Language of document : ECLI:EU:C:2024:267

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate il 21 marzo 2024 (1)

Causa C224/23 P

Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (PBL),

Issam Abdelmouine

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Presunto aiuto in favore del Paris Saint‑German FC – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera h) – Articolo 24, paragrafo 2 – Nozione di “interessato” –Portata della nozione di “interesse” di una persona, impresa o associazione d’imprese – Necessità di un nesso causale tra gli interessi di tali soggetti e la concessione dell’aiuto»






I.      Introduzione

1.        Il sig. Issaam Abdelmouine è un fiero tifoso del FC Barcelona e «socio» (membro) di tale club calcistico. Unitamente alla Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (in prosieguo: la «PBL»), un’associazione francese di tifosi del FC Barcelona, egli ha presentato una denuncia alla Commissione per segnalare un aiuto di Stato illegale da parte della Francia realizzato sotto forma di mancata applicazione di talune norme sul fair play finanziario dell’Unione delle federazioni calcistiche europee (in prosieguo: l’«UEFA»). Tale mancata applicazione avrebbe consentito al Paris Saint‑Germain FC di ingaggiare il calciatore Lionel Messi dal FC Barcelona.

2.        La Commissione ha risposto a detta denuncia con una lettera nella quale ha spiegato che tale missiva non poteva essere considerata una «denuncia formale» (2), in quanto il sig. Abdelmouine era privo della qualità di «interessato» ai sensi del regolamento di procedura (3).

3.        Con sentenza dell’8 febbraio 2023, PBL e WA/Commissione (T‑538/21, non pubblicata, EU:T:2023:53) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), risultante dal procedimento di annullamento avviato nei confronti di detta lettera, il Tribunale ha confermato la posizione della Commissione secondo cui il sig. Abdelmouine non poteva essere riconosciuto quale «interessato» ai sensi del regolamento di procedura.

4.        Nella presente impugnazione, la Corte di giustizia è chiamata a chiarire i requisiti sottesi alla nozione di «interessato» ai fini del procedimento in materia di denunce riguardanti gli aiuti di Stato.

II.    Antefatti della causa

A.      Denuncia alla Commissione e lettera controversa

5.        I fatti e il contesto giuridico rilevanti per la presente impugnazione possono essere riassunti nei termini seguenti.

6.        L’8 agosto 2021 il FC Barcelona ha annunciato il trasferimento del sig. Lionel Messi verso il Paris Saint‑Germain FC.

7.        Lo stesso giorno, il sig. Abdelmouine ha segnalato alla Commissione l’esistenza di un presunto aiuto di Stato illegale al Paris Saint‑Germain FC da parte della Ligue de Football Professionnel (Lega calcio professionistico francese) e della sua autorità amministrativa di vigilanza, sotto forma di sospensione temporanea dell’applicazione da parte della Fédération Française de Football (Federazione francese del gioco del calcio) del regolamento dell’UEFA sulle licenze per club e sul fair play finanziario (4).

8.        Secondo il sig. Abdelmouine, tale decisione di non applicazione avrebbe comportato una distorsione delle norme applicate dagli enti di calcio professionistico in Spagna e in Francia, che avrebbe pregiudicato la concorrenza e consentito al Paris Saint‑Germain FC di ingaggiare il sig. Lionel Messi.

9.        Con lettera del 1° settembre 2021, la Commissione ha risposto alla denuncia del sig. Abdelmouine (in prosieguo: la «decisione impugnata») (5).

10.      Nella parte pertinente, la decisione impugnata riporta quanto segue:

«Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del [regolamento di procedura], possono essere presentate denunce formali solo dagli interessati. Gli interessati sono qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali (...).

Lei ha presentato la denuncia in nome di un membro (socio) del [FC Barcelona]. Un membro non è né un concorrente del Paris Saint‑Germain FC né un’organizzazione professionale. Sebbene la definizione di “interessato” non sia limitata ai soli concorrenti del beneficiario dell’aiuto, gli interessi meramente generali o indiretti di una persona riguardo a una misura non consentono di qualificare detta persona come interessato, in quanto tali elementi non rivelano alcun reale impatto sulla sua situazione. Ad esempio, la qualità di azionista di una società concorrente di un beneficiario di un aiuto non conferisce a detta persona un interesse proprio e distinto da quello della società di cui trattasi. L’azionista può tutelare i propri interessi in relazione a tale misura solo esercitando i suoi diritti di socio di detta impresa, la quale può avere a sua volta il diritto di presentare una denuncia. La qualità di interessato non si estende a tutte le persone che possono essere lese da una diminuzione del risultato netto annuo di un’impresa. Sotto questo profilo, la situazione dei membri (“socios”) del [FC Barcelona], che è organizzato come associazione senza scopo di lucro, è analoga a quella degli azionisti di una società, in quanto essi potrebbero far valere solo un interesse indiretto riguardo alla misura in questione, tramite il [FC Barcelona].

Dal momento che Lei non è quindi qualificabile come interessato, la Sua comunicazione non può essere considerata una denuncia formale ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del [regolamento di procedura]».

B.      Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11.      Con atto introduttivo del 2 settembre 2021, la PBL e il sig. Abdelmouine (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti») hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

12.      Con tale ricorso le suddette parti chiedevano l’annullamento della decisione impugnata e che fosse ingiunto alla Commissione, tra l’altro, di avviare un’indagine nei confronti della Francia per un aiuto di Stato illegale al Paris Saint‑Germain FC nell’ambito delle competizioni nazionali ed europee (6).

