, dall’altro (sentenza del 24 settembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, punto 48).

42      Orbene, va ricordato che l’Accordo di associazione e il Protocollo addizionale mirano essenzialmente a favorire lo sviluppo economico della Turchia e perseguono, quindi, una finalità esclusivamente economica (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, punto 50).

43      Lo sviluppo delle libertà economiche per consentire una libera circolazione delle persone di ordine generale, che sia paragonabile a quella applicabile, ai sensi dell’articolo 21 TFUE, ai cittadini dell’Unione, non è oggetto dell’Accordo di associazione. Infatti, un principio generale di libera circolazione delle persone tra la Turchia e l’Unione non è affatto previsto da tale Accordo e dal suo Protocollo addizionale. L’Accordo di associazione garantisce d’altronde il godimento di taluni diritti unicamente nel territorio dello Stato membro ospitante (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, punto 53).

44      Per contro, nell’ambito del diritto dell’Unione, la tutela della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, attraverso il regime previsto dalla direttiva 86/653 nei confronti degli agenti commerciali, si basa sull’obiettivo consistente nella realizzazione di un mercato interno, concepito come spazio senza frontiere interne, eliminando tutti gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un siffatto mercato.

45      Le differenze esistenti tra i Trattati e l’Accordo di associazione per quanto riguarda la finalità da essi perseguita costituiscono, di conseguenza, un ostacolo a che il regime di tutela previsto dalla direttiva 86/653 nei confronti degli agenti commerciali possa essere considerato esteso anche agli agenti commerciali stabiliti in Turchia nell’ambito di tale Accordo.

46      La circostanza che la Repubblica di Turchia abbia recepito tale direttiva nel proprio diritto nazionale, come emerge dalla decisione di rinvio, non modifica la conclusione precedente, non essendo una tale trasposizione imposta dall’Accordo di associazione, bensì la volontà di tale Stato terzo.

47      Per quanto riguarda l’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale, secondo una costante giurisprudenza, le clausole di «standstill» di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione e allegata all’Accordo di associazione, e all’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale proibiscono in linea generale l’introduzione di qualsiasi nuova misura interna che abbia per oggetto o per effetto di assoggettare l’esercizio, da parte di un cittadino turco, di una libertà economica nel territorio dello Stato membro interessato a condizioni più restrittive di quelle che erano a lui applicabili al momento dell’entrata in vigore della suddetta decisione o del suddetto Protocollo nei confronti di tale Stato membro (sentenza del 12 aprile 2016, Genc, C‑561/14, EU:C:2016:247, punto 33).

48      Ne consegue che l’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale riguarda solo i cittadini turchi che esercitano la libertà di stabilirsi o di prestare servizi in uno Stato membro.

49      Di conseguenza, un agente commerciale stabilito in Turchia, che non effettua prestazioni di servizi nello Stato membro interessato, come il ricorrente nel procedimento principale, non rientra nell’ambito di applicazione ratione personae di tale disposizione.

50      Non è, quindi, necessario esaminare se la legge del 1995 costituisce una «nuova restrizione» ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale.

51      In tali circostanze. si deve concludere che neanche l’Accordo di associazione osta a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale.

52      Alla luce delle considerazioni che precedono si deve rispondere alla questione posta dichiarando che la direttiva 86/653 e l’Accordo di associazione devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di recepimento di tale direttiva nel diritto dello Stato membro interessato, che esclude dal proprio campo di applicazione un contratto di agenzia commerciale nel cui ambito l’agente commerciale è stabilito in Turchia, ove esercita le attività derivanti da tale contratto, e il preponente è stabilito in detto Stato membro, con la conseguenza che, in tali circostanze, l’agente commerciale non può avvalersi dei diritti che la direttiva suddetta garantisce agli agenti commerciali in seguito alla cessazione di un tale contratto di agenzia commerciale.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, e l’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di recepimento di tale direttiva nel diritto dello Stato membro interessato, che esclude dal proprio campo di applicazione un contratto di agenzia commerciale nel cui ambito l’agente commerciale è stabilito in Turchia, ove esercita le attività derivanti da tale contratto, e il preponente è stabilito in detto Stato membro, con la conseguenza che, in tali circostanze, l’agente commerciale non può avvalersi dei diritti che la direttiva suddetta garantisce agli agenti commerciali in seguito alla cessazione di un tale contratto di agenzia commerciale.

Firme


** Lingua processuale: il neerlandese.