Language of document : ECLI:EU:C:2024:269

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 21 marzo 2024 (1)

Cause riunite da C498/22 a C500/22

Novo Banco SA – Sucursal en España,

Banco de Portugal,

Fundo de Resolução

contro

C.F.O. (C498/22)

J.M.F.T.,

M.H.D.S. (C499/22)

e

Proyectos, Obras y Servicios de Badajoz SL (C500/22)

[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Risanamento e liquidazione di istituti di credito – Direttiva 2001/24/CE – Articoli 3 e 6 – Trasferimento di diritti, di attività o di passività a un ente ponte – Ritrasmissione all’ente creditizio sottoposto al provvedimento di risanamento – Lex concursus – Effetto di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Riconoscimento reciproco – Effetto della violazione di un obbligo di pubblicità del provvedimento di risanamento – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 17, 21, 38 e 47 – Diritto di proprietà – Tutela giurisdizionale effettiva – Tutela dei consumatori – Principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di uguaglianza e divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive»






I.      Introduzione

1.        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (2), e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (3), letti alla luce degli articoli 17, 21, 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (4) e dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

2.        Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra la Novo Banco SA – Sucursal en España (in prosieguo: il «Novo Banco Spagna»), sostenuta dal Banco de Portugal (Banca del Portogallo) e dal Fundo de Resolução (Fondo di risoluzione, Portogallo), e numerosi clienti del Novo Banco Spagna, subentrato alla Banco Espírito Santo SA – Sucursal en España (in prosieguo: il «BES Spagna»), succursale dell’istituto di credito portoghese Banco Espíritu Santo SA (in prosieguo: il «BES»), alla quale il Novo Banco [Spagna] è subentrato a seguito dei provvedimenti di risanamento adottati dalla Banca del Portogallo. Le suddette domande riguardano l’impatto di detti provvedimenti di risanamento su diversi contratti relativi a prodotti e servizi finanziari.

3.        Proporrò alla Corte, in primo luogo, di dichiarare che la mancata effettuazione della pubblicazione prevista all’articolo 6 della direttiva 2001/24, volta a consentire ai terzi di proporre ricorso avverso il provvedimento di risanamento nello Stato membro d’origine, è irrilevante ai fini degli effetti del riconoscimento reciproco di detto provvedimento negli Stati membri ospitanti; in secondo luogo, di dichiarare che i singoli non possono far valere un legittimo affidamento nei confronti di una banca ponte istituita nell’ambito di un provvedimento di risanamento e, in terzo luogo, di dichiarare che i crediti risarcitori collegati con un contratto possono essere mantenuti nel passivo di una banca oggetto di un provvedimento di risanamento che prevede la creazione di una banca ponte cui sono trasferiti soltanto taluni attivi e taluni passivi.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Direttiva 93/13

4.        L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

2.      Direttiva 2001/24

5.        I considerando 4, 6, 7, 11, 12 e 16 della direttiva 2001/24 così recitano:

«(4)      Sarebbe particolarmente inopportuno rinunciare a[ll’]unità che l’ente forma con le sue succursali allorché è necessario adottare provvedimenti di risanamento o aprire una procedura di liquidazione.

(...)

(6)      È importante attribuire alle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine la competenza esclusiva di decidere e di applicare i provvedimenti di risanamento previsti dalla normativa e dagli usi vigenti in tale Stato membro. A motivo della difficoltà di armonizzare le normative e gli usi degli Stati membri, è opportuno predisporre il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei provvedimenti presi da ciascuno di essi per risanare gli enti da esso autorizzati.

(7)      È indispensabile garantire che i provvedimenti di risanamento adottati dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine nonché le misure prese dalle persone o dagli organi nominati da tali autorità per gestire i provvedimenti di risanamento producano i loro effetti in tutti gli Stati membri (...).

(...)

(11)      È necessario prevedere forme di pubblicità per informare i terzi dell’adozione di provvedimenti di risanamento negli Stati membri nei quali esistono succursali, allorché tali provvedimenti possano ostacolare l’esercizio di alcuni loro diritti.

(12)      Il principio dell’uguaglianza di trattamento dei creditori, per quanto attiene alle loro possibilità di ricorso, esige che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine adottino i provvedimenti necessari perché i creditori dello Stato membro ospitante possano esercitare i propri diritti di ricorso entro il termine previsto.

(...)

(16)      L’uguaglianza dei creditori esige che un ente creditizio sia liquidato in base a principi di unità e di universalità che implicano la competenza esclusiva delle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine ed il riconoscimento delle loro decisioni, che devono poter produrre senza alcuna formalità, in tutti gli altri Stati membri, gli effetti loro attribuiti dalla legge dello Stato membro d’origine, salvo che la [presente] direttiva disponga diversamente».

6.        L’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue:

«La presente direttiva si applica agli enti creditizi e alle loro succursali istituite in uno Stato membro diverso da quello della sede legale – definiti a norma dell’articolo 1, primo e terzo punto della direttiva 2000/12/CE [(5)] – tenendo conto delle condizioni ed esenzioni previste dall’articolo 2, paragrafo 3, della stessa direttiva».

7.        Conformemente all’articolo 2, settimo trattino, della direttiva 2001/24, con «provvedimenti di risanamento» si intendono «i provvedimenti destinati a salvaguardare o risanare la situazione finanziaria di un ente creditizio e che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti».

8.        Il titolo II della direttiva in parola, intitolato «Provvedimenti di risanamento», comprende gli articoli da 3 a 8.

9.        L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi, rubricato «Adozione dei provvedimenti di risanamento - Legge applicabile», così dispone:

«1.      Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine sono le sole competenti a decidere sull’applicazione ad un ente creditizio, incluse le succursali stabilite in altri Stati membri, di uno o più provvedimenti di risanamento.

2.      I provvedimenti di risanamento sono applicati secondo le leggi, i regolamenti e le procedure applicabili nello Stato membro d’origine, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.

Detti provvedimenti producono tutti i loro effetti secondo la legge di tale Stato membro in tutta [l’Unione europea], senza ulteriori formalità, ivi compreso nei confronti dei terzi negli altri Stati membri, anche se la legislazione applicabile dello Stato membro ospitante non prevede siffatti provvedimenti o ne subordina l’applicazione a condizioni che non ricorrono.

I provvedimenti di risanamento producono effetti in tutta [l’Unione] non appena essi producono effetti nello Stato membro nel quale sono stati presi».

10.      L’articolo 6 della direttiva 2001/24, intitolato «Pubblicazione», è formulato come segue:

«1.      Qualora l’applicazione dei provvedimenti di risanamento adottati a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, possa incidere sui diritti dei terzi in uno Stato membro ospitante e se nello Stato membro d’origine è possibile ricorrere contro la decisione che adotta il provvedimento, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine, l’amministratore straordinario o ogni altra persona a ciò legittimata nello Stato membro d’origine fanno pubblicare un estratto della decisione nella Gazzetta ufficiale [dell’Unione europea (6)] e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato membro ospitante, affinché il diritto di ricorso possa essere esercitato in tempo utile.

2.      L’estratto della decisione di cui al paragrafo 1 è trasmesso, nel più breve termine possibile e attraverso i canali appropriati, all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali [dell’Unione europea] e a due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato membro ospitante.

(...)

4.      L’estratto della decisione da pubblicare deve indicare, nella o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, segnatamente l’oggetto ed il fondamento giuridico della decisione adottata, i termini di ricorso, in particolare l’indicazione chiara della data di scadenza dei medesimi, e, con precisione, l’indirizzo delle autorità o del giudice competenti ad esaminare il ricorso.

5.      I provvedimenti di risanamento si applicano indipendentemente dalle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e producono tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori a meno che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine o la legislazione di detto Stato relativa a tali provvedimenti non dispongano diversamente».

11.      L’articolo 7 della direttiva in parola, dal titolo «Obbligo di informare i creditori conosciuti e diritto di insinuazione dei crediti», prevede al suo paragrafo 1 quanto segue:

«Se la legge dello Stato membro d’origine esige che, per essere riconosciuto, un credito debba essere insinuato o prevede l’obbligo di notificare il provvedimento ai creditori aventi residenza, domicilio o sede legale in tale Stato, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine o l’amministratore straordinario informano altresì i creditori conosciuti aventi residenza, domicilio o sede legale negli altri Stati membri, secondo le modalità di cui all’articolo 14 e all’articolo 17, paragrafo 1».

12.      Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, della suddetta direttiva, l’adozione di un provvedimento di risanamento non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell’ente creditizio, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito dell’ente creditizio.

13.      L’articolo 32 della medesima direttiva, intitolato «Cause pendenti», così dispone:

«Gli effetti di un provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale l’ente creditizio è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale la causa è pendente».

3.      Direttiva 2014/59/UE

14.      L’articolo 83 della direttiva 2014/59/UE (7), intitolato «Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione», così dispone, ai suoi paragrafi 4 e 5:

«4.      L’autorità di risoluzione pubblica ovvero dispone che sia pubblicata una copia del provvedimento o dello strumento mediante il quale l’azione di risoluzione è avviata oppure un avviso che riassume gli effetti di tale azione, in particolare sui clienti al dettaglio e, se del caso, i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 69, 70 e 71, attraverso:

a)      il proprio sito Internet ufficiale;

b)      il sito Internet dell’autorità competente, se diversa dall’autorità di risoluzione, e il sito Internet dell’[Autorità bancaria europea (ABE)];

c)      il sito Internet dell’ente soggetto a risoluzione;

d)      se le azioni, altri titoli di proprietà o titoli di debito dell’ente soggetto a risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative all’ente soggetto a risoluzione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE [(8)].

5.      Se le azioni, i titoli di proprietà o di debito non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l’autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova degli strumenti di cui al paragrafo 4 siano trasmessi agli azionisti e creditori dell’ente soggetto a risoluzione, noti tramite i registri o le banche dati dell’ente stesso che sono a disposizione dell’autorità di risoluzione».

