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Ricorso proposto il 4 maggio 2009 - Commissione delle Comunità europee / Repubblica portoghese

(Causa C-154/09)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e A. Nijenhuis agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo trasposto adeguatamente, mediante il diritto nazionale, le norme del diritto comunitario che disciplinano la designazione del prestatore o dei prestatori di servizio universale e, in ogni caso, non avendo garantito, in pratica, l'applicazione delle dette norme, la Repubblica portoghese non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 2, e 8, n. 2, della direttiva 2002/22/CE 1;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 121 della legge portoghese sulle Comunicazioni elettroniche (Legge 10 febbraio 2004, n. 5) mantiene fino al 2025 il servizio pubblico, la concessione in esclusiva di servizio pubblico e i corrispondenti diritti e obblighi. Il concessionario di servizio pubblico di telecomunicazioni è la PT Comunicações S.A.

Secondo la Commissione, in materia di designazione delle imprese responsabili per la prestazione del servizio universale la legge portoghese sulle Comunicazioni elettroniche è confusa, incoerente ed inconsistente.

Di conseguenza, lo Stato portoghese non ha designato l'impresa o le imprese responsabili per la prestazione del servizio universale mediante un procedimento efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, come previsto dall'art. 8, n. 2, in combinato disposto con l'art. 3, n. 2, della direttiva 2002/22.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).