Language of document :

Impugnazione proposta il 16 novembre 2023 da Gennady Nikolayevich Timchenko avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023, causa T-252/22, Timchenko / Consiglio

(Causa C-702/23 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gennady Nikolayevich Timchenko (rappresentanti: T. Bontinck e S. Bonifassi, avvocati, e E. Fedorova, avvocata)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023, T-252/22, anche nella parte in cui ha condannato il ricorrente a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del Consiglio;

decidere il ricorso nel merito ed annullare gli atti controversi di cui al paragrafo 1 del ricorso, ossia:

la decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 59, pag. 1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 58, pag. 1);

la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022 L 239, pag. 149) e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 239, pag.1), nella parte in cui tali atti lo riguardano, in quanto inseriscono e mantengono il ricorrente negli elenchi allegati ai suddetti atti;

condannare il Consiglio alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Motivi e principali argomenti

1) Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che il «sostegno materiale o finanziario» al quale si riferisce il criterio previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145/PESC possa essere dimostrato dalla mancata opposizione, da parte del soggetto sanzionato, alle decisioni adottate dall'entità ritenuta direttamente responsabile del sostegno finanziario apportato ai decisori russi ai sensi della citata disposizione;

2) Il ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che il fatto di sostenere «azioni o politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina» ai sensi del criterio di designazione previsto all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145/PESC è dimostrato dalla mancata presa di distanza del ricorrente dalla politica e dalle decisioni dell'entità in base alla quale è stata dimostrata l'esistenza di un sostegno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145/PESC.

____________