Language of document : ECLI:EU:T:2015:499

Causa T‑406/10

(pubblicazione per estratto)

Emesa-Trefilería SA
e

Industrias Galycas SA

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Articolo 139, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015

1.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo giurisdizionale delle decisioni adottate dalla Commissione in materia di concorrenza – Controllo di legittimità ed esteso al merito, tanto in diritto quanto in fatto – Violazione – Insussistenza

(Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo giurisdizionale delle decisioni adottate dalla Commissione in materia di concorrenza – Assenza di effetti erga omnes delle sentenze di annullamento – Violazione – Insussistenza

(Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

3.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Norme sul trattamento favorevole – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Società controllante e sue controllate – Necessità dell’unità economica al momento della cooperazione

[Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 7, 11, lettera a), e 23, lettera b)]

4.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese ripetibili – Spese evitabili provocate da una parte e sostenute dal Tribunale – Spese provocate dalla mancata produzione, da parte della Commissione, di una versione non riservata di documenti

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 139, a)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 114, 115, 123, 124, 127)

2.      Con riferimento alla portata relativa delle sentenze di annullamento, l’annullamento di una decisione individuale ha effetto erga omnes ed è vincolante per tutti, ma, a differenza dell’annullamento di un atto di portata generale, non va a beneficio di tutti. Infatti, una decisione adottata in materia di concorrenza nei confronti di diverse imprese, benché predisposta e pubblicata sotto forma di decisione unica, deve essere considerata come un complesso di decisioni individuali che dichiarano, nei confronti di ciascuna impresa destinataria, la sussistenza della o delle infrazioni addebitatele, infliggendole, se del caso, un’ammenda. A tale riguardo, qualora un destinatario di una decisione decida di proporre ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione è investito dei soli elementi della decisione che lo riguardano, mentre quelli riguardanti altri destinatari non rientrano nell’oggetto della controversia che il giudice dell’Unione è chiamato a risolvere. Per il resto, la decisione rimane pertanto vincolante nei confronti dei destinatari che non hanno proposto ricorso di annullamento.

Tuttavia, una sentenza di annullamento di una decisione facente parte di un complesso di decisioni individuali nell’ambito di un procedimento condotto dalla Commissione in materia di intese può, in determinate circostanze, comportare alcune conseguenze nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente nel procedimento conclusosi con tale sentenza di annullamento.

Alla luce di questi elementi, il procedimento applicato dalla Commissione e dal Tribunale in materia di concorrenza non viola, a causa dell’assenza di effetti erga omnes, l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che sancisce il principio della tutela giurisdizionale effettiva.

(v. punti 116-118, 126)

3.      In materia di concorrenza, solo ad un’impresa che abbia cooperato con la Commissione sulla base della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (comunicazione sul trattamento favorevole) può essere concessa, in virtù di detta comunicazione, una riduzione dell’ammenda che, senza tale cooperazione, sarebbe stata inflitta. Tale riduzione non può essere estesa a una società che, per una parte della durata dell’infrazione in esame, aveva partecipato all’unità economica costituita da un’impresa, ma non ne faceva più parte al momento in cui quest’ultima ha cooperato con la Commissione. Infatti, in considerazione dell’obiettivo previsto dalla comunicazione sul trattamento favorevole, consistente nel promuovere l’individuazione di comportamenti contrari al diritto della concorrenza dell’Unione, e al fine di garantire un’applicazione effettiva di tale diritto, niente giustifica l’estensione di una riduzione d’ammenda concessa ad un’impresa a titolo della sua cooperazione con la Commissione ad un’impresa che, pur avendo controllato in passato il settore di attività coinvolto nell’infrazione in esame, non ha essa stessa contribuito all’individuazione di quest’ultima.

Il criterio che dev’essere preso in considerazione per valutare se si debba accordare a un’impresa il beneficio del trattamento favorevole consiste nel suo contributo effettivo alla scoperta o alla formazione della prova dell’infrazione. Tale beneficio è accordato a un’impresa, vale a dire all’unità economica esistente nel momento in cui la domanda di trattamento favorevole è presentata alla Commissione. A tale riguardo, l’esclusione del beneficio del trattamento favorevole fondata sull’assenza di contributi alla scoperta dell’infrazione e di cooperazione effettiva vale sia per una ex controllata in occasione della domanda di trattamento favorevole presentata dalla sua ex controllante, sia per una ex controllante in seguito a una domanda di trattamento favorevole presentata dalla sua ex controllata. Il fatto di non estendere il suddetto beneficio a società che non vi hanno diritto non costituisce né una violazione del principio di buona amministrazione e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea né una violazione del principio della parità di trattamento e dell’equità.

(v. punti 152-154, 157, 159, 171)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 190-195)