Language of document : ECLI:EU:C:2024:257

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

21 marzo 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni sanitarie – Polizia sanitaria – Controlli veterinari – Prodotti di origine animale importati dalla Cina – Divieto di importazione – Decisione 2002/994/CE – Esenzione per alcuni prodotti – Parte I dell’allegato – Prodotti della pesca – Nozione – Olio di pesce – Prodotti destinati all’alimentazione animale – Validità»

Nella causa C‑7/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 22 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria il 10 gennaio 2023, nel procedimento

Marvesa Rotterdam NV

contro

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV),

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da N. Wahl (relatore), facente funzione di presidente della Settima Sezione, J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Marvesa Rotterdam NV, da S. Feyen, advocaat, C. Louski, avocate, e J. Mosselmans, advocaat;

–        per il Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), da R. Depla, advocaat;

–        per il governo belga, da S. Baeyens, P. Cottin e C. Pochet, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da B. Hofstötter e M. ter Haar, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e la validità della parte I dell’allegato della decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (GU 2002, L 348, pag. 154), quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1068 della Commissione del 1° luglio 2015 (GU 2015, L 174, pag. 30) (in prosieguo: la «decisione 2002/994»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Marvesa Rotterdam NV (in prosieguo: la «Marvesa») e il Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) [Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare (AFSCA), Belgio] con riguardo alla legittimità delle due decisioni di quest’ultima che rifiutano l’importazione di olio di pesce proveniente dalla Cina e destinato all’alimentazione animale.

 Contesto normativo

 La direttiva 97/78/CE

3        L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU 1998, L 24, pag. 9), come modificata dall’articolo 58 della rettifica al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU 2004, L 191, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 97/78»), definiva la nozione di «prodotti» come segue:

«Inoltre si intende per

a)      “prodotti”: i prodotti di origine animale di cui alle direttive 89/662/CEE [del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU 1989, L 395, pag. 13)] e 90/425/CEE [del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU 1990, L 224, pag. 29)], al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [(GU 2002, L 273, pag. 1)], alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano [(GU 2003, L 18, pag. 11)] e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [(GU 2004, L 139, pag. 206)]; sono inclusi anche i prodotti vegetali di cui all’articolo 19».

4        L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/78 prevedeva quanto segue:

«Qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia prevista dalla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità [GU 1982, L 378, pag. 58], ovvero una zoonosi, una malattia o qualsiasi altro fenomeno o causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana, oppure se qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria o di protezione della salute umana lo giustifichino, in particolare a motivo di constatazioni fatte dai suoi esperti veterinari o di controlli effettuati in un posto d’ispezione frontaliero, la Commissione [europea] adotta senza indugio, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, in funzione della gravità della situazione, una delle misure seguenti:

–        sospensione delle importazioni provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso o, se del caso, dal paese terzo di transito,

–        fissazione di condizioni particolari per i prodotti provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso,

–        fissazione, basata sugli accertamenti realmente effettuati, di requisiti di controllo adeguati, che possono comprendere una ricerca specifica dei rischi per la salute umana o degli animali e, in funzione dell’esito di tali controlli, l’aumento delle frequenze dei controlli materiali».

5        La direttiva 97/78 è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU 2017, L 95, pag. 1).

 La decisione 2002/994

6        I considerando 1 e 4 della decisione 2002/994 recitano quanto segue:

«(1)      A norma della direttiva [97/78], occorre adottare le misure opportune per l’importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute dell’uomo.

(...)

(4)      In seguito al rilevamento di cloramfenicolo in taluni prodotti della pesca e dell’acquacoltura importati dalla Cina, la Commissione ha adottato la decisione 2001/699/CE, del 19 settembre 2001, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati al consumo umano e originari della Cina e del Vietnam [(GU 2001, L 251, pag. 11)], modificata dalla decisione 2002/770/CE [della Commissione, del 2 ottobre 2002, che modifica la decisione 2001/699/CE e che abroga la decisione 2002/250/CE che estende le misure di protezione nei confronti di prodotti della pesca e dell’acquacoltura importati dal Vietnam (GU 2002, L 265, pag. 16)]. Inoltre, a causa delle carenze riscontrate nel corso di un’ispezione effettuata in Cina per quanto riguarda la normativa che disciplina i medicinali veterinari e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, la Commissione ha adottato la decisione 2002/69/CE, del 30 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina [(GU 2002, L 30, pag. 50)], modificata da ultimo dalla decisione 2002/933/CE [della Commissione, del 28 novembre 2002, che modifica la decisione 2002/69/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (GU 2002, L 324, pag. 71)]».