15.      L’articolo 117 della suddetta direttiva, rubricato «Modifiche della direttiva [2001/24]», prevede, al suo punto 1, che all’articolo 1 di quest’ultima direttiva è aggiunto un paragrafo 5 ai sensi del quale «[g]li articoli 4 e 7 della presente direttiva non si applicano laddove si applichi l’articolo 83 della direttiva [2014/59]».

16.      In forza dell’articolo 130, paragrafo 1, della direttiva 2014/59, il termine di recepimento della medesima era fissato al 31 dicembre 2014.

17.      Conformemente all’articolo 131 della direttiva in parola, essa è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU, vale a dire il 2 luglio 2014.

B.      Diritto spagnolo

18.      L’articolo 19, paragrafo 1, della Ley 6/2005 sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito (legge 6/2005 sul risanamento e la liquidazione degli enti creditizi) (9), del 22 aprile 2005, che ha trasposto la direttiva 2001/24 nell’ordinamento giuridico spagnolo, prevede quanto segue:

«Qualora sia stato adottato un provvedimento di risanamento o sia stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti di un ente creditizio autorizzato in uno Stato membro (...) che abbia almeno una succursale in Spagna o vi presti servizi, tale provvedimento o procedura esplica tutti i suoi effetti in Spagna, senza ulteriori formalità, non appena diventa efficace nello Stato membro che ha adottato il provvedimento o avviato la procedura».

C.      Diritto portoghese

19.      Gli articoli 145‑C e seguenti del Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedas Financeiras (regime generale degli enti creditizi e delle società finanziarie) introdotti con il Decreto‑Lei n. 31‑A/2012 (decreto legge n. 31‑A/2012) (10), del 10 febbraio 2012, disciplinano i provvedimenti di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle società finanziarie.

III. Fatti dei procedimenti principali e questioni pregiudiziali

A.      Causa C498/22

20.      L’11 dicembre 2006 C.F.O. stipulava, in qualità di consumatore, con il BES Spagna un contratto di mutuo ipotecario contenente una clausola «di tasso minimo» del 2%.

21.      Con sentenza del 9 maggio 2013, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) dichiarava che tali clausole «di tasso minimo» erano abusive per mancanza di trasparenza. A fronte della richiesta avanzata da C.F.O. al BES Spagna di disapplicare la clausola «di tasso minimo» contenuta nel suo contratto di mutuo ipotecario, quest’ultimo cessava di darvi applicazione a partire dal mese di giugno 2013.

22.      In applicazione del regime generale degli enti creditizi e delle società finanziarie e nel contesto delle gravi difficoltà finanziarie in cui versava il BES, con decisione del 3 agosto 2014, modificata con decisione dell’11 agosto 2014 (in prosieguo: la «decisione dell’agosto 2014»), il consiglio di amministrazione della Banca del Portogallo adottava nei confronti di tale ente creditizio provvedimenti detti «di risoluzione».

23.      Con tale decisione, la Banca del Portogallo decideva di creare una banca ponte, il Novo Banco, alla quale venivano trasferiti le attività, le passività e altri elementi extrapatrimoniali del BES descritti nell’allegato 2 di detta decisione.

24.      Tra gli elementi delle passività esclusi dal trasferimento al Novo Banco figurava, in particolare, «qualsiasi responsabilità o contingenza, in particolare quelle derivanti da una condotta fraudolenta o da una violazione di disposizioni o decisioni di regolamentazione, penali o amministrative»

25.      A seguito di detta cessione, il Novo Banco Spagna diveniva il creditore ipotecario in forza del mutuo stipulato l’11 dicembre 2006 e iniziava ad addebitare a C.F.O. le relative rate mensili di rimborso.

26.      Il 3 ottobre 2014 il Banco de España (Banca di Spagna) pubblicava nel Boletín Oficial del Estado un avviso in cui si indicava che, con la decisione dell’agosto 2014, la Banca del Portogallo aveva adottato nei confronti del BES un provvedimento di risoluzione consistente nel trasferimento parziale delle sue attività alla banca ponte Novo Banco, la quale avrebbe portato avanti senza interruzioni l’attività ordinaria del BES, fermo restando che detto provvedimento era considerato quale provvedimento di risanamento, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/24.

27.      Il 29 dicembre 2015 la Banca del Portogallo adottava due decisioni recanti modifica e chiarimenti dell’allegato 2 della decisione dell’agosto 2014 (in prosieguo: le «decisioni del 29 dicembre 2015»), le quali precisavano in particolare che, a partire da tale data, «i crediti e gli indennizzi collegati all’asserito annullamento di talune clausole contenute nei contratti di mutuo in cui il BES era il mutuante» non sono stati trasferiti al Novo Banco.

28.      Nel gennaio 2017 C.F.O. chiedeva al Novo Banco Spagna il rimborso degli importi percepiti dal BES Spagna in applicazione della clausola «di tasso minimo» del suo mutuo ipotecario.

29.      Con lettera del 21 marzo 2017, il Novo Banco respingeva tale richiesta replicando che la banca aveva agito in piena trasparenza quanto alle informazioni relative a detta clausola «di tasso minimo», la quale era stata sottoscritta il 24 novembre 2006, vale a dire prima della firma dell’atto notarile di mutuo ipotecario.

30.      Il 4 maggio 2017 C.F.O. proponeva un ricorso contro il Novo Banco Spagna chiedendo l’accertamento della nullità, in quanto abusiva, della clausola «di tasso minimo» contenuta nel contratto di mutuo ipotecario concluso con il BES Spagna e la condanna del Novo Banco Spagna a rimborsargli gli importi indebitamente versati in applicazione di detta clausola.

31.      Il Novo Banco Spagna contestava tale ricorso eccependo la propria carenza di legittimazione passiva poiché il credito che sarebbe potuto insorgere in capo a C.F.O., consistente nel diritto al rimborso degli importi percepiti dal BES Spagna in forza dell’applicazione della clausola «di tasso minimo», non era stato trasferito al Novo Banco attraverso i provvedimenti di risanamento adottati dalla Banca del Portogallo nei confronti del BES.

32.      Sia il giudice di primo grado che, in appello, l’Audiencia Provincial (Corte provinciale, Spagna) hanno respinto l’eccezione dedotta dal Novo Banco Spagna e hanno accolto il ricorso proposto da C.F.O.

33.      Il Novo Banco Spagna ha proposto impugnazione dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema), il quale ha accolto la domanda della Banca del Portogallo e del Fondo di risoluzione di intervenire a sostegno di tale azione.

34.      In un primo momento, il giudice del rinvio ricorda che, benché le decisioni della Banca del Portogallo dell’agosto 2014 e del 29 dicembre 2015 siano considerate provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24 (11) e possano incidere sui terzi, tali decisioni non sono state oggetto di alcuna pubblicazione, contrariamente a quanto sarebbe imposto dall’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva in parola. A tal proposito, detto giudice sottolinea che le informazioni comunicate dalla Banca del Portogallo sul suo sito Internet, in lingua inglese e in lingua portoghese, nonché ai media spagnoli in merito alla crisi del BES e alla creazione del Novo Banco erano estremamente generiche e non consentivano ai clienti interessati di individuare le passività escluse dal trasferimento del patrimonio e di comprendere la limitazione che detta esclusione comportava per i loro diritti. Inoltre, detto giudice osserva che nemmeno l’avviso pubblicato dalla Banca di Spagna, citato al paragrafo 26 delle presenti conclusioni, soddisferebbe le condizioni richieste da detta disposizione.

35.      Tale mancata pubblicazione nei termini imposti dalla disposizione succitata ha impedito alla quasi totalità dei clienti del BES Spagna residenti in Spagna di impugnare le decisioni della Banca del Portogallo e li ha costretti a proporre nei confronti del Novo Banco Spagna ricorsi nell’ambito dei quali quest’ultimo ha, tuttavia, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ragione del fatto che i provvedimenti di risanamento non avrebbero previsto il trasferimento dell’obbligo di rimborsare le somme versate dai clienti in forza dell’applicazione di una clausola abusiva.

36.      Il giudice del rinvio dubita che l’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2001/24, a norma del quale i provvedimenti di risanamento si applicano e producono i loro effetti indipendentemente dalle misure di pubblicità previste nei paragrafi 1, 2 e 3 di tale disposizione, possa coprire un’assenza prolungata di pubblicazione, nello Stato membro ospitante, delle restrizioni o delle privazioni di diritti che tali misure impongono a carico dei clienti dell’ente interessato, e dei mezzi e delle modalità di ricorso di cui questi ultimi dispongono.

37.      Esso si chiede, inoltre, se l’obbligo di riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine, enunciato all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, possa essere conforme al principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 47 della Carta, al divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, previsto all’articolo 21, paragrafo 2, della medesima, e al principio della certezza del diritto, quando tali provvedimenti non sono stati pubblicati nei termini imposti dall’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva in parola.

38.      In un secondo momento, il giudice del rinvio osserva che la risposta del Novo Banco Spagna alla richiesta di C.F.O. non rimetteva in discussione il trasferimento della responsabilità per le passività, in particolare l’obbligo di rimborsare gli importi versati da C.F.O. al BES Spagna in forza di una clausola «di tasso minimo», successivamente ritenuta abusiva. Al contrario, il Novo Banco Spagna avrebbe risposto nel merito, sottolineando che la «banca ha agito in piena trasparenza», in un momento in cui era soggetta al controllo del Fondo di risoluzione, il quale era, a sua volta, un organismo pubblico dipendente dalla Banca del Portogallo. Pertanto, C.F.O. avrebbe promosso la sua azione confidando legittimamente nel fatto che il Novo Banco Spagna, quale succursale di un ente bancario controllato da un’autorità pubblica che opera in applicazione del diritto dell’Unione, rivestisse la posizione di mutuante nel contratto di mutuo ipotecario.

39.      Detto giudice si chiede quindi se, qualora un consumatore residente nello Stato membro ospitante abbia potuto legittimamente fare affidamento sulla banca ponte, controllata da un’autorità pubblica dello Stato membro d’origine, l’obbligo di riconoscimento degli effetti dei provvedimenti di risanamento, enunciato all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, sia conforme all’articolo 47 della Carta e al principio della certezza del diritto.

