Language of document : ECLI:EU:F:2011:53

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

11 maggio 2011

Causa F‑71/09

Paolo Caminiti

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso manifestamente infondato – Entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 – Artt. 44 e 46 dello Statuto – Art. 7 dell’allegato XIII dello Statuto – Inquadramento – Fattore di moltiplicazione – Punti di promozione»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Caminiti chiede l’annullamento della decisione dell’amministrazione di inquadrarlo nel grado AST 9, quarto scatto, con un fattore di moltiplicazione pari a 1, quale risulta dal suo foglio paga del mese di marzo 2009 e da quelli dei mesi successivi, e, di conseguenza, il suo reinquadramento, con decorrenza 1º marzo 2009, nel grado AST 9, secondo scatto, con mantenimento del fattore di moltiplicazione 1,071151, nonché «la ricostruzione in maniera integrale della [sua carriera] con effetto retroattivo al 1º marzo 2009 alla data del suo inquadramento nel grado e dell’attribuzione dello scatto così rettificato (compresi la valorizzazione della sua esperienza nell’inquadramento così rettificato, i suoi diritti all’avanzamento e i suoi diritti a pensione), incluso il pagamento di interessi di mora sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel corso del periodo interessato, maggiorato di due punti, su tutte le somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento retributivo [relativo al suo inquadramento e quello relativo all’]inquadramento al quale egli avrebbe dovuto aver diritto sino alla futura data di pronuncia della decisione relativa al suo corretto inquadramento; in subordine, la concessione di punti di promozione (…) corrispondenti alla trasformazione del fattore di moltiplicazione in fattore “tempo”».

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 500 a norma dell’art. 94 del regolamento di procedura, sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese della Commissione.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Oggetto – Ingiunzione rivolta all’amministrazione – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91)

2.      Funzionari – Retribuzione – Norme transitorie applicabili dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 – Prima promozione ottenuta dopo il 1º maggio 2004 da un funzionario assunto prima di tale data

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 7, n. 5; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

3.      Funzionari – Retribuzione – Norme transitorie applicabili dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 – Prima promozione ottenuta dopo il 1º maggio 2004 da un funzionario assunto prima di tale data

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 7, nn. 5 e 7; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

4.      Procedura – Spese – Spese superflue o defatigatorie che il Tribunale della funzione pubblica ha dovuto sostenere a causa del ricorso ingiustificato di un funzionario

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 94)

1.      Nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, il giudice comunitario non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa, pronunciare dichiarazioni o constatazioni di principio né rivolgere ingiunzioni ad un’istituzione. Tutt’al più l’istituzione potrebbe essere indotta ad adottare provvedimenti, come quelli richiesti dal ricorrente, in esecuzione di una sentenza con cui vengano accolte le domande di annullamento del ricorrente.

(v. punto 23)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 giugno 1991, causa T‑156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia (punto 150), e 30 aprile 2009, causa F‑65/07, Aayhan e a./Parlamento (punto 52)

2.      I fattori di moltiplicazione previsti dall’art. 7 dell’allegato XIII dello Statuto costituiscono una misura transitoria destinata a garantire il livello di stipendio mensile di base versato ai funzionari assunti in vigenza del precedente Statuto, con la precisazione però che i detti fattori garantiscono non soltanto che i funzionari ai quali essi si applicano non subiranno alcuna diminuzione nel loro stipendio mensile di base a seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, ma anche che gli stessi funzionari non otteranno alcun aumento del detto stipendio, ad eccezione di quello ottenuto in occasione della prima promozione e calcolato conformemente al n. 5 dello stesso articolo, e, eventualmente, di quello risultante da un avanzamento di scatto.

Un fattore di moltiplicazione ha senso solo se il suo valore è inferiore o superiore all’unità. Per contro, un fattore di moltiplicazione pari all’unità significa che lo stipendio mensile di base del funzionario interessato corrisponde allo stipendio mensile di base previsto, nello Statuto, per il suo grado e scatto.

(v. punti 47 e 48)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 2 luglio 2010, causa T‑485/08 P, Lafili/Commissione (punti 87, 88, 95 e 96)

3.      Il solo scopo dell’art. 7 dell’allegato XIII dello Statuto, e del suo n. 7 in particolare, è di garantire, attraverso l’applicazione di fattori di moltiplicazione, il livello di stipendio mensile di base versato ai funzionari assunti in vigenza del precedente Statuto di modo che questi ultimi non subiscano alcuna diminuzione nel loro stipendio mensile di base né ottengano alcun aumento di tale stipendio, ad eccezione di quello che sarebbe ottenuto in occasione della prima promozione e calcolato conformemente al n. 5 dello stesso articolo e, eventualmente, di quello risultante da un avanzamento di scatto.

Orbene, la concessione di punti di promozione ulteriori eccederebbe manifestamente tale finalità di neutralità finanziaria perseguita dall’art. 7 dell’allegato XIII dello Statuto e porterebbe a trattare il funzionario interessato, che non ha appunto compiuto gli anni di servizio in questione, in maniera diversa non soltanto dagli altri funzionari assunti dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, ma anche da quelli assunti in vigenza del precedente statuto e al cui stipendio mensile di base è stato applicato un fattore di moltiplicazione, inizialmente inferiore all’unità, ma successivamente ricondotto all’unità e, quindi, soppresso in applicazione dell’art. 7, n. 7, dell’allegato XIII dello Statuto.

(v. punti 63 e 64)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 30 settembre 2010, causa F‑107/05, Toth/Commissione (punti 71 e 72 e giurisprudenza ivi citata)

4.      Ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, se quest’ultimo ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

Si deve applicare tale disposizione nel caso di un ricorso che, oltre al fatto di essere manifestamente irricevibile o infondato in diritto, è stato proposto dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale della funzione pubblica, emanata su un ricorso che sollevava esattamente la stessa problematica giuridica. Ciò vale tanto più qualora, dopo la sospensione del procedimento sino alla pronuncia della decisione del Tribunale sull’impugnazione avverso la detta sentenza, tale impugnazione sia respinta, ma il ricorrente mantenga in essere il proprio ricorso senza giustificazione, limitandosi a rimettersi alla saggezza del Tribunale della funzione pubblica.

(v. punti 67-69)