Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 21 marzo 2011 – Milux / UAMI (FERTILITYINVIVO)
(causa T‑175/10)
«Marchio comunitario – Rappresentanza della ricorrente tramite un avvocato che non ha la qualità di terzo – Irricevibilità»
Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Firma da parte di un avvocato che sia terzo rispetto al ricorrente – Società ricorrente rappresentata da un avvocato che ne è anche l'amministratore – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, primo comma, 3 e 4, e 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, n. 1, primo comma) (v. punti 18-19, 23-24)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 2 febbraio 2010 (procedimento R 1116/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo FERTILITYINVIVO come marchio comunitario. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Milux Holding SA |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo FERTILITYINVIVO, per prodotti delle classi 9, 10 e 44 |
Decisione dell’esaminatore: | Rigetto della domanda di marchio comunitario |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è irricevibile. |
2) | | La Milux Holding SA è condannata alle spese. |