40.      In un terzo momento, il giudice del rinvio si interroga sulla legittimità, alla luce del diritto dell’Unione e, in particolare, dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della frammentazione del rapporto contrattuale prodotta dai provvedimenti di risanamento oggetto del procedimento principale, nel senso che il consumatore si trova ad essere gravato da obblighi nei confronti del Novo Banco Spagna, a cui versa le rate mensili del mutuo ipotecario inizialmente concluso con il BES Spagna, mentre nello stesso tempo il Novo Banco Spagna è sgravato dall’obbligo di rimborsare gli importi percepiti dal BES Spagna in applicazione della clausola «di tasso minimo», il che comporta che il suddetto consumatore sia vincolato dalla clausola abusiva di cui trattasi, essendo per lui impossibile recuperare tali importi dal BES visto il suo stato di insolvenza. Tale situazione potrebbe integrare un’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà di detto consumatore, contraria all’articolo 17 della Carta.

41.      In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se i diritti dei consumatori non prevalgano sulla stabilità del sistema finanziario (12).

42.      In considerazione di tali circostanze, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della [Carta], nonché con il principio generale della certezza del diritto e con il principio di uguaglianza e di divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della Carta, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2001/24] che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che non è stata pubblicata conformemente all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, [di detta] direttiva (...).

2)      Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta e con il principio generale della certezza del diritto un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che ha escluso determinati obblighi e responsabilità dalla cessione a una “banca ponte” dell’attività ordinaria e di un certo numero di elementi patrimoniali della banca alla quale si applicano le misure di risanamento, quando la successiva condotta della “banca ponte”, controllata da un’autorità pubblica che applica il diritto dell’Unione, ha generato nei clienti dello Stato membro ospitante il legittimo affidamento che tale “banca ponte” si era accollata le passività corrispondenti alle responsabilità e agli obblighi cui la banca oggetto del provvedimento di risanamento era tenuta nei confronti di tali clienti.

3)      Se sia compatibile con il diritto fondamentale di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta, con il principio del livello elevato di protezione dei consumatori di cui all’articolo 38 della Carta, con l’articolo 6, paragrafo 1, della [direttiva 1993/13], del 5 aprile, nonché con il principio generale della certezza del diritto, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che abbia ceduto a una “banca ponte” la posizione di creditore in un contratto di mutuo ipotecario, ma abbia lasciato in capo alla banca in dissesto l’obbligo di restituire al mutuatario consumatore le somme pagate da quest’ultimo in virtù dell’applicazione di una clausola abusiva di tale contratto».

B.      Causa C499/22

43.      J.M.F.T. e M.H.D.S. aprivano un conto titoli e stipulavano un contratto di gestione del portafoglio investimenti con il BES Spagna. Il 3 ottobre 2007 essi stipulavano con quest’ultimo un contratto finanziario atipico (in prosieguo: il «CFA»), il quale giungeva a scadenza l’11 ottobre 2014, data in cui veniva risolto e liquidato dal Novo Banco, subentrato nel frattempo al BES. Il 28 aprile 2008 essi concludevano altresì con il BES Spagna un contratto relativo a un prodotto finanziario strutturato che giungeva a scadenza il 28 aprile 2013 e veniva liquidato in perdita dal BES Spagna.

44.      Nell’agosto 2014 J.M.F.T. riceveva varie comunicazioni da parte del Novo Banco con cui, a seguito delle decisioni adottate dalla Banca del Portogallo nei confronti del BES, si attestava la continuità dei rapporti bancari tra i clienti del BES Spagna e il nuovo ente Novo Banco Spagna e l’andamento del CFA.

45.      Il 17 aprile 2017 J.M.F.T. e M.H.D.S. proponevano un ricorso nei confronti del Novo Banco chiedendo, in via principale, l’annullamento dei due contratti finanziari per vizio del consenso, in ragione dell’inesattezza delle informazioni loro fornite dal BES, oltre al reciproco rimborso degli importi percepiti da ciascuna parte, maggiorati di interessi a decorrere dalla data di ciascun pagamento e, in via subordinata, il risarcimento delle perdite subite con l’acquisto dei due prodotti finanziari, maggiorato di interessi calcolati al tasso di interesse legale a decorrere dalla notifica del ricorso.

46.      Il Novo Banco Spagna contestava il ricorso eccependo la propria carenza di legittimazione passiva poiché il credito che sarebbe potuto insorgere in capo a J.M.F.T. e a M.H.D.S., consistente nel diritto al rimborso delle somme da questi ultimi versate per i prodotti finanziari in forza dell’eventuale nullità dei contratti o al risarcimento delle perdite subite a causa dell’asserita mancata informativa dei clienti in merito ai rischi degli strumenti finanziari di cui trattasi, non era stato trasferito al Novo Banco con i provvedimenti di risanamento adottati dalla Banca del Portogallo nei confronti del BES.

47.      Il ricorso veniva accolto in primo grado.

48.      A seguito dell’appello proposto dal Novo Banco Spagna, l’Audiencia Provincial (Corte provinciale) ha accolto l’impugnazione nella parte in cui riguarda il contratto concluso il 28 aprile 2008, in quanto detto contratto era stato liquidato dal BES Spagna il 28 aprile 2013, vale a dire prima della creazione del Novo Banco nell’ambito dei provvedimenti di risanamento del BES. Si trattava, pertanto, di un’operazione che aveva esaurito i suoi effetti anteriormente all’adozione di detti provvedimenti, cosicché nessun obbligo o responsabilità risultante da tale contratto era stato trasferito in capo al Novo Banco.

49.      Per contro, l’Audiencia Provincial (Corte provinciale) ha respinto l’impugnazione nella parte riguardante il CFA, la cui gestione e liquidazione nell’ottobre 2014 sono state gestite dal Novo Banco. Detto giudice ha altresì indicato che la decisione dell’agosto 2014 escludeva dal trasferimento non un prodotto strutturato, come il CFA, ma gli strumenti di debito emessi dagli enti del BES. Esso ha aggiunto che le precisazioni fornite con le successive decisioni della Banca del Portogallo erano irrilevanti poiché il contratto era stato dichiarato scaduto e liquidato anteriormente.

50.      Chiamato a pronunciarsi sulle impugnazioni proposte avverso detta sentenza da J.M.F.T. e M.H.D.S., da un lato, e dal Novo Banco Spagna, sostenuto dalla Banca del Portogallo e dal Fondo di risoluzione, dall’altro, il Tribunal Supremo (Corte suprema) fonda la sua domanda di pronuncia pregiudiziale sulle medesime considerazioni dedotte per la causa C‑498/22 (13).

51.      In considerazione di tali circostanze, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della [Carta], nonché con il principio generale della certezza del diritto e con il principio di uguaglianza e di divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della Carta, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2001/24] che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che non è stata pubblicata conformemente all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, [di detta] direttiva (…).

2)      Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta e con il principio generale della certezza del diritto un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che ha escluso determinati obblighi e responsabilità dalla cessione a una “banca ponte” dell’attività ordinaria e di un certo numero di elementi patrimoniali della banca alla quale si applicano le misure di risanamento, quando la successiva condotta della “banca ponte”, controllata da un’autorità pubblica che applica il diritto dell’Unione, ha generato nei clienti dello Stato membro ospitante il legittimo affidamento che tale “banca ponte” si era accollata le passività corrispondenti alle responsabilità e agli obblighi cui la banca oggetto del provvedimento di risanamento era tenuta nei confronti di tali clienti.

3)      Se sia compatibile con il diritto fondamentale di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta, con il principio del livello elevato di protezione dei consumatori di cui all’articolo 38 della Carta nonché con il principio generale della certezza del diritto, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che abbia ceduto a una “banca ponte” la posizione di creditore nei rapporti contrattuali conclusi [con la] banca oggetto dei provvedimenti di risanamento, ma abbia lasciato in capo alla banca in dissesto l’obbligo di restituire al cliente le somme pagate da quest’ultimo in virtù dei contratti annullati per vizio del consenso causato dal fatto che la banca abbia fornito informazioni insufficienti».

C.      Causa C500/22

52.      Il 17 novembre 2014 la società Proyectos, Obras y Servicios de Badajoz SL (in prosieguo: la «POSB») acquistava, sul mercato secondario, un’obbligazione prioritaria «Senior Bond NB 6,875% maturity July 2016», che giungeva a scadenza il 15 luglio 2016.

53.      Detta obbligazione era stata emessa dal BES, ma, all’atto del suo acquisto da parte della POSB per il tramite di un’impresa di investimento, tale strumento di debito non subordinato rientrava nel patrimonio del Novo Banco, cui era stato trasferito in forza della decisione dell’agosto 2014.

54.      Nel luglio 2015 il Novo Banco staccava alla POSB una cedola a titolo di rendimenti obbligazionari corrispondenti al periodo 2014‑2015.

55.      Il 15 luglio 2016, data di scadenza dell’obbligazione, il Novo Banco non liquidava i rendimenti obbligazionari dovuti per il periodo 2015‑2016, né rimborsava alla POSB il valore nominale di detta obbligazione.

56.      In risposta alla richiesta di quest’ultima, il Novo Banco osservava che il diniego del pagamento si fondava sulle decisioni del 29 dicembre 2015 che avevano «ritrasferito» in capo al BES il passivo legato a detta obbligazione del Novo Banco. Infatti, dette decisioni prevedevano, segnatamente, il «ritrasferimento» al BES delle obbligazioni non subordinate del Novo Banco, tra cui i diritti e gli obblighi derivanti, tra gli altri, dai «Senior Bond NB 6,875% maturity July 2016».

57.      Il 25 giugno 2017 la POSB proponeva un ricorso contro il Novo Banco chiedendo la liquidazione dei rendimenti dell’obbligazione corrispondenti al periodo 2015-2016 e il rimborso dell’importo corrispondente al valore nominale dell’obbligazione.

