Language of document : ECLI:EU:T:2011:99





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 21 marzo 2011 – Milux / UAMI (FERTILITYINVIVO)

(causa T‑175/10)

«Marchio comunitario – Rappresentanza della ricorrente tramite un avvocato che non ha la qualità di terzo – Irricevibilità»

Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Firma da parte di un avvocato che sia terzo rispetto al ricorrente – Società ricorrente rappresentata da un avvocato che ne è anche l'amministratore – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, primo comma, 3 e 4, e 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, n. 1, primo comma) (v. punti 18-19, 23-24)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 2 febbraio 2010 (procedimento R 1116/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo FERTILITYINVIVO come marchio comunitario.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Milux Holding SA

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo FERTILITYINVIVO, per prodotti delle classi 9, 10 e 44

Decisione dell’esaminatore:

Rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso



Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Milux Holding SA è condannata alle spese.