7        L’articolo 1 della decisione 2002/994 recita quanto segue:

«La presente decisione si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o animale».

8        L’articolo 2 di detta decisione dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri vietano le importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

2.      In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione dei prodotti elencati nell’allegato alla presente decisione in conformità delle disposizioni in appresso specificate e nel rispetto delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di cui trattasi. L’importazione dei prodotti elencati nelle parti II e III dell’allegato alla presente decisione è autorizzata solo in caso di esito favorevole dell’analisi prevista all’articolo 3».

9        Ai sensi della parte I dell’allegato della decisione medesima:

«Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nell’[Unione europea] senza l’attestato di cui all’articolo 3:

–        prodotti della pesca, ad eccezione:

–        dei prodotti dell’acquacoltura;

–        dei gamberetti sgusciati e/o lavorati;

–        dei gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca;

–        gelatina;

–        alimenti per animali da compagnia quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1)],

–        additivi alimentari quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU 2008, L 354, pag. 16)],

(…)».

 Il regolamento (CE) n. 853/2004

10      L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU 2004, L 139, pag. 55, e rettifica in GU 2004, L 226, pag. 22), dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)      le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1)],

(…)».

11      Il punto 3.1 dell’allegato I del regolamento n. 853/2004 così recita:

«“prodotti della pesca”: tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali».

 Il regolamento n. 854/2004

12      L’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 854/2004 così recita:

«Se del caso si applicano anche le definizioni di cui ai seguenti regolamenti:

(...)

d)      il regolamento [n. 853/2004]».

13      Il regolamento n. 854/2004 è stato abrogato e sostituto dal regolamento 2017/625.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      La Marvesa, una società con sede nei Paesi Bassi, importa olio di pesce dalla Cina nell’ambito della sua attività di vendita all’ingrosso e distribuzione di olio di pesce per l’alimentazione animale.

15      Il 5 e il 25 gennaio 2018, le autorità di frontiera cinesi hanno rilasciato certificati sanitari per il trasporto in Belgio di una prima partita di 258 470 chilogrammi (kg) e di una seconda partita di 261 674 kg di olio di pesce destinato all’alimentazione animale provenienti dalla Cina.

16      Il 23 febbraio 2018, il competente posto di ispezione frontaliero belga ha rifiutato di autorizzare l’importazione nell’Unione dei container che trasportavano tali partite di olio di pesce.

17      A seguito di scambi tra l’AFSCA e la Marvesa in merito a tale rifiuto di importazione e a seguito di un’audizione di quest’ultima, l’AFSCA ha confermato, con due decisioni definitive del 20 e 24 aprile 2018, il rifiuto di importare in Belgio tali partite di olio di pesce.

18      In queste due decisioni, l’AFSCA ha indicato che l’olio di pesce in questione era un «prodotto vietato», con la dicitura «non autorizzato a entrare dalla Cina (misure di salvaguardia 2002/994/CE)».

19      La Marvesa impugna tali decisioni dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio), che è il giudice del rinvio. Essa sostiene che tali decisioni violano gli articoli 1 e 2 della decisione 2002/994, facendo valere al riguardo che l’olio di pesce destinato all’alimentazione animale rientra nella definizione di «prodotti della pesca» ai sensi della parte I dell’allegato di tale ultima decisione, con la conseguenza che l’importazione di tale prodotto sarebbe autorizzata, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione.

20      Secondo la Marvesa, il concetto di «prodotti della pesca» comprende sia i prodotti della pesca destinati al consumo umano sia quelli destinati all’alimentazione animale. Di conseguenza, detta nozione includerebbe l’olio di pesce destinato all’alimentazione animale. A questo proposito, la Marvesa si basa sulla definizione della nozione di «prodotti della pesca» contenuta in altri atti del diritto dell’Unione che ritiene pertinenti, sulla formulazione dell’allegato alla decisione 2002/994 e sul contesto e l’obiettivo di tale decisione. Essa sottolinea inoltre che un’interpretazione di tale concetto che includa solo i prodotti destinati al consumo umano darebbe luogo a una situazione «inedita», in cui l’olio di pesce destinato all’alimentazione animale sarebbe soggetto a norme più severe rispetto all’olio di pesce destinato al consumo umano.