58.      Il Novo Banco contestava il ricorso eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ragione del fatto che la passività legata a detta obbligazione era stata «ritrasferita» in capo al BES.

59.      Sia il giudice adito in primo grado che, in appello, l’Audiencia Provincial (Corte provinciale, Spagna) hanno respinto l’eccezione sollevata dal Novo Banco e hanno accolto il ricorso.

60.      Chiamato a pronunciarsi su un’impugnazione proposta dal Novo Banco Spagna, sostenuto dalla Banca del Portogallo e dal Fondo di risoluzione, il Tribunal Supremo (Corte suprema) osserva, segnatamente, che la titolarità di un titolo di credito non subordinato conferisce alla POSB la protezione garantita dal diritto fondamentale di proprietà riconosciuto all’articolo 17 della Carta. Orbene, il «ritrasferimento» in capo al BES delle responsabilità e delle obbligazioni legate al suddetto titolo di credito la priverebbe, in pratica, del suo diritto di proprietà, posto che il BES è una banca in dissesto, priva di attivi. Tale privazione, non accompagnata da una giusta indennità versata in tempo utile, può altresì costituire una violazione del principio della certezza del diritto (14).

61.      In considerazione di tali circostanze, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della [Carta], nonché con il principio generale della certezza del diritto e con il principio di uguaglianza e di divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2001/24] che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che non è stata pubblicata conformemente all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, [di detta] direttiva.

2)      Se sia compatibile con il diritto fondamentale di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta nonché con il principio generale della certezza del diritto, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che abbia ritrasferito alla banca in dissesto, alla quale sono state applicate azioni di risoluzione, gli obblighi e le responsabilità derivanti da un’obbligazione di debito di primo rango acquistata da un terzo quando i suddetti obblighi e responsabilità rientravano nel patrimonio della “banca ponte”».

62.      Con decisione del presidente della Corte del 29 settembre 2022, le cause C‑498/22, C‑499/22 e C‑500/22 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

63.      C.F.O., J.M.F.T. e M.H.D.S., il Novo Banco Spagna, la Banca del Portogallo, i governi spagnolo e portoghese e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte.

64.      C.F.O., la POSB, il Novo Banco Spagna, la Banca del Portogallo, i governi spagnolo e portoghese, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione e il Parlamento europeo hanno partecipato all’udienza del 26 ottobre 2023 e hanno ivi risposto ai quesiti per risposta orale loro rivolti dalla Corte.

IV.    Analisi

A.      Sulle prime questioni nelle cause C498/22, C499/22 e C500/22

65.      In ciascuna delle tre cause, il giudice del rinvio chiede alla Corte se un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che implica il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che non è stata pubblicata nei termini imposti dall’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, di detta direttiva, sia conforme al diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva previsto all’articolo 47 della Carta, al principio generale della certezza del diritto e al principio di uguaglianza, nonché al divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità sancito all’articolo 21, paragrafo 2, della Carta.

66.      In altre parole, il giudice del rinvio desidera sapere quali effetti comporti l’omissione della pubblicazione, nella GU e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato membro ospitante, come prevista nel suddetto articolo 6, dell’estratto della decisione nazionale che adotta il provvedimento di risanamento, da parte delle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine, dell’amministratore straordinario o di ogni altra persona a ciò legittimata in quest’ultimo Stato.

67.      Occorre, anzitutto, precisare che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/24, tale pubblicazione deve aver luogo a due condizioni: da un lato, il provvedimento di risanamento deve poter incidere sui diritti dei terzi in uno Stato membro ospitante e, dall’altro, nello Stato membro d’origine deve essere possibile ricorrere contro la decisione che adotta il provvedimento. Le due condizioni sembrano soddisfatte nel caso di specie, poiché in Portogallo è previsto un ricorso avverso il provvedimento di risanamento (15) e i ricorrenti nel procedimento principale sono creditori lesi da tale provvedimento.

68.      Inoltre, dalla formulazione stessa del succitato articolo 6, paragrafo 1, emerge che la pubblicazione di cui trattasi è volta a tutelare il diritto dei creditori negli Stati membri ospitanti di agire contro il provvedimento di risanamento dinanzi al giudice competente nello Stato membro d’origine. Tale articolo si conclude, infatti, con le parole «affinché il diritto di ricorso possa essere esercitato in tempo utile».

69.      Infine, l’utilizzo del plurale [«droits de recours» nella versione in lingua francese] e la formulazione dei considerando 11 e 12 della direttiva 2001/24 avrebbero potuto lasciar credere che dovessero essere tutelati tutti i ricorsi esperibili dai creditori contro il provvedimento di risanamento in sé, ma anche contro il rispettivo debitore. Tuttavia, la condizione relativa all’esistenza di un mezzo di ricorso avverso il provvedimento di risanamento non consente di intendere in maniera estensiva i diritti di ricorso che la pubblicazione mira a tutelare. Infatti, la pubblicazione non è obbligatoria quando, nello Stato membro d’origine, non è previsto un ricorso avverso il provvedimento di risanamento. Orbene, in tal caso, i creditori sono comunque titolari di diritti da far valere nei confronti del loro debitore. Non solo, la natura delle informazioni che devono essere pubblicate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva di cui trattasi, vale a dire un estratto della decisione indicante «l’oggetto ed il fondamento giuridico della decisione adottata, i termini di ricorso, in particolare l’indicazione chiara della data di scadenza dei medesimi, e, con precisione, l’indirizzo delle autorità o del giudice competenti ad esaminare il ricorso», corrobora l’interpretazione secondo cui i ricorsi considerati sono quelli diretti contro il provvedimento di risanamento e non tutti i ricorsi esperibili dai creditori contro l’ente creditizio o la banca ponte.

70.      Tale interpretazione è l’unica idonea a garantire una certa coerenza con i principi sanciti all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2001/24. Da detta prima disposizione si evince che i provvedimenti di risanamento producono tutti i loro effetti senza ulteriori formalità, ivi compreso nei confronti dei terzi, in tutta l’Unione non appena essi producono effetti nello Stato membro nel quale sono stati presi. La seconda disposizione enuncia che i provvedimenti di risanamento si applicano indipendentemente dalle pubblicazioni previste all’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, di detta direttiva e producono tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori.

71.      Questi principi rispecchiano in concreto l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/24, direttiva questa che prevede il riconoscimento reciproco degli effetti di un provvedimento di risanamento adottato in uno Stato membro d’origine negli altri Stati membri ospitanti, in cui sono stabilite succursali, accompagnato, quale corollario, dall’applicazione dei principi di unicità e di universalità del procedimento (un solo giudice competente e un solo diritto applicabile, quello dello Stato membro d’origine) (16), salvo eccezioni, segnatamente in caso di procedimenti pendenti nello Stato membro ospitante che continuano ad essere disciplinati esclusivamente dalla legge di detto Stato membro (17).

72.      Inoltre, la notifica individuale ai creditori è prevista, all’articolo 7 di detta direttiva, solo se la legge dello Stato membro d’origine esige che, per essere riconosciuto, un credito debba essere insinuato o prevede l’obbligo di notificare il provvedimento di risanamento ai creditori aventi residenza, domicilio o sede legale in tale Stato. Come già osservato ai paragrafi 68 e 69 delle presenti conclusioni, ne consegue che detta notifica non mira a proteggere tutti i ricorsi esperibili dai creditori contro i debitori, ma a garantire che tali creditori possano far valere i loro diritti nell’ambito di tale provvedimento in conformità del diritto nazionale dello Stato membro d’origine.

73.      Pertanto, in generale, la direttiva 2001/24 non verte sui ricorsi individuali esperibili dai creditori avverso l’ente creditizio o la banca ponte, nel caso di un provvedimento di risanamento, salvo si tratti di determinati contratti o diritti (segnatamente, contratto di lavoro, diritti su un bene immobile iscritto in un pubblico registro, taluni diritti reali, diritti fondati su una riserva di proprietà (18)) o salvo si tratti di una causa pendente disciplinata dalla legge dello Stato membro ospitante nel quale essa è incardinata (19).

74.      Nelle cause oggetto del procedimento principale è pacifico che la pubblicazione richiesta dall’articolo 6 di detta direttiva non è stata compiuta e si pone, pertanto, la questione della sanzione prevista per tale mancanza.

75.      Le diverse parti intervenute dinanzi alla Corte hanno avanzato numerose proposte. Talune sostengono che, in mancanza di pubblicazione, il provvedimento di risanamento sarebbe privo di effetti al di fuori dello Stato membro d’origine. La Commissione aggiunge che tale sanzione si applicherebbe unicamente decorso un determinato termine legato ai limiti inerenti ai termini di pubblicazione nella GU. Altre tra le parti sostengono che la mancanza di una pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/24 sarebbe irrilevante vista l’avvenuta realizzazione di una pubblicità a norma dell’articolo 83 della direttiva 2014/59.

76.      Ritengo che la prima ipotesi, relativa alla mancanza di effetti dei provvedimenti di risanamento negli Stati membri ospitanti, sia incompatibile con la formulazione della direttiva 2001/24 e non corrisponda all’obiettivo di quest’ultima di assicurare un riconoscimento reciproco di detti provvedimenti con, come corollario, l’applicazione dei principi di unità e di universalità dei procedimenti. Inoltre, non sono ipotizzabili effetti immediati che perdurano tuttavia soltanto in pendenza di un «determinato termine», il tempo necessario alla pubblicazione nella GU. Infatti, in caso di mancata pubblicazione o di pubblicazione tardiva, sarebbe impossibile stabilire a partire da quale data il riconoscimento reciproco cesserebbe di produrre i suoi effetti. Detto termine approssimativo contrasterebbe, quindi, direttamente con gli obiettivi di ripristino della redditività degli enti di credito perseguiti dalla direttiva 2001/24 (20).