13.      Il motivo unico di ricorso dedotto in primo grado riguardava la violazione dell’articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura. Con detto motivo i ricorrenti sostenevano inoltre che la Commissione aveva erroneamente equiparato la qualità di azionista a quella di «socio» giungendo così a un’interpretazione errata della nozione di «interessato» (7).

14.      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha, in primo luogo, dichiarato il ricorso di annullamento irricevibile nella parte in cui era stato proposto dalla PBL, in quanto non era dimostrato che la denuncia fosse stata presentata anche in nome di tale parte (8).

15.      In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato i quattro tipi di interesse fatti valere dal sig. Abdelmouine, vale a dire (i) l’interesse patrimoniale diretto in relazione alla situazione finanziaria del FC Barcelona; (ii) l’interesse basato sui valori del calcio e sulla difesa dello sport; (iii) la conseguenza della distorsione della concorrenza sulla forma di organizzazione del FC Barcelona, e (iv) l’interesse a conservare i diritti dei «socios» in caso di modifica dello statuto o della struttura del FC Barcelona.

16.      Il Tribunale ha concluso che nessuno degli interessi fatti valere dal sig. Abdelmouine a sostegno della sua qualità di «interessato» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura poteva condurre all’annullamento della decisione impugnata (9).

17.      In terzo luogo, il Tribunale ha dichiarato inconferente l’argomento del sig. Abdelmouine secondo cui la sua qualità di «socio» non poteva essere equiparata a quella di un’azionista di una società. Esso ha spiegato che l’analogia stabilita dalla Commissione nella decisione impugnata era accessoria alla sua dichiarazione secondo cui il sig. Abdelmouine non configurava un «interessato» (10).

18.      Sulla base di tali conclusioni, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento e ha condannato i ricorrenti alle spese.

III. Procedimento dinanzi alla Corte

19.      Con impugnazione proposta l’11 aprile 2023, i ricorrenti chiedono alla Corte di annullare integralmente la sentenza impugnata e di accogliere le conclusioni presentate in primo grado, nella loro versione definitiva.

20.      Nella sua comparsa di risposta depositata il 14 luglio 2023, la Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare i ricorrenti alle spese.

IV.    Analisi

21.      Con la decisione impugnata, la Commissione ha informato il sig. Abdelmouine che la sua denuncia non poteva essere considerata una denuncia «formale» ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Secondo la Commissione, ciò era dovuto al fatto che il sig. Abdelmouine era privo della qualità di «interessato», quale risulta dall’articolo 1, lettera h), di detto regolamento. Tuttavia, la decisione impugnata spiega altresì che le informazioni fornite dal sig. Abdelmouine sarebbero state registrate come «informazioni generali di mercato» (11).

22.      La Commissione non ha spiegato quali conseguenze deriverebbero dal rifiuto di considerare la comunicazione del sig. Abdelmouine come una denuncia «formale», bensì come «informazioni generali di mercato». Inoltre, la decisione impugnata non contiene alcuna dichiarazione sulla questione se la Commissione ritenga che sussista un aiuto di Stato (illegale), o se essa intenda avviare il procedimento d’indagine formale.

23.      Con la loro azione di annullamento, i ricorrenti contestano quindi essenzialmente il rifiuto della Commissione di qualificare il sig. Abdelmouine come «interessato».

24.      A mio avviso, tale contestazione apre due questioni. In primo luogo, quali conseguenze comporti detto rifiuto per il sig. Abdelmouine. In secondo luogo, se la qualità di «interessato» sia stata negata ingiustamente al sig. Abdelmouine.

25.      Tratterò tali questioni in ordine successivo. A tal fine, anzitutto illustrerò brevemente i diritti procedurali attribuiti agli «interessati» e quelli conferiti ai soggetti che non rivestono tale qualità (A). Esaminerò poi i presupposti per ottenere la qualità di «interessat[o]», quale risulta dall’articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura (B). Da ultimo, valuterò se il Tribunale sia incorso in un errore nel negare al sig. Abdelmouine la qualità di «interessato» (C).

A.      Diritti procedurali degli «interessati» e di altri soggetti

26.      L’obbligo della Commissione di svolgere indagini sugli aiuti che possono compromettere una concorrenza effettiva e leale tra imprese (e tra Stati membri) nel mercato interno deriva direttamente dai Trattati.

27.      Pertanto, ogniqualvolta la Commissione riceve informazioni che segnalano una potenziale violazione dell’articolo 107 TFUE, essa è tenuta, in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ad esaminare tali informazioni e a decidere se esse richiedano ulteriori azioni, compreso l’avvio della procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (12).

28.      Tale obbligo sorge a prescindere dalla circostanza che a portare all’attenzione della Commissione determinate informazioni sia la vittima di una distorsione della concorrenza nel mercato interno, oppure un soggetto che possa essere considerato come avente un interesse più «comune» o «generale» in relazione alla concessione di un presunto aiuto illegale.

29.      Nel contempo, l’articolo 108 TFUE attribuisce alla Commissione la competenza esclusiva a vigilare sulla corretta applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e prevede che essa svolga tale funzione «con gli Stati membri».