21      L’AFSCA, da parte sua, sostiene che il concetto di «prodotti della pesca», ai sensi della parte I dell’allegato alla decisione 2002/994, si riferisce solo ai prodotti della pesca destinati al consumo umano. Essa indica, tra gli altri argomenti, che il diritto dell’UE distingue tra prodotti destinati al consumo umano e prodotti destinati all’alimentazione animale. Ricorda inoltre la valutazione della Commissione, riportata nel verbale della riunione del 9 aprile 2018 dell’«Expert Group on veterinary import controls» (gruppo di esperti in materia di controlli veterinari sulle importazioni), secondo cui le norme Unione attualmente applicabili non autorizzano l’importazione di olio di pesce di origine cinese destinato all’alimentazione animale.

22      Il giudice del rinvio ritiene che la legittimità delle due decisioni controverse dipenda dall’interpretazione della nozione di «prodotti della pesca», di cui all’allegato della decisione 2002/994, e che l’interpretazione dell’AFSCA potrebbe comportare un trattamento diverso delle importazioni di olio di pesce a seconda che esso sia destinato al consumo umano o animale.

23      È in queste circostanze che il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.      Se la parte I dell’allegato della [decisione 2002/994] debba essere interpretata nel senso che la nozione «prodotti della pesca» comprende sia prodotti destinati al consumo umano che prodotti destinati al consumo animale, e che pertanto l’olio di pesce destinato all’alimentazione animale può essere considerato un «prodotto della pesca», ai sensi del summenzionato allegato.

2.      In caso di risposta negativa alla prima questione, se la parte I dell’allegato della [decisione 2002/994] violi l’articolo 22, paragrafo 1, della [direttiva 97/78], eventualmente in combinato disposto con l’articolo 1 del secondo protocollo del TFUE sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, accordando ai prodotti della pesca destinati al consumo umano importati dalla Cina un’esenzione dal divieto di importazione di cui all’articolo 2 della citata decisione 2002/994/CE, mentre i prodotti della pesca destinati al consumo animale importati dalla Cina sono assoggettati al divieto di importazione in parola».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

24      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la parte I dell’allegato alla decisione 2002/994 debba essere interpretata nel senso che la nozione di «prodotti della pesca» comprende i prodotti destinati al consumo umano nonché quelli destinati all’alimentazione degli animali e, di conseguenza, se l’olio di pesce destinato all’alimentazione degli animali sia un «prodotto della pesca» ai sensi di tale allegato.

25      In via preliminare, occorre ricordare che, sulla base di un motivo grave di polizia sanitaria o relativo alla protezione della salute umana, la Commissione poteva, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/78, adottare misure relative alle importazioni da un paese terzo, quali la sospensione delle importazioni, la fissazione di condizioni speciali, l’imposizione di controlli adeguati o l’aumento della frequenza dei controlli fisici.

26      Dal considerando 4 della decisione 2002/994 risulta che misure di tal sorta son state adottate in seguito al rilevamento della presenza di cloramfenicolo in taluni prodotti dell’acquacoltura e della pesca importati dalla Cina nonché quando un’ispezione effettuata in tale paese aveva rivelato lacune per quanto riguarda la normativa di polizia veterinaria e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale. Pertanto, con la decisione 2001/699 e la decisione 2002/69, la Commissione ha inizialmente vietato l’importazione dei gamberetti provenienti dalla Cina e del Vietnam o originari di tali paesi, poi l’importazione di tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o all’alimentazione animale, ad eccezione di alcuni prodotti di origine animale chiaramente identificati, come i prodotti della pesca catturati, congelati e confezionati nel loro confezionamento finale in mare e direttamente portati sul territorio dell’Unione.

27      A seguito del riesame di tali misure e in considerazione dei risultati positivi dei controlli effettuati dagli Stati membri e delle informazioni fornite dalle autorità cinesi, la Commissione, ritenendo necessario aggiornare e consolidare le disposizioni della decisione 2002/69 e abrogare le decisioni 2001/699 e 2002/69, ha adottato la decisione 2002/994.

28      In conformità all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2002/994, gli Stati membri vietano l’importazione di prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o all’alimentazione animale. Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione, gli Stati membri autorizzano, in deroga al divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, l’importazione dei prodotti elencati nell’allegato di tale decisione.

29      Sebbene i prodotti della pesca siano tra i prodotti di origine animale elencati nello stesso allegato, la decisione 2002/994 e, in particolare, la parte I di detto allegato non definiscono il concetto di «prodotti della pesca», né specificano se tale concetto includa i prodotti destinati al consumo umano e quelli destinati all’alimentazione animale.