77.      Nemmeno la seconda ipotesi, consistente nel sostituire la pubblicazione prevista all’articolo 6 della direttiva 2001/24 con quella prevista all’articolo 83, paragrafo 4, della direttiva 2014/59, mi sembra compatibile con l’articolo 117 di quest’ultima che modifica l’articolo 1 della direttiva 2001/24 per precisare, in un nuovo paragrafo 5, che «[g]li articoli 4 e 7 della presente direttiva non si applicano laddove si applichi l’articolo 83 della direttiva [2014/59]». Ne risulta, a contrario, la necessità di procedere alla pubblicazione di cui all’articolo 6 della direttiva 2001/24 anche in caso di intervenuto compimento della pubblicazione prevista all’articolo 83 della direttiva 2014/59. Di conseguenza, la questione se la direttiva 2014/59 sia applicabile ratione temporis è, nel caso di specie, irrilevante.

78.      Inoltre, in mancanza di precisazioni di tipo procedurale previste dal diritto dell’Unione ai fini di sanzionare un diritto e secondo una giurisprudenza costante della Corte, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Tali modalità non devono, tuttavia, essere meno favorevoli rispetto alle misure analoghe di carattere interno (principio di equivalenza) né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (21).

79.      Orbene, come già illustrato, la pubblicazione prevista all’articolo 6 della direttiva 2001/24 garantisce la tutela del diritto di contestare il provvedimento di risanamento dinanzi al giudice dello Stato membro d’origine in ragione del riconoscimento reciproco previsto da detta direttiva. Ove tale ricorso sia proposto dai ricorrenti nel procedimento principale, il giudice portoghese dovrebbe tener conto della mancata effettuazione della pubblicazione prevista al suddetto articolo 6 per valutare se tale mancanza abbia reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di detto ricorso alla luce delle norme nazionali che disciplinano il termine per la proposizione dei ricorsi avverso tale tipologia di decisioni.

80.      Questa analisi è corroborata dall’esame della genesi dell’articolo 6 della direttiva 2001/24. Infatti, nel progetto iniziale del Consiglio (22), in primo luogo, la pubblicazione nella GU e le notifiche individuali erano rimesse alla valutazione delle autorità competenti del paese della sede dell’ente creditizio interessato. In secondo luogo, era ivi indicato che i provvedimenti di risanamento si applicavano indipendentemente dagli adempimenti in materia di pubblicità e producevano tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori. In terzo luogo, fatto salvo il caso di notifica individuale, i termini di ricorso decorrevano a partire dalla data della pubblicazione nella GU. Così, diversamente dal progetto iniziale, il dies a quo del termine di ricorso è stato rimesso alla valutazione degli Stati membri nell’ambito della loro autonomia procedurale, ma nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

81.      Il Consiglio e il Parlamento sono intervenuti in udienza per ricordare che la direttiva 2001/24 era il risultato di quindici anni di negoziazioni e che le misure di armonizzazione sono apparse solo nella direttiva 2014/59. Essi hanno aggiunto, da un lato, che il meccanismo di riconoscimento reciproco introdotto aveva l’obiettivo di consentire l’attuazione rapida e coerente di misure urgenti volte a evitare effetti a catena e a garantire la stabilità del sistema finanziario (23), segnatamente la continuità delle funzioni essenziali della banca e la protezione dei fondi pubblici, e dall’altro, che competeva agli Stati membri dare sufficiente pubblicità ai provvedimenti adottati. Essi hanno precisato che la pubblicità prevista dall’articolo 83, paragrafo 4, della direttiva di cui trattasi era sufficiente per informare i terzi negli altri Stati membri. Il loro intervento mirava a dimostrare la compatibilità dei meccanismi introdotti dalla direttiva 2001/24 con il diritto primario.

82.      L’interpretazione da me proposta degli articoli 3 e 6 della direttiva 2001/24 dimostra tale compatibilità (24).

83.      Anche se la pubblicazione prevista all’articolo 6 della direttiva 2001/24 non mira a tutelare diritti di ricorso diversi da quelli diretti avverso il provvedimento di risanamento, i ricorrenti nel procedimento principale si trovano in una situazione che ricade nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Infatti, il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di risanamento introdotto da detta direttiva ha comportato l’estensione degli effetti della creazione della banca ponte Novo Banco in Portogallo alla sua succursale spagnola, fermo restando che tale creazione era accompagnata da un trasferimento solo parziale delle attività e delle passività del BES alla banca ponte e alle sue succursali. In tal senso, ciò ha inciso sui diritti dei ricorrenti nel procedimento principale poiché i crediti da loro vantati non sono stati trasferiti, in fine, al Novo Banco Spagna, succursale spagnola della banca ponte. Di conseguenza, essi possono far valere il diritto alla protezione giurisdizionale effettiva, come garantita dall’articolo 47 della Carta, il principio generale di certezza del diritto e il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, come imposto dall’articolo 21, paragrafo 2, della Carta.

84.      Per quanto attiene alla tutela giurisdizionale effettiva, la Corte ha ricordato che l’efficacia del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta richiede, in particolare, che l’interessato possa difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente con un’azione diretta contro una determinata entità (25).

85.      Posto che il diritto dell’Unione non prevede sanzioni applicabili in caso di mancata effettuazione di una pubblicazione come quella prevista all’articolo 6 della direttiva 2001/24 che, ricordo, non ha l’obiettivo di informare tutti i creditori delle modalità di esercizio dei mezzi di ricorso da loro esperibili contro l’ente creditizio, compete al giudice nazionale applicare il suo diritto nazionale e tener conto di tutte le informazioni disponibili idonee a chiarire la scelta del creditore nei limiti posti dai principi di equivalenza e di effettività.

86.      Orbene, anzitutto, come indicato dal governo spagnolo nelle sue osservazioni scritte, una disposizione del diritto spagnolo prevede una pubblicazione nel Boletín Oficial del Estado nel caso di un provvedimento di risanamento avente ad oggetto un ente creditizio che dispone di una succursale in Spagna (26). Inoltre, i clienti di cui alle cause C‑498/22 e C‑499/22 sono stati informati della creazione della banca ponte con le lettere inviate loro dal Novo Banco per annunciare la prosecuzione del rapporto commerciale con una banca sottratta ai rischi che minacciavano la sostenibilità del BES. Infine, indipendentemente dalla questione dell’applicabilità della direttiva 2014/59 nel caso di specie, il giudice nazionale deve tener conto delle informazioni pubblicate in applicazione dell’articolo 83, paragrafo 4, di detta direttiva per valutare la possibilità per il soggetto dell’ordinamento di adottare una decisione in merito alla proposizione di un ricorso.

87.      Nel pronunciarsi in un’altra causa relativa alla creazione della banca ponte Novo Banco e vertente su un procedimento pendente alla data in cui, con le decisioni del 29 dicembre 2015, il credito oggetto della controversia era stato «ritrasferito» al BES con effetto retroattivo a una data anteriore a quella della proposizione del ricorso, la Corte ha dichiarato che il soggetto dell’ordinamento disponeva, il 4 febbraio 2015, di tutti gli elementi necessari per prendere con cognizione di causa una decisione in merito all’avvio di una simile azione nonché per individuare con certezza la persona contro la quale quest’ultima doveva essere diretta (27). In tale occasione, essa ha altresì riconosciuto la possibilità per lo Stato membro d’origine di modificare, anche con effetto retroattivo, il regime legale applicabile ai provvedimenti di risanamento (28). Tuttavia, essa ha concluso che l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 32 della direttiva 2001/24, letti alla luce dell’articolo 47, primo comma, della Carta, dovevano essere interpretati nel senso che ostavano al riconoscimento, senza ulteriori condizioni, degli effetti di un secondo provvedimento di risanamento che «ritrasferiva» il credito in capo al BES, quando un simile riconoscimento comportava per il Novo Banco la perdita, con effetto retroattivo, della legittimazione passiva ai fini di tale procedimento pendente, rimettendo così in discussione decisioni giudiziarie già emesse a favore della parte ricorrente (29).

88.      Tuttavia, nell’ambito dei procedimenti principali, le azioni giudiziarie sono state avviate dinanzi al giudice spagnolo in un contesto molto diverso, poiché ciò è avvenuto dopo che il soggetto debitore degli asseriti crediti era stato determinato con i provvedimenti di risanamento (ivi comprese le decisioni del 29 dicembre 2015) e, quindi, in un contesto giuridico stabilizzato e pertinente. Competeva, di conseguenza, ai ricorrenti nel procedimento principale stabilire se il loro debitore fosse il Novo Banco Spagna o il BES Spagna, tenendo conto delle informazioni disponibili sia in forza della normativa nazionale che dell’applicazione volontaria dell’articolo 83, paragrafo 4, della direttiva 2014/59.

89.      In realtà, il provvedimento di risanamento non ha modificato l’identità del loro debitore, ma la situazione finanziaria di quest’ultimo, che ha giustificato l’adozione del provvedimento, ha compromesso il valore del loro asserito credito. Inoltre, detti ricorrenti non spiegano in che senso un procedimento contro il BES Spagna sarebbe stato impossibile. Il provvedimento di risanamento non ha, pertanto, rimesso in discussione il loro diritto al ricorso.

90.      Con riferimento al principio di non discriminazione, sancito dall’articolo 21 della Carta, non viene dedotto che le disposizioni nazionali pertinenti nel caso di specie si applichino in maniera differente a seconda della cittadinanza del soggetto dell’ordinamento.

91.      Per quanto concerne il principio della certezza del diritto, la Corte ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, tale principio impone, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli sugli individui e sulle imprese. Più precisamente, detto principio impone che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (30).

92.      Nel caso di specie, in base alle disposizioni della direttiva 2001/24, è chiaro che in Spagna vengono riconosciuti gli effetti del provvedimento di risanamento adottato in Portogallo e che compete al soggetto dell’ordinamento esaminare le disposizioni specifiche di detto provvedimento per verificare l’identità del suo debitore a seguito del parziale trasferimento delle passività alla banca ponte creata ex novo.