30.      Ciò ha indotto la Corte a concludere che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato riguarda principalmente soltanto la Commissione e gli Stati membri: un’indagine sulla concessione di un aiuto viene avviata nei confronti dello Stato ed è rivolta ad esso, e non nei confronti del beneficiario di tale aiuto o di altre parti lese da quest’ultimo (13).

31.      Pertanto, in linea di principio, i terzi sono esclusi dal procedimento in materia di aiuti di Stato, in particolare dalla sua fase preliminare, prima che venga deciso se occorra avviare un’indagine ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

32.      Tale esclusione implica che né il beneficiario di una misura di aiuto né qualsiasi altro soggetto leso dalla stessa possono essere considerati titolari di un ruolo particolare nella fase preliminare del procedimento di controllo degli aiuti ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (14).

33.      I terzi sono stati considerati titolari di determinati diritti procedurali solo a livello del procedimento d’indagine formale, avviato sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Dal momento che tale fase del procedimento è «diretta a consentire alla Commissione di aver un’informazione completa su tutti i dati della pratica», detta istituzione è tenuta a dare a qualsiasi «interessato» la possibilità di presentarle osservazioni (15).

34.      Tuttavia, nonostante l’obbligo della Commissione, fondato sul Trattato, di svolgere indagini su ogni possibile caso di aiuto illegale, nella fase preliminare non esistevano diritti procedurali degli interessati.

35.      Solo nel 1998, dopo la sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, sono stati riconosciuti per la prima volta ai terzi alcuni diritti procedurali al di fuori dell’ambito del procedimento d’indagine formale (16).

36.      Tale sentenza ha inoltre svolto il ruolo di iniziativa, durante la procedura legislativa alla base del regolamento n. 659/1999 (17) (il predecessore del regolamento di procedura) (18), per attribuire ufficialmente a tali soggetti lo specifico diritto di presentare una denuncia alla Commissione per «informar[la] di ogni presunto aiuto illegale» (19).

37.      Tale diritto di denuncia è accompagnato da taluni diritti procedurali riconosciuti dal regolamento di procedura nella fase preliminare del procedimento.

38.      Ad esempio, l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura prevede che, ove venga presentata una denuncia, la Commissione debba comunicare con il denunciante. Tale obbligo implica che la Commissione, qualora ritenga, sulla base delle informazioni fornite nella denuncia, che non vi siano motivi prima facie sufficienti per avviare il procedimento d’indagine formale, è tenuta ad informare l’interessato di questa decisione. Dopo avere comunicato la propria posizione, la Commissione deve inoltre concedere all’interessato il tempo necessario per replicare ed eventualmente fornire ulteriori informazioni. Infine, la Commissione è tenuta a trasmettere alla «parte interessata» una copia della decisione adottata su un caso riguardante l’oggetto della denuncia.

39.      Tali diritti sono stati ulteriormente rafforzati dalla giurisprudenza.

40.      In tal senso, specialmente nel caso in cui la Commissione decida di non avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto ritiene che la misura che ha dato origine alla denuncia non costituisca un aiuto incompatibile con il mercato interno, o in quanto detto aiuto è considerato giustificato, è stata riconosciuta al denunciante la legittimazione ad impugnare la conseguente decisione sulla base dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. La Corte ha considerato che la possibilità di esperire ricorso sia giustificata dai diritti procedurali di cui un terzo godrebbe se fosse stato avviato il procedimento formale (20).

41.      Il regolamento di procedura offre quindi ai terzi una via procedurale per interagire, almeno in una certa misura, con la Commissione prima dell’avvio del procedimento formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (21).

42.      Tuttavia, il regolamento di procedura non conferisce diritti procedurali ai terzi che trasmettono alla Commissione informazioni relative a presunti aiuti di Stato. Piuttosto, il regolamento di procedura distingue intrinsecamente tra «interessati» e (quelli che chiamerò) «altri informatori».

43.      Secondo l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte. Per contro, il secondo comma di tale disposizione prevede che la Commissione esamina senza indebito ritardo la denuncia presentata da «una parte interessata», se tale denunciata è stata presentata conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura (22).

44.      L’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura riserva il diritto di denuncia agli «interessati».

45.      In particolare, detta disposizione prevede che «[o]gni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, la parte interessata compila un modulo, in un formato stabilito con le disposizioni di attuazione (...), e fornisce le informazioni obbligatorie ivi richieste» (23).

46.      L’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura prevede quindi due requisiti pratici per la presentazione di una denuncia alla Commissione: (i) la necessità di essere qualificabile come «parte interessata», e (ii) la necessità di compilare un modulo standard e di fornire talune informazioni per dimostrare l’esistenza «prima facie» di un aiuto illegale o l’attuazione abusiva di aiuti (24).

47.      Pertanto, la nozione di «interessato» conferisce a questo tipo di informatore taluni diritti procedurali di cui non godono gli «altri informatori».

48.      Il risultato è il seguente: negando al sig. Abdelmouine la qualità di «interessato» ai sensi del regolamento di procedura, la Commissione ha anche privato tale parte dei diritti procedurali previsti da detto regolamento, anche se ciò non la esime dal suo obbligo di esaminare le informazioni fornite in merito al presunto aiuto di Stato.

