Language of document : ECLI:EU:F:2010:158

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

9 dicembre 2010


Causa F‑83/05


Kristine Ezerniece Liljeberg e altri

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Giuristi linguisti iscritti in un elenco di riserva anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto — Discriminazione rispetto ai giuristi linguisti assunti da altre istituzioni e organi dell’Unione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Ezerniece Liljeberg e altri nove funzionari, tutti giuristi linguisti della Commissione, chiedono in via principale l’annullamento delle rispettive decisioni di nomina del 6 ottobre 2004, nella parte in cui fissano il loro inquadramento nel grado A*6, mentre essi avrebbero dovuto essere inquadrati nel grado A*7.

Decisione: Il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dai ricorrenti. I ricorrenti sopporteranno la metà delle spese da loro sostenute.

Massime

1.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 13, n. 2; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Nomina nel grado superiore della carriera — Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 13, n. 2; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

3.      Funzionari — Assegnazione — Corrispondenza tra il grado e il posto — Assegnazione ad un posto di grado superiore — Diritto al reinquadramento — Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)

4.      Funzionari — Parità di trattamento — Trattamento differenziato delle diverse categorie di dipendenti in materia di garanzie statutarie — Insussistenza di discriminazione

5.      Funzionari — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti

6.      Funzionari — Dovere di sollecitudine dell’amministrazione — Portata — Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 13, n. 2)

1.      Le decisioni di inquadramento nel grado adottate dalle istituzioni diverse dalla Commissione, sul fondamento dell’art. 13, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto, costituiscono provvedimenti che non possono essere fatti valere a sostegno del motivo relativo alla violazione, da parte della Commissione, del principio della parità di trattamento.

Per quanto riguarda l’affermazione secondo la quale i giuristi linguisti inquadrati nel grado A*6 dalla Commissione sarebbero discriminati rispetto ai vincitori di uno stesso concorso inquadrati nel grado A*7 dalle altre istituzioni, risulta dall’art. 13, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto che ogni istituzione ha il potere di determinare se si debba inquadrare un giurista linguista nel grado A*7. Ne consegue che i funzionari assunti da un’istituzione e inquadrati in tale grado in applicazione di tale disposizione devono essere considerati come rientranti in una situazione diversa da quella dei funzionari assunti da un’altra istituzione che ha scelto di non applicare la detta disposizione.

Infatti, il fatto di figurare in uno stesso elenco di riserva non è pertinente ai fini dell’applicazione dell’art. 13, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto, dato che, come testè ricordato, spetta a ciascuna istituzione decidere se si debba ricorrere a tale disposizione per inquadrare un giurista linguista nel grado A*7. Inoltre, la giurisprudenza secondo la quale tutti i vincitori di uno stesso concorso sono in una stessa situazione riguarda l’assunzione di funzionari da parte della stessa istituzione e non da parte di istituzioni diverse. Infine, anche se, secondo il principio di unicità della funzione pubblica, quale sancito dall’art. 9, n. 3, del trattato di Amsterdam, tutti i funzionari di tutte le istituzioni dell’Unione sono soggetti ad un unico Statuto, tale principio non implica che le istituzioni debbano valersi allo stesso modo del potere discrezionale loro conferito dallo Statuto mentre, al contrario, queste ultime godono di un principio di autonomia.

(v. punti 55, 58 e 59)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 settembre 1997, causa T‑220/95, Gimenez/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑275 e II‑775, punto 72)

2.      Quando l’amministrazione disponga di un ampio potere discrezionale per decidere se occorre far uso di una disposizione, al fine di non privare la detta disposizione di qualsiasi effetto utile, l’amministrazione, alla luce delle circostanze particolari che le si presentano, deve procedere alla valutazione concreta dell’eventuale applicazione della disposizione interessata.

Nondimeno, secondo i termini dell’art. 13, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto, le istituzioni possono assumere funzionari incaricati delle funzioni di giurista linguista nel grado A*7 o AD 7, il che implica che l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta ad applicare tale disposizione e che i funzionari neoassunti non hanno un diritto soggettivo ad un siffatto inquadramento.

Dato che l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per decidere di far uso, o meno, dell’art. 13, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto, il sindacato giurisdizionale di una decisione recante inquadramento nel grado non può sostituirsi alla valutazione dell’autorità che ha il potere di nomina. Di conseguenza, il giudice dell’Unione deve limitarsi a verificare se non vi sia stata violazione delle forme sostanziali, se l’autorità che ha il potere di nomina non abbia fondato la sua decisione su fatti materiali inesatti o incompleti, se la decisione non sia viziata da sviamento di potere, da un errore di diritto o da insufficienza di motivazione, oppure se l’autorità che ha il potere di nomina non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente errata.

