Language of document : ECLI:EU:F:2010:117

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

30 settembre 2010


Causa F‑76/05


Javier Torijano Montero

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Candidati iscritti in un elenco di riserva di un concorso pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme meno favorevoli — Art. 5 dello Statuto — Art. 12 dell’allegato XIII dello Statuto — Principio di uguaglianza — Principio di legittimo affidamento — Dovere di sollecitudine — Proporzionalità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Torijano Montero chiede: in via principale, l’annullamento, da una parte, della decisione del segretario generale aggiunto del Consiglio, del 17 maggio 2005, con cui viene respinto il suo reclamo e, dall’altra, della decisione del 20 ottobre 2004 con cui egli viene nominato funzionario in prova, nella parte in cui è inquadrato nel grado A*6, secondo scatto; in via subordinata, la condanna del Consiglio a versargli una somma a titolo di risarcimento danni.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, artt. 7, n. 1, 27, primo comma, e 29, n. 1; allegato XIII, art. 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

3.      Funzionari — Assegnazione — Corrispondenza tra il grado e il posto — Determinazione del livello di un posto da coprire

(Statuto dei funzionari, artt. 5, n. 4, 7, n. 1, e 62, primo comma; allegato I; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

4.      Funzionari — Principi — Dovere di sollecitudine dell’amministrazione — Principio di buona amministrazione — Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 12, n. 3)

1.      Salvo impedire qualsiasi evoluzione legislativa, il principio di uguaglianza non può ostacolare la libertà del legislatore di apportare in qualunque momento alle disposizioni statutarie le modifiche che ritenga conformi all’interesse del servizio, anche qualora tali disposizioni si rivelino meno favorevoli delle precedenti.

Di conseguenza, il legislatore, nell’ambito della riforma dello Statuto, ha potuto, da una parte, disporre che i vincitori dei concorsi per i quali un’assunzione nel grado A 7 era stata prevista prima del 1° maggio 2004 sarebbero stati ormai assunti nel grado A*6 e, dall’altra, ridurre in tale occasione le retribuzioni relative a tali gradi.

Procedendo in tal modo, il legislatore non ha violato il principio di uguaglianza e, in particolare, il divieto di qualsiasi discriminazione in base all’età, dato che la tabella di corrispondenza dei gradi figurante all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto e la tabella degli stipendi mensili di base sono manifestamente estranee a qualsiasi presa in considerazione, diretta o indiretta, dell’età degli interessati.

Per giunta, conformemente alla regola che risulta dall’art. 7, n. 1, dall’art. 27, primo comma, e dall’art. 29, n. 1, dello Statuto, in forza della quale il livello dei posti è fissato in relazione alla loro natura, alla loro importanza e alla loro ampiezza, indipendentemente dalle qualificazioni degli interessati, la tabella di corrispondenza dei gradi figurante all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto distingue il grado di base A*5 dal grado superiore A*6, al fine di tener conto dell’esperienza richiesta per i posti di tale livello.

Non può pertanto sostenersi che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto osti alla presa in considerazione dell’esperienza professionale; esso impone, al contrario, all’autorità che ha il potere di nomina di tenerne conto, nell’interesse del servizio, al momento di stabilire in maniera obiettiva il livello dei posti da coprire.

(v. punti 55-59)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. I‑10945, punto 83)

Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T‑121/97, Ryan/Corte dei conti (Racc. pag. II‑3885, punti 98 e 104); 29 novembre 2006, causa T‑135/05, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑297 e II‑A‑2‑1527, punto 105), e 11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. II‑2523, punti 86, 89 e 113)

Tribunale della funzione pubblica: 19 giugno 2007, causa F‑54/06, Davis e a./Consiglio (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑165 e II‑A‑1‑911, punto 81)

2.      Il diritto per i dipendenti di uno stesso datore di lavoro, che effettuano un lavoro dello stesso valore, di ricevere la stessa retribuzione costituisce l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, di cui il Tribunale della funzione pubblica ha il compito di garantire il rispetto. Tale diritto è d’altronde sancito dall’art. 7 del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e dalla convenzione n. 111 dell’Organizzazione internazionale del lavoro.

Tuttavia, il principio di parità di trattamento non vieta di trattare in maniera diversa situazioni analoghe se la differenziazione è giustificata da elementi oggettivi e pertinenti che il giudice controlla.

Orbene, nell’ambito della riforma dello Statuto, il legislatore ha potuto modificare la corrispondenza tra i gradi e gli impieghi, in particolare adottando l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, poiché è inerente a una disposizione transitoria comportare una deroga a determinate norme statutarie, la cui applicazione risente necessariamente del cambiamento di sistema.