B.      Chi sono gli interessati?

49.      La definizione di «interessati» è data dall’articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura.

50.      Tale disposizione, che mantiene la formulazione del regolamento n. 659/1999, codifica la giurisprudenza della Corte sulla nozione di «interessato», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (25).

51.      Essa enuncia che gli «interessati» sono «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

52.      La Corte ha riconosciuto che, mentre tale definizione include certamente le imprese concorrenti del beneficiario dell’aiuto (26), la sua formulazione è tale da poter comprendere «un insieme indeterminato di destinatari» (27).

53.      Il criterio qualificante che circoscrive tale elenco teoricamente aperto di persone è la questione se i loro «interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti» (28).

54.      Dal momento che la presente causa riguarda un soggetto che non è un’impresa concorrente di quella alla quale sarebbe stato concesso il presunto aiuto, ciò che rileva per rispondere alla questione se il sig. Abdelmouine possieda la qualità di «interessato» è il significato delle nozioni di «interesse» e di «leso» di cui all’articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura.

1.      Una questione di interesse

55.      Quali interessi possono rendere una persona fisica o giuridica un «interessato»? Il regolamento di procedura nulla dice al riguardo.

56.      In un filone giurisprudenziale, il Tribunale ha assunto la posizione secondo cui la qualità di «interessato» non può essere riconosciuta a un soggetto che abbia un «interesse meramente generale o indiretto» nei confronti di una specifica misura di aiuto (29). Tale filone giurisprudenziale non spiega cosa debba intendersi per interessi «meramente generali». Tuttavia, esso sembra ispirarsi alla giurisprudenza relativa all’interesse diretto e individuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (30). A mio avviso, ciò non è corretto.

57.      La nozione di «interesse», nella misura in cui si collega alla qualità di «interessato» nel procedimento in materia di aiuti di Stato, è indipendente dall’idoneità di tale soggetto a contestare una decisione della Commissione, che esso acquisisce nell’ambito del procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Per essere legittimato ad impugnare una decisione siffatta, l’«interessato» deve dimostrare di avere un interesse diretto e individuale – tale capacità non deriva direttamente dal fatto di essere considerato come un «interessato» ai sensi del regolamento di procedura (31).

58.      L’interesse diretto e individuale si presume solo se l’interessato intende impugnare una decisione di non avviare il procedimento formale (v. paragrafo 40 delle presenti conclusioni).

59.      In un altro filone giurisprudenziale, tuttavia, il Tribunale non subordina la qualità di «interessato» all’esistenza di un particolare interesse di carattere personale, in contrapposizione ad uno di carattere generale (32).

60.      Ritengo che tale approccio sia più coerente con lo scopo della qualità di «interessato» nel procedimento in materia di aiuti di Stato.

61.      Il procedimento di denuncia rappresenta, come indica lo stesso regolamento di procedura, «una fondamentale fonte di informazione per rilevare le violazioni alla normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato» (33).

62.      A tal riguardo, non dovrebbe rilevare quale tipo di interesse soggettivo abbia indotto un denunciante a rivolgersi alla Commissione asserendo l’esistenza di un aiuto illegale (34).

63.      Le informazioni che la Commissione riceve dagli interessati le consentono eventualmente di rilevare una misura di aiuto e di esaminare se essa provochi effetti pregiudizievoli sul mercato interno. Pertanto, anche se gli interessi di un denunciante non coincidono con quelli, ad esempio, del beneficiario dell’aiuto, o non sono affatto interessi economici, ciò che rileva è l’interesse pubblico, condiviso da tutti i soggetti di diritto dell’Unione, e la cui custodia è affidata alla Commissione, a vietare qualsiasi aiuto che non sia conforme alle condizioni di concorrenza nel mercato interno.

64.      Tale approccio aperto alla portata della nozione di «interessi» contemplati dal regolamento di procedura si riflette, in particolare, nella sentenza della Corte nella causa Ja zum Nürburgring/Commissione (35).

65.      In detta sentenza, la Corte ha spiegato che l’interesse di «un’associazione che difende gli interessi dell’insieme dello sport automobilistico tedesco in relazione al circuito del Nürburgring, (...) il [cui] obiettivo principale è quello di garantire la gestione di tale circuito in condizioni economiche incentrate sull’interesse generale che garantisce l’accesso a quest’ultimo anche agli sportivi amatori» (36), è sufficiente a soddisfare il criterio dell’«interesse».

66.      Pertanto, non vi è motivo di ritenere che l’interesse a mantenere un a determinata struttura organizzativa e funzionale per quanto riguarda le organizzazioni sportive, o anche l’interesse più ampio a garantire l’equità in uno specifico sport, non possa essere preso in considerazione come interesse sufficiente per riconoscere a un soggetto la qualità di «interessato», ai sensi del regolamento di procedura.

67.      Ne consegue che la questione relativa a quali interessi possano essere lesi è molto semplice: qualsiasi interesse può essere tutelato presentando una denuncia contro la concessione di un aiuto che può avere ripercussioni sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno.

68.      Tuttavia, dal momento che la qualità di «interessato» conferisce a un soggetto determinati diritti, e considerato che il regolamento di procedura non era inteso a concedere tali diritti a tutti, bensì mirava a limitarli a una determinata categoria di soggetti, la cerchia di persone che possono far valere tale qualità dev’essere necessariamente circoscritta.

