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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 15 giugno 2023 – SIA BALTIC CONTAINER TERMINAL / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-376/23, BALTIC CONTAINER TERMINAL)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti del procedimento principale

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: SIA BALTIC CONTAINER TERMINAL

Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 178, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato 2015/2446 1 , in combinato disposto con l’articolo 214, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione 2 , consenta di appurare il regime speciale di «zona franca» senza che sia stato inserito nel sistema di registrazione elettronico il numero di riferimento principale (MRN) che identifica la dichiarazione in dogana tramite la quale le merci sono vincolate al regime doganale successivo.

2.    Se gli articoli 214, paragrafo 1, e 215, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione e l’articolo 178, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato 2015/2446 consentano al titolare del regime speciale «di zona franca» di appurare detto regime unicamente sulla base di una dicitura apposta da un funzionario dell’autorità doganale sul documento di trasporto delle merci (CMR) relativa alla posizione doganale di tali merci, senza procedere esso stesso alla verifica della validità della posizione doganale delle medesime.

3.    In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, quale sia il livello di verifica ai sensi degli articoli 214, paragrafo 1, e 215, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione e dell’articolo 178, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato 2015/2446 sufficiente per ritenere che il regime speciale «di zona franca» sia stato correttamente appurato.

4.    Se il titolare del regime speciale «di zona franca» possa nutrire un legittimo affidamento fondato sulla conferma da parte delle autorità doganali che la posizione doganale delle merci è cambiata da «merci non unionali» a «merci unionali», quando detta conferma non indica né il motivo del cambiamento di posizione delle merci né le informazioni che consentano di verificare tale motivo.

5.    In caso di risposta negativa alla quarta questione pregiudiziale, se possa costituire un motivo di esenzione dall’obbligazione doganale derivante dall’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera a), del codice doganale dell’Unione, tenuto conto del principio dell’autorità del giudicato riconosciuto dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione, il fatto che, in una diversa causa dinanzi a un giudice nazionale sia stato dichiarato, con sentenza definitiva, che, in base alle procedure stabilite dalle autorità doganali, il titolare del regime doganale non aveva commesso alcuna infrazione in relazione al regime doganale «di zona franca».

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1 Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU 2015, L 343, pag. 1).

1 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).