Di conseguenza, non può ritenersi che i funzionari nominati, in tale qualità, dopo l’entrata in vigore della riforma statutaria si siano trovati nella stessa situazione di diritto di coloro che sono stati assunti prima del 1° maggio 2004 e la cui nomina era disciplinata dal precedente Statuto.

Pertanto, alla luce della riforma della struttura dei gradi, il legislatore non ha violato il principio di una retribuzione uguale per un lavoro dello stesso valore concedendo ai funzionari assunti dopo la detta riforma una retribuzione connessa al grado nel quale essi sono stati inquadrati in applicazione dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, che è meno favorevole di quella inerente ai precedenti gradi in cui erano stati inquadrati i funzionari assunti anteriormente al 1° maggio 2004.

(v. punti 67‑71)

Riferimento:

Corte: 26 giugno 2001, causa C‑381/99, Brunnhofer (Racc. pag. I‑4961, punto 28), e Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punti 77‑79 e 105

Tribunale di primo grado: Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punti 75‑80, 114, 126 e 129

3.      Dal combinato disposto dell’art. 7, n. 1, e dell’art. 62, primo comma, dello Statuto, in forza del quale il funzionario ha diritto alla retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto, risulta che, dopo la determinazione del grado, e quindi del livello retributivo del funzionario, quest’ultimo non può vedersi affidare un posto non corrispondente a tale grado. In altri termini, il grado, e quindi lo stipendio al quale il funzionario ha diritto, determina le mansioni che possono essergli affidate. Di conseguenza il principio della corrispondenza tra il grado e il posto autorizza altresì ogni funzionario a rifiutare un’assegnazione ad un posto non corrispondente al suo grado e quindi, in definitiva, a rifiutare funzioni non corrispondenti alla sua retribuzione.

Quanto precede non è infirmato dalla circostanza che l’art. 5, n. 4, dello Statuto e l’allegato I di quest’ultimo, nella sua versione risultante dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, non stabiliscono una corrispondenza fissa tra una determinata funzione e un determinato grado. Infatti, tali disposizioni non modificano il principio, derivante dall’art. 7, n. 1, dello Statuto, secondo il quale il livello di un posto da coprire dev’essere deciso in considerazione dell’importanza delle mansioni inerenti alla funzione di cui trattasi e alla luce del solo interesse del servizio. Esse implicano soltanto che l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a fissare il grado preciso di un posto da coprire in un avviso di posto vacante. Alla detta autorità continua tuttavia a incombere l’obbligo, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, di far sì, da una parte, che il ventaglio dei gradi a cui essa fa riferimento nell’avviso di posto vacante rispecchi in maniera sufficiente l’importanza delle mansioni di cui trattasi e, dall’altra, che la nomina in uno di tali gradi conservi un carattere obiettivo alla luce, in particolare, dell’importanza delle mansioni da assumere.

(v. punti 72 e 73)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 maggio 1991, causa T‑18/90, Jongen/Commissione (Racc. pag. II‑187, punto 27); 8 luglio 2008, causa T‑56/07 P, Commissione/Economidis (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑31 e II‑B‑1‑213, punti 82‑86), e 18 giugno 2009, causa T‑572/08 P, Commissione/Traore (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑39 e II‑B‑1‑223, punti 38, 40 e 41)

4.      Il principio di buona amministrazione non ha una forza vincolante di intensità superiore a quella di un regolamento. Lo stesso vale per il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti, dovere che rispecchia l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci creati dallo Statuto nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i dipendenti del servizio pubblico e che, pertanto, deve sempre trovare il suo limite nel rispetto delle norme vigenti.

Di conseguenza, in considerazione della posizione che occupano il principio di buona amministrazione e il dovere di sollecitudine nella gerarchia delle norme, un funzionario nominato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006 non può pretendere di ottenere sulla loro base un risultato diverso da quello derivante dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, dato che la competenza dell’istituzione è vincolata da quest’ultimo.

(v. punti 94 e 95)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 marzo 1990, causa T‑123/89, Chomel/Commissione (Racc. pag. II‑131, punto 32); 17 giugno 1993, causa T‑65/92, Arauxo-Dumay/Commissione (Racc. pag. II‑597, punto 37); 22 giugno 1994, cause riunite T‑97/92 e T‑111/92, Rijnoudt e Hocken/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑511, punto 104), e Campoli/Commissione, cit., punto 149

Tribunale della funzione pubblica: 25 gennaio 2007, causa F‑43/05, Chassagne/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑27 e II‑A‑1‑139, punto 111)