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Ricorso proposto il 17 ottobre 2012 - British Telecommunications / Commissione

(Causa T-456/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Telecommunications plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Rivas Andrés e G. van de Walle de Ghelcke, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 12 giugno 2012, adottata nel procedimento in materia di aiuti di Stato SA.33540 (2012/N) - Regno Unito, City of Birmingham - Digital District NGA Network; e

condannare la convenuta alle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che:

la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e il punto 35 degli orientamenti sulla banda larga , in quanto non ha esaminato se l'obiettivo dell'aiuto sia chiaramente definito;

Secondo motivo, vertente sul fatto che:

la Commissione non ha esaminato la proporzionalità della misura proposta ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 3, lettera c), TFUE e dei punti 51 e 79 degli orientamenti sulla banda larga e avrebbe dovuto avviare il procedimento d'indagine formale;

Terzo motivo, vertente sul fatto che:

la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d'indagine formale in quanto l'aiuto proposto produce effetti su mercati, diversi da quello NGA, nei quali non sussiste alcun fallimento del mercato, effetti che la Commissione non ha analizzato;

Quarto motivo, vertente sul fatto che:

richiedendo che l'operatore selezionato "consenta tutti i diversi tipi di accesso alla rete che potranno essere richiesti dagli operatori", la decisione impugnata rimuove l'"effetto di incentivazione" ed è incompatibile con gli orientamenti sulla banda larga e con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE;

Quinto motivo, vertente sul fatto che:

la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e gli orientamenti sulla banda larga, avendo approvato l'uso dell'aiuto di Stato per la duplicazione di reti di linee dedicate preesistenti nell'area interessata;

Sesto motivo, vertente sul fatto che:

richiedendo che la nuova rete "consenta tutti i diversi tipi di accesso alla rete che potranno essere richiesti dagli operatori", la decisione impugnata è sproporzionata e non coerente con il quadro normativo comunitario in materia di comunicazioni elettroniche;

Settimo motivo, vertente sul fatto che:

la decisione impugnata è viziata da errori di fatto e da errori manifesti di valutazione e la Commissione ha violato i propri obblighi, correlati all'esame preliminare, di esporre adeguati motivi a fondamento della decisione impugnata.

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1 - Comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU 2009, C 235, pag. 7).