30      Di conseguenza, per determinare il significato e la portata della parte I dell’allegato alla decisione 2002/994 e della nozione di «prodotti della pesca» che figura in tale allegato, occorre tenere conto, secondo una giurisprudenza costante, non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (sentenza del 27 ottobre 2022, Orthomol, C‑418/21, EU:C:2022:831, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

31      In primo luogo, è vero che, conformemente alla formulazione dell’articolo 1 della decisione 2002/994 e della parte I del suo allegato, sia tale decisione sia l’allegato si applicano a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o all’alimentazione animale.

32      Tuttavia, tale circostanza non significa che tutti i prodotti identificati ed elencati in tale allegato siano necessariamente destinati al consumo umano o all’alimentazione animale.

33      Da una parte, infatti, l’articolo 1 della decisione 2002/994 e la parte I del suo allegato si riferiscono alternativamente a prodotti destinati al consumo umano o all’alimentazione animale. D’altra parte, alcuni prodotti coperti da questo allegato possono, per loro natura, essere destinati esclusivamente al consumo umano o all’alimentazione animale. Ciò vale in particolare per gli alimenti per animali domestici, che rientrano in detto allegato.

34      Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la Marvesa, non si può dedurre dall’ambito di applicazione della decisione 2002/994 che la nozione di «prodotti della pesca», cui si fa riferimento nell’allegato di tale decisione, comprenda necessariamente i prodotti della pesca destinati al consumo umano e quelli destinati all’alimentazione animale.

35      In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto e il quadro giuridico della decisione 2002/994, occorre ricordare che, tenuto conto delle esigenze di unità e coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, le nozioni utilizzate dagli atti adottati nello stesso settore devono avere lo stesso significato (sentenza del 19 novembre 2020, 5th AVENUE Products Trading, C‑775/19, EU:C:2020:948, punto 42).

36      A questo proposito, è importante sottolineare che, nel contesto delle norme sui prodotti di origine animale, il legislatore opera una distinzione tra prodotti destinati al consumo umano e prodotti destinati all’alimentazione animale. Queste due categorie di prodotti sono coperte da quadri giuridici che si differenziano in quanto concepiti in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna di esse.

37      Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78, su cui si basa la decisione 2002/994, definiva la nozione di «prodotti» con riferimento ad altri atti del diritto dell’Unione. In particolare, faceva riferimento al regolamento n. 854/2004, il cui articolo 2, paragrafo 2, lettera d), rinviava al regolamento n. 853/2004, che definisce la nozione di «prodotti della pesca» al punto 3.1 del suo allegato I.

38      Orbene, il regolamento n. 853/2004 e il regolamento n. 854/2004 si applicano, per definizione, solo ai prodotti destinati al consumo umano.

39      Infatti, da una parte, il regolamento n. 854/2004 riguardava i prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

40      Dall’altra, il regolamento n. 853/2004 stabilisce le norme igieniche applicabili agli alimenti di origine animale. Orbene, il regolamento n. 178/2002, le cui definizioni sono applicabili, in virtù dell’articolo 2, punto 1, del regolamento n. 853/2004, ai fini di quest’ultimo regolamento, definisce all’articolo 2 il concetto di «alimento» come «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato a essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani».

41      Ne consegue che, nel contesto delle norme sui prodotti di origine animale, a cui si riferisce la decisione 2002/994, il concetto di «prodotti della pesca» comprende solo i prodotti destinati al consumo umano.

42      Di conseguenza, in assenza di indicazioni contrarie nella decisione 2002/994, la nozione di «prodotti della pesca» deve, per coerenza, avere lo stesso significato in tale decisione e in tale contesto più generale.

43      In terzo luogo, tale approccio è corroborato dall’obiettivo perseguito dalla decisione 2002/994.

44      Come sottolineato dalla Commissione nel primo considerando di tale decisione, la direttiva 97/78 consente di adottare le misure necessarie per quanto riguarda l’importazione di determinati prodotti da paesi terzi ove si manifesti o si diffonda una causa che può costituire un grave rischio per la salute umana o animale.

45      Orbene, tali misure dipendono, da un lato, dalla natura e dalla destinazione dei prodotti a cui si applicano e, dall’altro, dai rischi specifici per la salute umana o animale posti da tali prodotti.

46      Per quanto riguarda, in particolare, il divieto di importazione oggetto del procedimento principale, le misure di protezione introdotte dalla decisione 2002/994 e l’eventuale allentamento di tali misure con la decisione di autorizzare l’importazione di alcuni prodotti di origine animale dipendono, come sottolineato dalla Commissione, dalle informazioni e dalle garanzie fornite dalle autorità cinesi e, se del caso, dai risultati dei controlli in loco effettuati dagli esperti dell’Unione.

