Language of document : ECLI:EU:C:2017:129

Causa C‑507/15

Agro Foreign Trade & Agency Ltd

contro

Petersime NV

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal rechtbank van Koophandel te Gent)

«Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Coordinamento dei diritti degli Stati membri – Legge di recepimento belga – Contratto di agenzia commerciale – Preponente stabilito in Belgio e agente stabilito in Turchia – Clausola di scelta del diritto belga – Legge inapplicabile – Accordo di associazione CEE-Turchia – Compatibilità»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 febbraio 2017

1.        Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653 – Obiettivo

(Direttiva del Consiglio 86/653, secondo e terzo considerando e artt. 17 e 18)

2.        Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653 – Normativa nazionale che esclude dal campo di applicazione di tale direttiva un contratto di agenzia commerciale stipulato tra un agente commerciale stabilito in Turchia, e che esercita la propria attività in tale Stato, e un preponente stabilito nello Stato membro interessato – Ammissibilità – Accordo di associazione CEE-Turchia che non estende il regime di tutela previsto dalla direttiva agli agenti commerciali stabiliti in Turchia

(Art. 21 TFUE; Accordo di associazione CEE-Turchia; direttiva del Consiglio 86/653)

3.        Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Regola di standstill di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale – Ambito di applicazione – Agente commerciale stabilito in Turchia che non effettua prestazioni di servizi in uno Stato membro – Esclusione

(Accordo di associazione CEE-Turchia; Protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia, art. 41, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 28‑31)

2.      La direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, e l’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di recepimento di tale direttiva nel diritto dello Stato membro interessato, che esclude dal proprio campo di applicazione un contratto di agenzia commerciale nel cui ambito l’agente commerciale è stabilito in Turchia, ove esercita le attività derivanti da tale contratto, e il preponente è stabilito in detto Stato membro, con la conseguenza che, in tali circostanze, l’agente commerciale non può avvalersi dei diritti che la direttiva suddetta garantisce agli agenti commerciali in seguito alla cessazione di un tale contratto di agenzia commerciale.

Infatti, non è necessario, al fine di uniformare le condizioni di concorrenza tra gli agenti commerciali all’interno dell’Unione, offrire agli agenti commerciali che sono stabiliti e che esercitano la propria attività al di fuori dell’Unione una tutela comparabile a quella degli agenti che sono stabiliti e/o esercitano la propria attività all’interno dell’Unione.

In tali circostanze, un agente commerciale che esercita l’attività derivante da un contratto di agenzia commerciale in Turchia, come il ricorrente nel procedimento principale, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 86/653, a prescindere dal fatto che il preponente sia stabilito in uno Stato membro, e non deve, quindi, beneficiare imperativamente della tutela offerta da tale direttiva agli agenti commerciali.

Peraltro, per quanto riguarda, in particolare, l’associazione tra l’Unione e la Turchia, la Corte ha già dichiarato che, per decidere se una disposizione del diritto dell’Unione si presti ad un’applicazione analogica nell’ambito di tale associazione, si deve comparare la finalità perseguita dall’Accordo di associazione e il contesto in cui questo si inserisce, da un lato, con quelli del testo giuridico di diritto dell’Unione di cui trattasi, dall’altro (sentenza del 24 settembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, punto 48). Orbene, va ricordato che l’Accordo di associazione e il Protocollo addizionale mirano essenzialmente a favorire lo sviluppo economico della Turchia e perseguono, quindi, una finalità esclusivamente economica (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, punto 50).

Per contro, nell’ambito del diritto dell’Unione, la tutela della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, attraverso il regime previsto dalla direttiva 86/653 nei confronti degli agenti commerciali, si basa sull’obiettivo consistente nella realizzazione di un mercato interno, concepito come spazio senza frontiere interne, eliminando tutti gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un siffatto mercato.

Le differenze esistenti tra i Trattati e l’Accordo di associazione per quanto riguarda la finalità da essi perseguita costituiscono, di conseguenza, un ostacolo a che il regime di tutela previsto dalla direttiva 86/653 nei confronti degli agenti commerciali possa essere considerato esteso anche agli agenti commerciali stabiliti in Turchia nell’ambito di tale Accordo.

(v. punti 34‑35, 41, 42, 44, 45, 52 e dispositivo)

3.      Per quanto riguarda l’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale, secondo una costante giurisprudenza, le clausole di «standstill» di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione e allegata all’Accordo di associazione, e all’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale proibiscono in linea generale l’introduzione di qualsiasi nuova misura interna che abbia per oggetto o per effetto di assoggettare l’esercizio, da parte di un cittadino turco, di una libertà economica nel territorio dello Stato membro interessato a condizioni più restrittive di quelle che erano a lui applicabili al momento dell’entrata in vigore della suddetta decisione o del suddetto Protocollo nei confronti di tale Stato membro (sentenza del 12 aprile 2016, Genc, C‑561/14, EU:C:2016:247, punto 33).

Ne consegue che l’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale riguarda solo i cittadini turchi che esercitano la libertà di stabilirsi o di prestare servizi in uno Stato membro.

Di conseguenza, un agente commerciale stabilito in Turchia, che non effettua prestazioni di servizi nello Stato membro interessato, come il ricorrente nel procedimento principale, non rientra nell’ambito di applicazione ratione personae di tale disposizione.

(v. punti 47‑49)