69.      Come spiegherò, il vero elemento di filtro non è il tipo di interesse coinvolto, ma piuttosto il requisito che detto interesse venga leso. In altri termini, si tratta di stabilire se possa essere dimostrato un nesso di causalità tra le ripercussioni sull’interesse (o sugli interessi) della persona fisica o giuridica e la misura di aiuto in questione.

2.      Una questione di lesione

70.      L’articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura subordina la qualità di «interessato» alla possibilità che gli interessi di tale soggetto siano lesi dalla concessione dell’aiuto.

71.      Tradizionalmente, la giurisprudenza ha inteso tale presupposto nel senso che richiede che la misura di aiuto in questione possa «incidere concretamente» o avere «concrete ripercussioni» sulla situazione della persona fisica o giuridica di cui trattasi o su quella delle persone che essa rappresenta (37).

72.      A mio avviso, tali espressioni sono meri sinonimi del requisito di un nesso causale tra la misura di aiuto in questione e le ripercussioni asserite.

73.      L’impiego del termine «dalla» nell’articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura implica che la persona che intende rivendicare la qualità di «interessato» debba dimostrare che la ripercussione negativa sull’interesse in questione deriva sicuramente dalla specifica misura che essa contesta (38).

74.      Inoltre, dato l’uso [nella versione linguistica inglese] del condizionale «might» (potrebbero) nel testo di tale disposizione, la qualità di «interessato» non dipende dal fatto che gli interessi della persona siano effettivamente lesi, ma si estende anche a un effetto potenziale che può derivare dalla misura di aiuto in questione (39).

75.      In pratica, tuttavia, questo tipo di attribuzione potenziale può essere difficile da determinare con un grado di certezza. Molteplici misure (alcune delle quali normative) o effetti (derivanti da misure o atti a monte/a valle) possono risultare foriere di conseguenze negative per il soggetto in questione.

76.      In tali circostanze, suggerisco di integrare la suddetta attribuzione positiva con un criterio di attribuzione negativo.

77.      Ciò significa che la Commissione deve valutare se la misura contestata rimanga la fonte delle asserite ripercussioni negative, anche escludendo le ripercussioni che, in realtà, derivano da altre possibili fonti (40).

78.      A mio avviso, la giurisprudenza riconosce già (implicitamente) questo tipo di approccio (41).

79.      Ad esempio, nella sentenza Solar Ileias Bompaina/Commissione, la Corte ha constatato che un produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili, che era stato riconosciuto come danneggiato da una misura intesa a ridurre le tariffe di riacquisto per simili produttori (42), non poteva collegare in misura sufficiente tali effetti a presunti aiuti a fornitori di energia elettrica, i quali non erano colpiti da detta riduzione e pertanto beneficiavano asseritamente di una posizione concorrenziale più favorevole (43).

80.      Analogamente, nella recente ordinanza CAPA e a./Commissione, la Corte ha dovuto pronunciarsi sulle domande di una cooperativa di pescatori la quale sosteneva che gli aiuti a favore (della gestione) di parchi eolici in mare avessero l’effetto di danneggiare le attività di pesca dei suoi soci. Facendo propria la valutazione del Tribunale, la Corte di giustizia ha dichiarato che le (eventuali) asserite ripercussioni sulle attività di pesca della ricorrente (44) non erano imputabili all’aiuto in questione, bensì derivavano dalle decisioni adottate dalle autorità francesi per disciplinare la navigazione e la pesca nelle vicinanze dei siti di tali parchi eolici (45).

81.      Pertanto, ritengo che il diritto di presentare una denuncia, contenuto nell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura, così come i diritti procedurali che ne discendono, siano subordinati al requisito che l’aspirante denunciante dimostri che le ripercussioni (negative) fatte valere derivano dalla misura di aiuto in questione.

82.      Qualora ciò non possa essere dimostrato dalla persona fisica o giuridica di cui trattasi, tale soggetto non può neppure avvalersi della procedura e dei diritti conferiti dalla qualità di «interessato» e ad essa connessi, ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura.

C.      Lo status di ricorrente

83.      La competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è limitata alla soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (46).

84.      Nel caso di specie, la doglianza del sig. Abdelmouine è limitata alla conclusione della Commissione secondo la quale egli non costituisce una «parte interessata» ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura e non può quindi presentare una denuncia in forza di detto regolamento in relazione al presunto aiuto di Stato della Francia al Paris Saint‑Germain FC (47).

85.      La Commissione è incorsa in un errore di valutazione? In sintesi, la risposta a tale domanda è «no». Pertanto, ritengo che la sentenza del Tribunale non debba essere annullata.

86.      Tuttavia, sono dell’avviso che l’argomentazione alla base di tale sentenza debba essere sostituita, in parte, relativamente alla norma giuridica applicabile, al fine di rendere chiara l’apertura della giurisprudenza a qualsiasi tipo di interesse, circoscritta solo dalla necessità di un nesso causale tra le ripercussioni sugli interessi della persona fisica o giuridica e la misura di aiuto di cui trattasi.

87.      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i quattro elementi in base ai quali il sig. Abdelmouine aveva tentato di dimostrare la lesione dei suoi interessi da parte della presunta misura di aiuto in questione (48).

