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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 4 aprile 2024 – RT, ED / Ineo Infracom

(Causa C-249/24, Ineo Infracom)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: RT, ED

Resistente: Ineo Infracom

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi 1 , debba essere interpretato nel senso che i licenziamenti per motivi economici fondati sul rifiuto, da parte dei lavoratori, dell’applicazione al loro contratto di lavoro delle clausole di un accordo collettivo di mobilità costituiscono una cessazione del contratto di lavoro verificatasi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, di modo che è necessario tenerne conto ai fini del calcolo del numero complessivo di licenziamenti effettuati.

2)    In caso di risposta affermativa a tale prima questione, se, qualora il numero dei licenziamenti programmati superi il numero di licenziamenti previsti all’articolo 1, [paragrafo 1, primo comma,] lettera a), della citata direttiva, l’articolo 2, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 98/59/CE debba essere interpretato nel senso che l’informazione e la consultazione del comitato aziendale prima della conclusione di un accordo di mobilità interna con organizzazioni sindacali rappresentative, in applicazione degli articoli L. 2242-21 e seguenti del code du travail (Codice del lavoro), dispensano il datore di lavoro dall’informare e consultare i rappresentanti del personale.

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1 GU 1998 L 225, pag. 16.