(v. punti 75-77)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 ottobre 1995, causa T‑17/95, Alexopoulou/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑227 e II‑683, punto 21); 26 ottobre 2004, causa T‑55/03, Brendel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑311 e II‑1437, punto 60), e 15 novembre 2005, causa T‑145/04, Righini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑349 e II‑1547, punto 53)

Tribunale della funzione pubblica: 26 aprile 2006, causa F‑16/05 Falcione/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑3 e II‑A‑1‑7, punto 49), e 20 settembre 2007, causa F‑111/06, Giannopoulos/Consiglio (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑253 e II‑A‑1‑1415, punto 52)

3.      Anche se un funzionario accetta di coprire un posto corrispondente ad un grado superiore al suo, il principio di corrispondenza tra il grado e il posto non attribuisce al funzionario alcun diritto al reinquadramento del suo posto in un grado superiore.

In ogni caso, nessuna disposizione dello Statuto o del Regime applicabile agli altri agenti impone all’amministrazione di tener conto della situazione anteriore dei vincitori di un concorso per determinarne l’inquadramento nel grado.

(v. punti 89 e 90)

Riferimento:

Corte: 12 luglio 1973, causa 28/72, Tontodonati/Commissione (Racc. pag. 779, punto 8)

Tribunale di primo grado: 7 maggio 1991, causa T‑18/90, Jongen/Commissione (Racc. pag. II‑187, punto 27), e 6 luglio 1999, cause riunite T‑112/96, e T‑115/96, Séché/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑623, punto 182)

Tribunale della funzione pubblica: 12 marzo 2009, causa F‑104/06, Arpaillange e a./Commissione (Racc. PFP pagg. I‑A‑1‑57 e II‑A‑1‑273, punto 106)

4.      Non si possono mettere in discussione le differenze statutarie esistenti tra le diverse categorie di persone alle dipendenze dell’Unione, vuoi in quanto funzionari in senso proprio, vuoi in quanto appartenenti alle diverse categorie di agenti cui si applica il regime applicabile agli altri agenti, dato che la definizione di ciascuna di tali categorie corrisponde a esigenze legittime dell’amministrazione dell’Unione e alla natura dei compiti, permanenti o temporanei, che essa ha la funzione di svolgere.

(v. punto 93)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 17 novembre 2009, causa F‑57/08, Palazzo/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑437 e II‑A‑1‑2371, punto 38 e giurisprudenza ivi citata)

5.      Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione, fornendogli assicurazioni precise e concordanti, ha fatto sorgere in lui fondate aspettative.

Il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento presuppone che siano soddisfatti tre condizioni. In primo luogo, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a far sorgere fondate aspettative nel soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle disposizioni dello Statuto e alle norme applicabili in generale o, quanto meno, la loro eventuale irregolarità deve poter sfuggire ad un funzionario ragionevole e diligente e ciò alla luce degli elementi a sua disposizione e della sua capacità di procedere alle necessarie verifiche.

Per quanto riguarda le decisioni di inquadramento nel grado, eventuali affermazioni formulate da un capo unità non possono essere considerate come informazioni provenienti da fonti autorizzate e affidabili, dato che tali decisioni sono esclusivamente di competenza dell’autorità che ha il potere di nomina.

(v. punti 98, 99 e 101)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 luglio 1999, causa T‑203/97, Forvass/Commissione, (Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑705, punto 70); 11 luglio 2002, causa T‑381/00, Wasmeier/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑677, punto 106); Righini/Commissione, cit, punti 130 e 131, e 8 dicembre 2005, causa T‑237/00, Reynolds/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑385 e II‑1731, punto 146)

Tribunale della funzione pubblica: 11 settembre 2008, causa F‑51/07, Bui Van/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑289 e II‑A‑1‑1533, punto 55), e 11 maggio 2010, causa F‑55/09, Maxwell/Commissione, punto 87

6.      Il dovere di sollecitudine rispecchia l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci creato dallo Statuto nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i dipendenti del servizio pubblico. Tale dovere implica in particolare che, nel pronunciarsi sulla situazione di un funzionario, tale amministrazione prenda in considerazione l’insieme degli elementi che sono idonei a determinare la sua decisione e, nel fare ciò, tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato. La tutela dei diritti e degli interessi dei funzionari deve sempre trovare il suo limite nel rispetto delle norme vigenti.

Il dovere di sollecitudine non può avere l’effetto di trasformare la facoltà offerta ai sensi dell’art. 13, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto in un obbligo per l’amministrazione. Di conseguenza, il fatto che l’autorità che ha il potere di nomina non abbia applicato il detto art. 13, n. 2, non può costituire in quanto tale una violazione del dovere di sollecitudine.

(v. punti 110 e 111)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Forvass/Commissione, cit., punti 53 e 54 e giurisprudenza ivi citata

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑101/05, Grünheid/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑55 e II‑A‑1‑199, punto 149)