93.      Per tutte queste ragioni, propongo alla Corte di rispondere dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 6 della direttiva 2001/24, letti alla luce dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 47, primo comma, della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in mancanza della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 1, della suddetta direttiva, al riconoscimento, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, degli effetti di un provvedimento di risanamento che ha comportato la creazione di una banca ponte, con trasferimento parziale di obblighi e responsabilità, prima della proposizione di un’azione giudiziaria volta ad ottenere il riconoscimento e il pagamento di un credito inizialmente detenuto nei confronti dell’istituto bancario oggetto del succitato provvedimento di risanamento, a condizione che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

B.      Sulle seconde questioni nelle cause C498/22 e C499/22

94.      Il giudice del rinvio chiede alla Corte se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta e con il principio generale della certezza del diritto un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine che ha escluso determinati obblighi e responsabilità dal trasferimento, in capo a una banca ponte, dell’attività ordinaria e di un certo numero di elementi patrimoniali della banca soggetta ai provvedimenti di risanamento, quando la successiva condotta della banca ponte stessa, controllata da un’autorità pubblica che applica il diritto dell’Unione, ha generato nei clienti dello Stato membro ospitante il legittimo affidamento che tale banca ponte si fosse accollata anche le passività corrispondenti alle responsabilità e agli obblighi cui la banca oggetto del provvedimento di risanamento era tenuta nei confronti di tali clienti.

95.      La risposta a tale questione impone di analizzare, in via preliminare, la possibilità per i ricorrenti nel procedimento principale di invocare a proprio favore il principio della tutela del legittimo affidamento.

96.      Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio della tutela del legittimo affidamento rientra tra i principi fondamentali dell’Unione (31). La Corte ha precisato che il diritto di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento spetta a qualsiasi soggetto nel quale un’istituzione dell’Unione, fornendogli precise assicurazioni, abbia fatto nascere fondate aspettative nei suoi confronti. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in assenza delle suddette assicurazioni (32). Essa ha altresì ammesso che detto principio deve essere rispettato dagli Stati membri, quando danno attuazione al diritto dell’Unione (33), anche per il tramite delle autorità amministrative nazionali (34).

97.      Nel caso di specie, i ricorrenti nel procedimento principale ritengono che, da un lato, il controllo esercitato sul Novo Banco all’atto della sua creazione da parte della Banca del Portogallo, alla base dei provvedimenti di risanamento, e, dall’altro, la precisazione fornita con le lettere inviate dal Novo Banco in merito alla prosecuzione dei rapporti contrattuali che essi intrattenevano con il BES hanno potuto ingenerare, in capo ad essi, un legittimo affidamento quanto alla portata degli obblighi del Novo Banco Spagna nei loro confronti.

98.      Tuttavia, considerare il Novo Banco Spagna come un’autorità amministrativa che dà attuazione al diritto dell’Unione, benché, in primo luogo, il controllo esercitato dalla Banca del Portogallo sia temporaneo e rappresenti un elemento costitutivo del provvedimento di risanamento consistente nella creazione di una banca ponte e, in secondo luogo, esso sia stato creato sotto forma di ente creditizio di diritto privato privo di qualsiasi potere eccedente il diritto comune ai fini dell’adempimento di un compito di servizio pubblico, va al di là di quanto ammesso della Corte in materia di legittimo affidamento (35). La Corte ha così dichiarato che un operatore non può invocare il principio di tutela del legittimo affidamento nei confronti del suo fornitore per avvalersi di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte (36).

99.      In ogni caso, da un lato, le missive inviate ai clienti del BES indicanti che il Novo Banco e il BES erano la medesima banca e che il rapporto in essere con essa non subiva alcun mutamento e, dall’altro, il comportamento del Novo Banco Spagna, che nel 2017 ha negato al ricorrente nel procedimento principale nella causa C‑498/22 la possibilità di far valere il rimborso richiesto in ragione dell’assenza di un carattere abusivo della clausola contestata e ha liquidato uno dei due contratti detenuti dai ricorrenti nel procedimento principale nella causa C‑499/22, non sono sufficienti per integrare assicurazioni precise idonee a fondare un legittimo affidamento nel fatto che il Novo Banco Spagna si sarebbe fatto carico integralmente delle passività del BES Spagna, in termini di responsabilità contrattuale o precontrattuale.

100. Le lettere si limitavano, infatti, ad annunciare la prosecuzione del rapporto commerciale tra i clienti e la banca, precisando che l’alea che minacciava la sostenibilità del BES era stata eliminata e che la nuova banca era stata sgravata dalle attività problematiche del BES. Inoltre, il fatto di negare il carattere abusivo della clausola non equivale a farsi carico della responsabilità ad essa connessa. Parimenti, il pagamento di un CFA alla scadenza non può dare la sicurezza che la banca si assumerà la responsabilità precontrattuale legata a detto contratto. In tal senso, condivido la posizione espressa dall’avvocato generale Kokott nelle sue conclusioni nella causa Banco de Portugal e a. (37) riguardo alla creazione del Novo Banco, secondo cui «la mera circostanza che il Novo Banco sia subentrato (almeno parzialmente) al BES, mantenendo la gestione del portafoglio azionario della ricorrente, non potrebbe però suscitare un legittimo affidamento sull’assunzione, da parte del Novo Banco, anche degli obblighi di garanzia derivanti dall’inadeguata consulenza in materia di investimenti fornita dal BES e preesistenti al trasferimento di tale rapporto contrattuale».

101. Inoltre, per valutare la legittimità delle assicurazioni fornite, occorre tener conto del contesto della creazione di una banca ponte destinata a porre rimedio alle difficoltà del BES. Infatti, la Corte ha dichiarato che, anche in presenza di una situazione atta a generare un legittimo affidamento, un interesse pubblico inderogabile poteva ostare all’adozione di provvedimenti transitori per situazioni sorte prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, ma non ancora conclusesi e che l’obiettivo di garantire la stabilità del sistema finanziario, al contempo evitando una spesa pubblica eccessiva e minimizzando le distorsioni della concorrenza, costituiva un interesse pubblico superiore di tale natura (38). Essa ne ha dedotto che il principio della tutela del legittimo affidamento poteva essere invocato a sostegno della contestazione di una comunicazione della Commissione relativa al settore bancario, ma non ostava a taluni punti di detta comunicazione relativi a una condizione di ripartizione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati ai fini dell’autorizzazione di un aiuto di Stato (39).

102. Da tutti questi elementi emerge che i ricorrenti nel procedimento principale non possono dedurre nei confronti del Novo Banco Spagna una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

103. Propongo alla Corte di rispondere alle seconde questioni nelle cause C‑498/22 e C‑499/22 dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta e del principio generale della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che singoli non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento nei confronti di una banca ponte, organismo di diritto privato non dotato di prerogative che esorbitano dal diritto comune, creato nell’ambito di un provvedimento di risanamento di una banca di cui erano inizialmente clienti, per azionare la responsabilità di detta banca ponte per obbligazioni precontrattuali e contrattuali connesse ai contratti conclusi con la banca oggetto del provvedimento di risanamento.

C.      Sulle terze questioni nelle cause C498/22 e C499/22 e sulla seconda questione nella causa C500/22

104. Con dette questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto di proprietà quale garantito dall’articolo 17 della Carta, con il principio della certezza del diritto, con il principio del livello elevato di protezione dei consumatori di cui all’articolo 38 della Carta e con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, di un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, nello Stato membro ospitante, di una decisione dell’autorità amministrativa competente che prevede la creazione di una banca ponte e il mantenimento nel passivo della banca in dissesto dell’obbligo di rimborsare gli interessi percepiti in applicazione di una clausola abusiva o di pagare le somme dovute a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale.

105. In via preliminare, desidero osservare che, nella causa C‑499/22, i ricorrenti nel procedimento principale contestano la qualità delle informazioni precontrattuali fornite dal BES Spagna prima della sottoscrizione del CFA, mentre il giudice d’appello ha ritenuto che l’altro contratto, sottoscritto il 28 aprile 2008, fosse giunto a scadenza prima della creazione del Novo Banco e che, pertanto, nessuna responsabilità legata a detto contratto potesse fare oggetto di trasferimento.

1.      Sulla compatibilità con il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta

106. Per quanto attiene alla compatibilità con il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta, questione sollevata nelle tre domande di pronuncia pregiudiziale, occorre ricordare che la Corte ha già riconosciuto la compatibilità della creazione della banca ponte Novo Banco e dei suoi effetti con detto articolo nel caso degli azionisti e dei titolari di obbligazioni subordinate (40).

107. Ricordo che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento, in tempo utile, di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. Conformemente al collegamento previsto all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta tra i diritti da quest’ultima enunciati e quelli tutelati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (41) nella misura in cui essi corrispondono, l’articolo 17 della Carta deve essere interpretato tenendo conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 1 del protocollo n. 1 alla CEDU, che sancisce la tutela del diritto di proprietà quale soglia di protezione minima (42).

108. La Corte ha ricordato che la tutela conferita dall’articolo 17 della Carta verte su diritti aventi valore patrimoniale da cui deriva, con riguardo all’ordinamento giuridico interessato, una posizione giuridica acquisita che consente l’esercizio autonomo di tali diritti da parte e a favore del loro titolare (43). Essa ne ha dedotto che le obbligazioni negoziabili sui mercati di capitali costituivano diritti siffatti che potevano beneficiare della protezione succitata, in linea con quanto emerge dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 1 del protocollo n. 1 alla CEDU (44).

109. Pertanto, a mio avviso, il criterio pertinente per analizzare tale questione sotto il profilo del diritto di proprietà è quello di stabilire se la situazione oggetto di ciascuna causa verta su un diritto che conferisce una posizione giuridica acquisita che ne consente un esercizio autonomo da parte del rispettivo titolare a proprio vantaggio.

110. Come ho già osservato al paragrafo 108 delle presenti conclusioni, un’obbligazione negoziabile, compresa un’obbligazione prioritaria come nella causa C‑500/22, costituisce, secondo la Corte, un diritto che può godere della protezione garantita dall’articolo 17 della Carta.