88.      Tali elementi sarebbero: (i) l’interesse patrimoniale diretto in relazione alla situazione finanziaria del FC Barcelona, che potrebbe comportare la responsabilità patrimoniale del sig. Abdelmouine e di altri «socios» in caso di fallimento del club (49); (ii) l’interesse basato sui valori del calcio e sulla difesa dello sport in quanto bene comune (50); (iii) la conseguenza diretta della distorsione della concorrenza sulla forma organizzativa del FC Barcelona, il diritto morale del sig. Abdelmouine in quanto «socio» e la creazione di un’incertezza giuridica per il medesimo e per altri «socios», che costituirebbe una restrizione della libertà di associazione (51); e (iv) l’interesse alla conservazione dei diritti dei «socios», che sarebbe minacciato in caso di modifica dello status o della struttura del FC Barcelona in società di capitali (52).

89.      Inoltre, il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui gli interessi del sig. Abdelmouine non potevano essere equiparati a quelli di un azionista, in quanto la parte pertinente della decisione impugnata costituiva una motivazione accessoria inidonea a modificare la conclusione principale secondo la quale egli non soddisfaceva i presupposti per ottenere la qualità di «interessato» (53).

90.      Sebbene il sig. Abdelmouine non richiami specificamente i punti pertinenti della sentenza impugnata (54), ritengo che egli contesti le conclusioni del Tribunale su tutti gli aspetti sopra menzionati.

91.      Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene in sostanza il sig. Abdelmouine, nella sentenza impugnata il Tribunale non ha escluso che, nella sua qualità di «socio», egli potesse far valere gli interessi riconosciutigli dallo statuto del FC Barcelona, o qualsiasi altro interesse da lui soggettivamente assunto (55).

92.      Come ho spiegato, qualsiasi interesse, individuale o generale, può rientrare nell’ambito della nozione di «interessato» se tale interesse può essere leso dalla concessione dell’aiuto. Ciò include il presunto interesse del sig. Abdelmouine, in quanto «socio», nelle politiche di trasferimento del FC Barcelona, nonché il suo interesse più generale alla parità delle condizioni di concorrenza nel calcio in generale.

93.      La questione è se il sig. Abdelmouine sia riuscito a dimostrare, sulla base delle prove prodotte dinanzi al Tribunale, che tali interessi potrebbero essere lesi dalla concessione del (presunto) aiuto in questione.

94.      Il Tribunale lo ha escluso. Nella sentenza impugnata, esso ha respinto le domande del sig. Abdelmouine in quanto irricevibili o infondate, atteso che il medesimo: (i) non era riuscito a dimostrare che le disposizioni pertinenti dello statuto del FC Barcelona gli conferissero i diritti che sarebbero stati lesi dalla concessione dell’aiuto (56); (ii) non era riuscito a dimostrare il nesso tra l’asserita lesione dei suoi interessi e la concessione dell’aiuto (57); e (iii) non aveva spiegato con sufficiente chiarezza in che modo i suoi presunti interessi fossero stati lesi (58).

95.      Dal momento che il sig. Abdelmouine non lamenta uno snaturamento delle prove in relazione a tali punti, questa conclusione non può essere riesaminata dalla Corte.

96.      Alla luce delle considerazioni che precedono, è irrilevante se la posizione del sig. Abdelmouine possa o meno essere equiparata a quella di un azionista di una società di capitali: quand’anche le sue censure nei confronti della sentenza impugnata fossero accolte su questo punto, esse non potrebbero renderlo un «interessato» ai sensi del regolamento di procedura (59).

97.      Pertanto, il Tribunale non è incorso in un errore nel concludere che il sig. Abdelmouine non è una «parte interessata» ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

98.      Suggerisco quindi alla Corte di respingere il terzo e il quarto motivo dell’impugnazione del sig. Abdelmouine in quanto infondati, confermare la sentenza impugnata e sostituire parzialmente la motivazione del Tribunale.

V.      Conclusione

99.      Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di respingere il terzo e il quarto motivo di impugnazione in quanto infondati.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Nozione che, sottolineo preliminarmente, non esiste nel regolamento di procedura.


3      Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9) (in prosieguo: il «regolamento di procedura»), articolo 1, lettera h).


4      Il regolamento dell’UEFA sulle licenze per club e sul fair play finanziario è disponibile all’indirizzo Internet https://documents.uefa.com/v/u/MFxeqLNKelkYyh5JSafuhg.


5      Tale atto è registrato come COMP.C.4/AH/mdr 2021(092342).


6      Sentenza impugnata, punto 7.


7      Sentenza impugnata, punto 19.


8      Sentenza impugnata, punti 17 e 18.


9      Sentenza impugnata, punti da 28 a 47.


10      Sentenza impugnata, punti da 51 a 53.


11      Tale espressione non è definita dal regolamento di procedura. Essa è però menzionata nel considerando 32 di detto regolamento per spiegare le conseguenze che derivano da comunicazioni non rispondenti alle condizioni indicate nel modulo di denuncia, vale a dire che dette informazioni «non dovrebbero necessariamente condurre ad indagini d’ufficio».


12      V., in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 62: in prosieguo: la «sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France») (che spiega che, sebbene la Commissione non sia tenuta ad avviare un dibattito con il denunciante, «questo rilievo non implica che la Commissione non abbia l’obbligo, se del caso, di istruire una denuncia andando al di là del semplice esame degli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante. Infatti, per applicare correttamente le norme fondamentali del Trattato relative agli aiuti di Stato, la Commissione è tenuta a procedere a un esame diligente ed imparziale della denuncia, il che può rendere necessario che essa proceda all’esame degli elementi che non siano stati espressamente menzionati dal denunciante»). In termini analoghi, v. anche conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Austria/Scheucher – Fleisch e a. (C‑47/10 P, EU:C:2011:373, paragrafo 120).