47      Tali informazioni e controlli sono specifici per il prodotto il cui divieto di importazione è in corso di revisione e per il rischio per la salute umana o animale posto dal prodotto così valutato.

48      Di conseguenza, le informazioni e i controlli relativi all’olio di pesce destinato al consumo umano non sono rilevanti per la valutazione dei rischi posti dall’olio di pesce destinato all’alimentazione animale.

49      Nel caso di specie, poiché la nozione di «prodotti della pesca» comprende solo i prodotti destinati al consumo umano, le informazioni e i controlli su cui la Commissione ha basato la sua valutazione del rischio rappresentato da tali prodotti sono stati concepiti per valutare i rischi per la salute umana e non quelli per la salute animale.

50      Ne consegue che il concetto di «prodotti della pesca», ai sensi della decisione 2002/994, comprende solo i prodotti destinati al consumo umano.

51      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la parte I dell’allegato alla decisione 2002/994 deve essere interpretata nel senso che la nozione di «prodotti della pesca» comprende i prodotti destinati al consumo umano e non quelli destinati all’alimentazione animale e che, di conseguenza, l’olio di pesce destinato all’alimentazione animale non è un «prodotto della pesca» ai sensi di tale allegato.

 Sulla seconda questione

52      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in caso di risposta negativa alla prima questione, di statuire in ordine alla validità della parte I dell’allegato alla decisione 2002/994 alla luce dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/78, letto, eventualmente, in combinato disposto con l’articolo 1 del protocollo n. 2 allegato al Trattato FUE sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

53      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la Marvesa ha sostenuto dinanzi al giudice nazionale che un diverso trattamento dell’olio di pesce destinato al consumo umano e dell’olio di pesce destinato all’alimentazione animale non era giustificato e che tale differenza di trattamento avrebbe sollevato dubbi sulla validità della decisione 2002/994 alla luce del suo fondamento giuridico e del principio di proporzionalità.

54      Come la Corte ha già ricordato al punto 25 della presente sentenza, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/78, la Commissione poteva, per gravi motivi di polizia sanitaria o di tutela della salute umana, adottare misure nei confronti delle importazioni provenienti da un paese terzo, quali la sospensione delle importazioni, la fissazione di condizioni particolari, l’imposizione di controlli adeguati o l’aumento della frequenza dei controlli fisici.

55      Questa disposizione richiede quindi che le misure adottate dalla Commissione siano finalizzate alla protezione della salute umana o animale e che siano adeguate alla «gravità della situazione». A tal fine, la Commissione deve quindi basare tali misure su una valutazione specifica per ciascun prodotto oggetto di tali misure.

56      Di conseguenza, tale disposizione presuppone l’adozione di misure differenziate, specifiche per ciascun prodotto interessato e per il rischio che esso presenta per la salute umana o animale.

57      Orbene, nel caso di specie, come la Corte ha già rilevato nell’ambito della risposta alla prima questione, i prodotti destinati al consumo umano e quelli destinati a fini diversi dal consumo umano sono diversi. La valutazione del rischio causato da ciascuna di tali categorie di prodotti deve quindi essere diversa al fine di individuare e determinare, per ciascuna di esse, il rischio per la salute animale o per la salute umana, la gravità della situazione e le misure necessarie per porvi rimedio.

58      Pertanto, tenuto conto delle differenze tra i prodotti destinati al consumo umano e quelli destinati all’alimentazione animale, la differenza di trattamento operata dalla decisione 2002/994 tra l’olio di pesce destinato al consumo umano e quello destinato all’alimentazione animale non è contraria all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/78.

59      In tale contesto, il divieto di importazione di olio di pesce destinato all’alimentazione animale non viola neppure il principio di proporzionalità. Il fatto che l’importazione di tale prodotto sia vietata mentre è autorizzata l’importazione di olio di pesce destinato al consumo umano non significa, di per sé, che tale divieto vada oltre quanto necessario per tutelare la salute umana e animale.

60      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che l’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità della parte I dell’allegato alla decisione 2002/994.

 Sulle spese

61      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

1)      La parte I dell’allegato della decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1068 della Commissione del 1° luglio 2015,

deve essere interpretata nel senso che:

la nozione di «prodotti della pesca» comprende i prodotti destinati al consumo umano e non quelli destinati all’alimentazione animale e che, di conseguenza, l’olio di pesce destinato all’alimentazione animale non è un «prodotto della pesca» ai sensi di tale allegato.

2)      L’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità della parte I dell’allegato alla decisione 2002/994, quale modificata dalla decisione di esecuzione 2015/1068.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.