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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 marzo 2019 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-498/17)1

[Inadempimento di uno Stato – Direttiva 1999/31/CE – Articolo 14, lettere b) e c) – Discariche di rifiuti – Discariche preesistenti – Violazione]

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, F. Thiran e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, e G. Palatiello, avvocato dello Stato)

Dispositivo

Non avendo adottato, in relazione alle discariche di: Avigliano (località Serre Le Brecce); Ferrandina (località Venita); Genzano di Lucania (località Matinella); Latronico (località Torre); Lauria (località Carpineto); Maratea (località Montescuro); Moliterno (località Tempa La Guarella); Potenza (località Montegrosso-Pallareta) (due discariche); Rapolla (località Albero in Piano); Roccanova (località Serre); Sant’Angelo Le Fratte (località Farisi); Campotosto (località Reperduso); Capistrello (località Trasolero); Francavilla (Valle Anzuca); L’Aquila (località Ponte delle Grotte); Andria (D’Oria G. & C. Snc); Canosa (CO.BE.MA); Bisceglie (CO.GE.SER); Andria (F.lli Acquaviva); Trani (BAT-Igea Srl); Torviscosa (società Caffaro); Atella (località Cafaro); Corleto Perticara (località Tempa Masone); Marsico Nuovo (località Galaino); Matera (località La Martella); Pescopagano (località Domacchia); Rionero in Volture (località Ventaruolo); Salandra (località Piano del Governo); San Mauro Forte (località Priati); Senise (località Palomabara); Tito (località Aia dei Monaci); Tito (località Valle del Forno); Capestrano (località Tirassegno); Castellalto (località Colle Coccu); Castelvecchio Calvisio (località Termine); Corfinio (località Cannucce); Corfinio (località Case querceto); Mosciano S. Angelo (località Santa Assunta); S. Omero (località Ficcadenti); Montecorvino Pugliano (località Parapoti); San Bartolomeo in Galdo (località Serra Pastore); Trivigano (ex Cava Zof) e Torviscosa (località La Valletta), tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo 13, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, quelle delle suddette discariche che non hanno ottenuto, conformemente all’articolo 8 di tale direttiva, un’autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi alla direttiva citata, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, punto 1, della stessa direttiva, quelle delle suddette discariche che hanno ottenuto un’autorizzazione a continuare a funzionare, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31.

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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1 GU C 338 del 9.10.2017.