13      V., in tal senso, sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France e del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punti 81 e 83).


14      V., ad esempio, sentenze del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punto 83), e del 6 ottobre 2005, Scott/Commissione (C‑276/03 P, EU:C:2005:590, punto 33). E ciò nonostante il fatto che, come spiegato dall’avvocato generale Lenz nelle sue conclusioni nella causa Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1997:249, paragrafo 86), «il Trattato non vieta alla Commissione di sentire un interessato già nel contesto della fase preliminare della procedura ai sensi dell’art. 93, n. 3».


15      V. sentenza del 15 giugno 1993, Matra/Commissione (C‑225/91, EU:C:1993:239, punto 16). In termini analoghi, v., anche sentenza del 20 marzo 1984, Germania/Commissione (84/82, EU:C:1984:117, punti 11 e 13).


16      V. sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, punti da 45 a 48).


17      Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 659/1999»).


18      Come emerge dagli atti preparatori di detto regolamento, tale diritto non era stato inizialmente proposto dalla Commissione [v. proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (COM/98/73 def.) (GU 1998, C 116, pag. 13)]. È stato infatti il Comitato economico e sociale europeo a suggerire, con riferimento alla sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, che era auspicabile che fosse riconosciuto a talune parti il diritto di presentare una denuncia. V. parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE» (GU 1998, C 284, pag. 10, punto 4.3.1).


19      V. articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, che consentiva a «[o]gni parte interessata [di] informare la Commissione di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attuazione abusiva di aiuti».


20      V., in particolare, sentenze del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 36 e giurisprudenza ivi citata), e del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a. (C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).


21      Ciò detto, lo status procedurale dei terzi nel procedimento in materia di aiuti di Stato è ancora diverso dallo status più liberale concesso a tali parti nel settore della concorrenza e in quello del commercio; v. a titolo di confronto, articolo 5 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18), e articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21). In termini analoghi, per quanto riguarda la differenza rispetto alle indagini in materia di concorrenza, v. Niejahr, M. e Scharf, T., «Some Thoughts on the Jurisprudence of European Courts Concerning the Admissibility of Actions against State Aid Decisions», EC State aid law – Le droit des aides d’État dans la CE: liber amicorum Francisco Santaolalla Gadea, Kluwer, 2008, pagg. 353 e 354.


22      È interessante notare che la disposizione corrispondente del regolamento n. 659/1999, l’articolo 10, paragrafo 1, non operava una distinzione siffatta. Esso disponeva che «[l]a Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano» (il corsivo è mio).


23      Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura.


24      Il secondo elemento è ulteriormente sviluppato nel secondo comma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura.


25      V. sentenza del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a. (C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 58 e giurisprudenza ivi citata) [che spiega che «la definizione della nozione di “interessato”, quale derivante dalla giurisprudenza della Corte, è stata codificata dal legislatore dell’Unione all’articolo 1, lettera h)», del regolamento di procedura].


26      V., in tal senso, sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione (323/82, EU:C:1984:345, punto 16), e del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 63).


27      V. sentenza del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a. (C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). V. altresì, in tal senso, sentenza del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione (323/82, EU:C:1984:345, punto 16).


28      Articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura. Il corsivo è mio.


29      V. sentenza impugnata, punto 33, sentenze del 19 dicembre 2019, BPC Lux 2 e a./Commissione (T‑812/14 RENV, non pubblicata, EU:T:2019:885, punto 60), e del 7 giugno 2023, UNSA Énergie/Commissione (T‑322/22, non pubblicata, EU:T:2023:307, punto 20), nonché ordinanza del 25 giugno 2003, Pérez Escolar/Commissione  (T‑41/01, EU:T:2003:175, punto 36).


30      Il suddetto filone giurisprudenziale si basa conseguentemente sull’interpretazione di uno standard (giuridico) completamente diverso. A tale proposito, v., segnatamente, sentenza del 19 dicembre 2019, BPC Lux 2 e a./Commissione (T‑812/14 RENV, non pubblicata, EU:T:2019:885, punto 60, che richiama l’ordinanza del 25 giugno 2003, Pérez Escolar/Commissione, T‑41/01, EU:T:2003:175, punto 36, la quale richiama, a sua volta, la sentenza del 16 settembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commissione, T‑188/95, EU:T:1998:217, punto 37, che spiega che «la ricorrente non può essere individualmente interessata dalla decisione impugnata a causa del carattere normativo di quest’ultima, la quale approverebbe solo l’applicazione di disposizioni fiscali aventi portata generale[, in quanto u]na siffatta decisione si applicherebbe a situazioni oggettivamente determinate e comporterebbe effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in maniera generale e astratta»).


31      V., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a. (C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).


32      V. sentenza del 15 settembre 2021, CAPA e a./Commissione (T‑777/19, EU:T:2021:588, punto 89) (che spiega che «non si p[uò] escludere, per principio, che un aiuto abbia concrete ripercussioni sugli interessi di terzi a causa dell’impatto che l’impianto oggetto dell’aiuto ha sul suo ambiente, e in particolare sulle altre attività esercitate nelle vicinanze»), confermata a seguito di impugnazione con ordinanza del 14 dicembre 2023, CAPA e a./Commissione (C‑742/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:1000, punto 83).