111. Mi sembra che lo stesso valga per il credito oggetto della causa C‑498/22. Infatti, tale credito connesso all’obbligo per una banca di restituire gli interessi percepiti in applicazione di una clausola «di tasso minimo» contenuta in un contratto di mutuo ipotecario, obbligo risultante da una giurisprudenza della Corte fondata sull’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (45), rappresenta un diritto da cui deriva evidentemente una posizione giuridica acquisita, poiché gli effetti restitutori non possono essere limitati nel tempo al periodo successivo alla dichiarazione del carattere abusivo di detta clausola. Questa analisi è altresì in linea con i criteri accolti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, poiché la nozione di «beni» che possono godere della protezione del diritto di proprietà sancita all’articolo 1 del protocollo n. 1 della CEDU, può comprendere sia «beni attuali» che valori patrimoniali, ivi compresi crediti, in ragione dei quali il ricorrente può pretendere di avere quantomeno una «speranza legittima» di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà (46). Nel caso di specie, le clausole «di tasso minimo» sono state qualificate come abusive e, in forza della giurisprudenza della Corte, l’effetto restitutorio deve essere completo senza poter essere limitato nel tempo.

112. Per contro, quanto al credito invocato nella causa C‑499/22, vale a dire un’indennità dovuta in ragione di una mancanza di informazione precontrattuale, dubito che un ricorrente che fa valere un siffatto credito possa beneficiare della protezione offerta dall’articolo 17 della Carta. Infatti, tale asserito credito non corrisponde a una posizione giuridica acquisita, poiché la mancanza di informazione precontrattuale deve essere sottoposta alla valutazione dell’autorità giudiziaria.

113. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, un credito risarcitorio può avere un valore patrimoniale se è dimostrato che esso ha un adeguato fondamento a livello di diritto interno, ad esempio in quanto confermato da una giurisprudenza consolidata dei tribunali (47). Tuttavia, è anche necessario che la persona che se ne avvale possa vantare una speranza legittima. Orbene, la giurisprudenza di detta Corte, da un lato, indica che i ricorrenti non hanno alcuna «speranza legittima» quando non si può ritenere che essi possiedano in maniera sufficientemente accertata un credito immediatamente esigibile e, dall’altro, non considera l’esistenza di una «contestazione reale» o di una «pretesa sostenibile» come criterio idoneo a consentire di pronunciarsi sull’esistenza di una «speranza legittima» tutelata dall’articolo 1 del protocollo n. 1 alla CEDU (48). Essa precisa che un semplice auspicio non costituisce una speranza legittima in assenza di una sentenza passata in giudicato (49). Il credito dedotto nell’ambito della causa C‑499/22 non mi sembra soddisfare tali condizioni e i suoi eventuali titolari non possono beneficiare della tutela della proprietà garantita dall’articolo 17 della Carta.

114. Posto che solo i crediti oggetto delle cause C‑498/22 e C‑500/22, legalmente acquisiti, ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 della Carta, occorre esaminare se la protezione garantita da tale articolo sia ad essi applicabile.

115. La Corte si è già pronunciata sulla compatibilità con l’articolo 17 della Carta del provvedimento di risanamento del BES adottato ai sensi della normativa oggetto del procedimento principale, vale a dire il trasferimento parziale di elementi dell’attivo e del passivo a una banca ponte creata ex novo, dichiarando che tale provvedimento di risanamento doveva essere considerato come una regolamentazione dell’uso dei beni conforme a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, quali garantire la stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo complesso ed evitare un rischio sistemico (50).

116. Nel caso di specie, ad essere contestata non è tanto la compatibilità del provvedimento nazionale di creazione della banca ponte e di trasferimento delle attività in sé, quanto il fatto che, in forza del riconoscimento reciproco di un provvedimento di risanamento adottato in Portogallo, è stata resa applicabile in Spagna l’imputazione al passivo della banca in dissesto, da un lato, dell’obbligo di restituzione degli interessi percepiti in applicazione di una clausola «di tasso minimo» contenuta in un mutuo ipotecario (causa C‑498/22) e, dall’altro, degli obblighi e delle responsabilità legate a un’obbligazione prioritaria (causa C‑500/22).

117. Tuttavia, ritengo che possa essere seguito il medesimo ragionamento. Così, in realtà, il meccanismo di riconoscimento reciproco non incide sull’asserita violazione del diritto di proprietà. Inoltre, la decisione di non trasferire tali crediti al passivo della banca ponte equivale non a una privazione del diritto di proprietà (posto che la perdita di valore di detti asseriti crediti nei confronti del BES deriva dal dissesto di quest’ultimo e non dal provvedimento di risanamento), ma a una regolamentazione del suo uso (51).

118. In definitiva, occorre esaminare se detta regolamentazione sia intervenuta nei limiti imposti dall’interesse generale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta.

119. Per quanto attiene all’obbligo di restituzione degli interessi, da un lato, il provvedimento di risanamento che implica tale restrizione al diritto di proprietà è stato adottato conformemente alla legge portoghese e risponde al medesimo interesse generale che ha portato al provvedimento di creazione di una banca ponte, la quale ha senso unicamente se interviene una separazione tra le passività e le attività della banca in dissesto per consentire di mantenere la stabilità del sistema finanziario e di evitare un rischio sistemico. Pertanto, non mi sembra che, nell’ambito del potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri, il provvedimento di risanamento oltrepassi i limiti imposti dall’interesse generale. Per quanto attiene all’obbligazione prioritaria, dall’altro, può essere qui ripresa l’analisi compiuta dalla Corte nella sentenza BPC Lux 2 e a. con riferimento agli obbligazionisti (52).

120. Pertanto, l’argomento relativo alla violazione del diritto di proprietà deve essere respinto nei confronti di tutti i creditori.

2.      Sulla compatibilità con il principio della certezza del diritto

121. Per quanto attiene alla compatibilità con il principio della certezza del diritto, al paragrafo 91 delle presenti conclusioni ho ricordato il contenuto che la Corte gli riconosce. Inoltre, la Corte ha già precisato che il principio della certezza del diritto si impone con particolare rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie (53).

122. Tuttavia, ritengo che la logica stessa del provvedimento di risanamento consistente nella creazione di una banca ponte imponga di procedere a una separazione tra le attività e le passività trasferite alla nuova struttura. Infatti, i provvedimenti di risanamento definiti dall’articolo 2, settimo trattino, della direttiva 2001/24 sono quelli destinati a salvaguardare o a risanare la situazione finanziaria di un ente creditizio e che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una riduzione dei crediti.

123. Nel caso di specie, la competente autorità portoghese ha scelto di non trasferire determinate obbligazioni (causa C‑500/22) e determinate alee giuridiche (cause C‑498/22 e C‑499/22). È vero che essa ha compiuto un ragionamento di carattere contabile e non giuridico, ma ciò era consentito dalla normativa nazionale che permette addirittura un «ritrasferimento» delle passività al BES, operazione questa ammessa dalla Corte (54).

3.      Sulla compatibilità con il principio della protezione dei consumatori e con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13

124. Per quanto attiene alla compatibilità con il principio della protezione dei consumatori quale previsto all’articolo 38 della Carta (cause C‑498/22 e C‑499/22) e con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (causa C‑498/22), ritengo che la ricevibilità della questione nella causa C‑499/22, vertente sulla sola applicazione dell’articolo 38 della Carta, non sollevi particolari difficoltà. Infatti, come illustrato al paragrafo 83 delle presenti conclusioni, i ricorrenti nel procedimento principale si trovano in una situazione che ricade nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione a partire dal momento in cui, nell’ambito di un procedimento giudiziario, sono loro opposti gli effetti del riconoscimento reciproco del provvedimento di risanamento adottato in Portogallo.

125. Nel merito, il ricorrente nel procedimento principale nella causa C‑498/22 si fonda sulla giurisprudenza della Corte che ha rimesso in discussione la sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 9 maggio 2013, la quale, tenendo conto delle difficoltà del settore bancario, aveva limitato nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione giudiziale del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista circoscrivendoli alle somme indebitamente versate in applicazione di tale clausola successivamente alla pronuncia della decisione che aveva giudizialmente sancito tale carattere abusivo (55). Infatti, nella sentenza Gutiérrez Naranjo e a., la Corte ha dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta a una siffatta giurisprudenza nazionale (56).

126. Occorre osservare che, in detta sentenza, conformemente all’articolo 38 della Carta che enuncia un principio di protezione dei consumatori, la Corte ha riconosciuto come, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico rappresentato dalla tutela dei consumatori, la direttiva 93/13 imponga agli Stati membri di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori (57). Tuttavia, nella suddetta sentenza la Corte ha parimenti ricordato che la tutela del consumatore non rivestiva un carattere assoluto (58).

127. Orbene, la Corte ha altresì sottolineato che gli obiettivi consistenti nell’assicurare la stabilità del sistema bancario e finanziario, nonché nell’evitare un rischio sistemico, costituiscono obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (59). Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, sebbene vi sia un evidente interesse pubblico a garantire, in tutta l’Unione, una tutela degli investitori forte e coerente, tale interesse non può essere ritenuto prevalente, in ogni circostanza, rispetto all’interesse pubblico a garantire la stabilità del sistema finanziario (60).

128. Pertanto, occorre valutare in che misura l’interesse generale consistente nel garantire la stabilità del sistema finanziario possa o meno ostare alla protezione del consumatore in casi come quelli sottoposti dal giudice del rinvio.

129. In primo luogo, i ricorrenti nel procedimento principale e il giudice del rinvio sostengono che, posto che il Tribunal Supremo (Corte suprema) si è basato sulle difficoltà finanziarie delle banche per limitare nel tempo gli effetti restitutori, nel far prevalere la protezione del consumatore la Corte ha, implicitamente ma necessariamente, tenuto conto, nella sentenza Gutiérrez Naranjo e a., dell’impatto finanziario sul sistema bancario.

