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Ricorso proposto il 10 settembre 2010 - Justice & Environment / Commissione

(Causa T-405/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Justice & Environment (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P. Černý)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare i provvedimenti contestati [decisioni della Commissione 2010/135/UE e 2010/136/UE e la risposta della Commissione C(2010) 4632].

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della Commissione 2010/135/UE 1 e 2010/136/UE 2, relative all'immissione in commercio, come alimento e come mangime, di una patata geneticamente modificata, nonché della decisione della Commissione C(2010) 4632 che respinge la richiesta di un ricorso interno presentata dalla ricorrente sulla base del Titolo IV del regolamento (CE) n. 1367/2006 3.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Essa sostiene che la Commissione, adottando le decisioni 2010/135/UE e 2010/136/UE, ha violato le forme sostanziali a norma dell'art. 263 del TFUE e i suoi obblighi ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva 2001/18/CE 4. A parere della ricorrente, le decisioni contestate violano alcuni principi generali del diritto dell'Unione, in quanto: la valutazione del rischio effettuata dalla Commissione era contraddittoria, la Commissione ha interpretato erroneamente l'art. 4, n. 2, della direttiva 2001/18/CE, la Commissione non ha esaminato in modo completo le prove e non ha tenuto conto della legge modificata. La ricorrente, inoltre, sostiene che la decisione della Commissione 2010/136/UE, autorizzando l'immissione in commercio di una patata geneticamente modificata, viola altresì il regolamento n. 1829/2003/CE 5.

La ricorrente afferma poi che la decisione della Commissione C(2010) 4632 è illegittima, poiché essa, respingendo la richiesta di un ricorso interno presentata dalla ricorrente, conferma l'illegittimità delle due decisioni contestate della Commissione di cui sopra. Inoltre, la ricorrente conclude che la Commissione non ha rispettato il principio di buona amministrazione della giustizia ed il suo obbligo di esaminare adeguatamente le prove nel processo decisionale amministrativo, avendo essa omesso di esaminare debitamente gli argomenti presentati dalla ricorrente nella propria richiesta di un ricorso interno.

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1 - Decisione della Commissione 2 marzo 2010, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell'amido [notificata con il numero C(2010) 1193] (GU 2010, L 53, pag. 11).

2 - Decisione della Commissione 2 marzo 2010, che autorizza l'immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla patata geneticamente modificata EH92-527-1 (BPS-25271-9) e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale patata in prodotti alimentari e in altri mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 1196] (GU 2010, L 53, pag. 15).

3 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

4 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, GU 2001, L 106, pag. 1.

5 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1).