130. Tuttavia, non posso seguire questo ragionamento poiché, nelle cause oggetto dei procedimenti principali, le difficoltà si sono concretizzate sotto forma di un provvedimento di risanamento il cui riconoscimento reciproco negli altri Stati membri è avvenuto in forza del diritto dell’Unione e occorre, di conseguenza, compiere una valutazione ex novo.

131. Mi sembra, in secondo luogo, che le fattispecie controverse nei procedimenti principali si differenzino nettamente da quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza Gutiérrez Naranjo e a., dal momento che quest’ultima riguardava la protezione di un solo consumatore. Infatti, nell’ambito delle presenti cause, il provvedimento di risanamento è stato adottato per consentire di garantire la stabilità del sistema finanziario e, quindi, in definitiva, la protezione sistemica della totalità degli altri consumatori, clienti della banca e, più in generale, del sistema bancario.

132. In terzo luogo, la protezione del consumatore non si spinge al punto di garantirgli il rimborso degli interessi passivi in eccesso in caso di fallimento della banca debitrice, aspetto questo diverso da quello legato alla limitazione nel tempo degli effetti restitutori.

133. In conclusione, ritengo che, nel caso di specie, la protezione dei consumatori non possa prevalere sull’interesse generale consistente nel garantire la stabilità del sistema finanziario.

134. Inoltre, nelle sue osservazioni la Commissione ha rilevato che il credito vantato dal ricorrente nel procedimento principale nella causa C‑498/22 a titolo di interessi in eccesso potrebbe essere posto in compensazione con l’importo delle rate mensili che egli continua a versare al Novo Banco Spagna in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2001/24, ai sensi del quale l’adozione di un provvedimento di risanamento non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell’ente creditizio, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito dell’ente creditizio. Tuttavia, tale disposizione non mi sembra applicabile nel caso di specie poiché, da un lato, alla data di adozione del provvedimento di risanamento, il credito a titolo di interessi in eccesso non sussisteva, posto che la sentenza Gutiérrez Naranjo e a. non era stata ancora pronunciata e, dall’altro, il debitore del credito a titolo di interessi maturati, non trasferito al Novo Banco Spagna, non coincide con il creditore delle rate mensili.

135. Alla luce di questi elementi, propongo alla Corte di rispondere dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce degli articoli 17 e 38 della Carta e del principio generale della certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che non ostano al riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione della competente autorità amministrativa dello Stato membro d’origine che preveda, quale provvedimento di risanamento, la creazione di una banca ponte e il mantenimento nel passivo della banca in dissesto dell’obbligo di rimborsare gli interessi riscossi in applicazione di una clausola abusiva o di versare le somme dovute a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale.

V.      Conclusione

136. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) come segue:

1)      L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, letti alla luce dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano, in mancanza della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 1, della suddetta direttiva, al riconoscimento, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, degli effetti di un provvedimento di risanamento che ha comportato la creazione di una banca ponte, con trasferimento parziale di obblighi e responsabilità, prima della proposizione di un’azione giudiziaria volta ad ottenere il riconoscimento e il pagamento di un credito inizialmente detenuto nei confronti dell’istituto bancario oggetto del succitato provvedimento di risanamento, a condizione che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

2)      L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, letto alla luce l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e del principio generale della certezza del diritto,

deve essere interpretato nel senso che:

singoli non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento nei confronti di una banca ponte, organismo di diritto privato non dotato di prerogative che esorbitano dal diritto comune, creata nell’ambito di un provvedimento di risanamento di una banca di cui essi erano inizialmente clienti, per azionare la responsabilità di detta banca ponte per obbligazioni precontrattuali e contrattuali connesse ai contratti conclusi con la banca oggetto del provvedimento di risanamento.

3)      L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce degli articoli 17 e 38 della Carta dei diritti fondamentali e del principio generale della certezza del diritto,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano al riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione della competente autorità amministrativa dello Stato membro d’origine che preveda, quale provvedimento di risanamento, la creazione di una banca ponte e il mantenimento nel passivo della banca in dissesto dell’obbligo di rimborsare gli interessi riscossi in applicazione di una clausola abusiva o di versare le somme dovute a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2001, L 125, pag. 15.


3      GU 1993, L 95, pag. 29.


4      In prosieguo: la «Carta».


5      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU 2000, L 126, pag. 1).


6      In prosieguo: la «GU».


7      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).


8      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU 2004, L 390, pag. 38).


9      BOE n. 97, del 23 aprile 2005, pag. 13912.


10      Diário da República, Supplemento 1, 1ª serie, n. 30, del 10 febbraio 2012.


11      Il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a. (C‑504/19; in prosieguo: la «sentenza Banco de Portugal e a.», EU:C:2021:335).


12      Il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15; in prosieguo: la «sentenza Gutiérrez Naranjo e a.», EU:C:2016:980), in cui la Corte avrebbe dichiarato contraria all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 una giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema), la quale limitava gli effetti restitutori dell’annullamento di clausole «di tasso minimo» nei contratti conclusi da un professionista con un consumatore per garantire la stabilità del sistema finanziario spagnolo che attraversava, in quel momento, una grave crisi.


13      V. paragrafi da 34 a 40 delle presenti conclusioni.


14      V. paragrafi da 34 a 37 delle presenti conclusioni per la giustificazione della prima questione pregiudiziale.


15      V. articolo 145 N del regime generale degli enti creditizi e delle società finanziarie.


16      V. considerando 4 e 16 della direttiva 2001/24, nonché sentenza del 24 ottobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, punto 49), e sentenza Banco de Portugal e a. (punto 33).


17      V. articolo 32 della direttiva 2001/24.


18      V. articoli da 20 a 27 della direttiva 2001/24.


19      V. articolo 32 della direttiva 2001/24 e sentenza Banco de Portugal e a.


20      V. considerando 6 della direttiva 2001/24.


21      V. sentenze del 14 gennaio 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, punto 62 e giurisprudenza citata), e del 20 settembre 2018, Rudigier (C‑518/17, EU:C:2018:757, punto 61 e giurisprudenza citata).


22      Proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi [COM(85) 788 def.].


23      Essi si sono richiamati, a tal proposito, alla sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570, punti 68 e 69).


24      V. paragrafi 78 e 79 delle presenti conclusioni.


25      V. sentenza Banco de Portugal e a. (punto 57 e giurisprudenza citata).


26      V. articolo 19 della legge 6/2005 sul risanamento e la liquidazione degli enti creditizi.


27      V. sentenza Banco de Portugal e a. (punto 53).


28      V. sentenza Banco de Portugal e a. (punto 61 e giurisprudenza citata).


29      V. sentenza Banco de Portugal e a. (punto 66 e dispositivo).


30      V. sentenza Banco de Portugal e a. (punto 51 e giurisprudenza citata)


31      V. sentenze del 7 giugno 2005, VEMW e a. (C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 73 e giurisprudenza citata), e del 14 marzo 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle (C‑545/11, EU:C:2013:169, punto 23 e giurisprudenza citata).


32      V. sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a. (C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 178 e giurisprudenza citata).


33      V. sentenza dell’11 luglio 2002, Marks & Spencer (C‑62/00, EU:C:2002:435, punto 44 e giurisprudenza citata).


34      V. sentenze del 22 settembre 2022, Admiral Gaming Network e a. (da C‑475/20 a C‑482/20, EU:C:2022:714, punto 62), e del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899, punto 39 e giurisprudenza citata).


35      V. sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), per un’agenzia per il finanziamento degli investimenti rurali e un’agenzia per i pagamenti e gli interventi in agricoltura.


36      V. sentenza del 21 febbraio 2018, Kreuzmayr (C‑628/16, EU:C:2018:84, punto 47).


37      C‑504/19, EU:C:2020:943, paragrafo 82.


38      V. sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570, punti 68 e 69).


39      V. sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570, punti 40 e 80).


40      V. sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a. (C‑83/20; in prosieguo: la «sentenza BPC Lux 2 e a.», EU:C:2022:346).


41      Firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU».


42      V. sentenza BPC Lux 2 e a. (punto 37 e giurisprudenza citata).


43      V. sentenza BPC Lux 2 e a. (punto 39 e giurisprudenza citata).


44      V. sentenza BPC Lux 2 e a. (punti 40 e 41 e giurisprudenza citata).


45      V. sentenza Gutiérrez Naranjo e a.


46      V. Corte EDU, 2 maggio 2013, Panteliou‑Darne e Blantzouka c. Grecia, (CE:ECHR:2013:0502JUD002514308, § 28 e giurisprudenza citata).


47      V. Corte EDU, 6 ottobre 2005, Draon c. Francia (CE:ECHR:2005:1006JUD000151303, § 65 e giurisprudenza citata).


48      V. Corte EDU, 6 ottobre 2005, Draon c. Francia (CE:ECHR:2005:1006JUD000151303, § 68 e giurisprudenza citata).


49      V. decisione sulla ricevibilità della Corte EDU, 19 ottobre 2004, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France c. Francia (CE:ECHR:2004:1019DEC005886700).


50      V. sentenza BPC Lux 2 e a. (punti da 44 a 55 e giurisprudenza citata).


51      V. sentenza BPC Lux 2 e a. (punto 48).


52      V. punti da 50 a 57 di detta sentenza.


53      V. sentenza Banco de Portugal e a. (punto 52 e giurisprudenza citata).


54      V. sentenza Banco de Portugal e a. (punto 61 e giurisprudenza citata).


55      V. sentenza Gutiérrez Naranjo e a. (punto 46).


56      V. sentenza Gutiérrez Naranjo e a. (punto 75 e dispositivo).


57      V. sentenza Gutiérrez Naranjo e a. (punto 56 e giurisprudenza citata).


58      V. sentenza Gutiérrez Naranjo e a. (punto 68).


59      V. sentenza del 5 maggio 2022, Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular) (C‑410/20, EU:C:2022:351, punto 36 e giurisprudenza citata).


60      V. sentenze del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 91), riguardante gli investitori, e dell’8 novembre 2016, Dowling e a. (C‑41/15, EU:C:2016:836, punto 54), riguardante gli azionisti e i creditori.