33      Regolamento di procedura, considerando 32.


34      V, in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a. (C-284/21 P, EU:C:2023:58, punto 60) in cui la Corte ha sottolineato che ciò che occorre è che l’«impresa [dimostri] che i suoi interessi possono essere lesi dalla concessione di un aiuto», senza tuttavia richiedere alcuna valutazione da parte della Commissione o del Tribunale in ordine alla connessione fra detti interessi e il denunciante.


35      Sentenza Ja zum Nürburgring/Commissione (C-647/19 P, EU:C:2021:666) (in prosieguo: la sentenza «Ja zum Nürburgring/Commissione»). Tuttavia, v. altresì sentenza del 9 luglio 2009, 3F/Commissione (C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punti 65 e 104) (vertente sugli interessi del sindacato generale dei lavoratori della Danimarca e dei suoi membri in relazione a misure fiscali connesse all’occupazione di marittimi di Stati terzi).


36      Sentenza Ja zum Nürburgring/Commissione, punto 66.


37      V., in particolare, sentenze del 9 luglio 2009, 3F/Commissione (C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 33); del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 65), e del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher Fleisch e a. (C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 132).


38      V., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a. (C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punti 60 e 80 e giurisprudenza ivi citata). Come conferma in particolare il primo di tali punti, il criterio di attribuzione positivo è quello che la giurisprudenza relativa alle ripercussioni «concrete» dell’aiuto ha inteso indicare (v. paragrafo 71 delle presenti conclusioni).


39      V., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Solar Ileias Bompaina/Commissione (C‑429/20 P, EU:C:2022:282, punto 35) (che spiega che, «sebbene il pregiudizio arrecato agli interessi di tale impresa possa essere solo potenziale, occorre fornire sufficiente dimostrazione di un rischio di incidenza concreta sugli stessi interessi»). V. altresì ordinanze del 10 maggio 2023, MKB Multifunds/Commissione (C‑665/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:408, punto 48), e del 14 dicembre 2023, CAPA e a./Commissione (C‑742/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:1000, punto 73).


40      Ovviamente, tale considerazione fa salvo l’obbligo generale della Commissione di esaminare le informazioni fornitele da un «interessato» che presenti una denuncia (v., per analogia e in tal senso, sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione (C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punto 85 e giurisprudenza ivi citata) per evitare possibili strategie degli Stati membri dirette a recidere artificialmente il nesso causale tra la misura di aiuto in questione e le sue ripercussioni su determinati «interessati» (v., per analogia, sentenze del 27 ottobre 2016, D’Oultremont e a. (C‑290/15, EU:C:2016:816, punto 48), e del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 70 e giurisprudenza ivi citata) (la quale spiega che il principio di effettività esige che gli atti degli Stati membri siano valutati in termini di potenziali strategie di frammentazione dei provvedimenti in più parti per sottrarsi agli obblighi previsti dal diritto dell’Unione).


41      V., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a. (C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 81) (che considera irrilevanti, ai fini della valutazione della qualità di «interessato», misure «connesse nei fatti, ma giuridicamente distinte»), e ordinanza del 14 dicembre 2023, CAPA e a./Commissione (C‑742/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:1000, punto 97). V. altresì, per analogia, sentenza del 16 maggio 1991, Extramet Industrie/Consiglio (C‑358/89, EU:C:1991:214, punti da 16 a 19) (che richiede, in un’analisi del nesso causale relativamente alla determinazione del danno proveniente da importazioni oggetto di dumping, che sia escluso il danno imputabile ad altri fattori).


42      V. sentenza del 7 aprile 2022, Solar Ileias Bompaina/Commissione (C‑429/20 P, EU:C:2022:282, punto 41).


43      Sentenza del 7 aprile 2022, Solar Ileias Bompaina/Commissione (C‑429/20 P, EU:C:2022:282, punto 43).


44      V. ordinanza del 14 dicembre 2023, CAPA e a./Commissione  (C‑742/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:1000, punti 40 e 79).


45      V. ordinanza del 14 dicembre 2023, CAPA e a./Commissione (C‑742/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:1000, punti 79 e 94).


46      V., ex multis, sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona (C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).


47      Il sig. Abdelmouine non solleva l’argomento secondo cui la sua qualità di denunciante deriverebbe dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.


48      Sentenza impugnata, punto 28.


49      Sentenza impugnata, punto 29.


50      Sentenza impugnata, punto 32.


51      Sentenza impugnata, punto 35.


52      Sentenza impugnata, punto 39.


53      Sentenza impugnata, punti 50 e 51.


54      Si potrebbe ritenere che, in tal modo, egli abbia reso irricevibili il terzo e il quarto motivo di impugnazione per mancato soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, il quale esige che l’impugnazione individui con precisione gli elementi contestati della sentenza di cui il sig. Abdelmouine chiede l’annullamento; v., ex multis, sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 34).


55      V., ad esempio, sentenza impugnata, punto 43.


56      V., in tal senso, sentenza impugnata, punti da 29 a 31.


57      V., in tal senso, sentenza impugnata, punti da 32 a 34 e da 39 a 46.


58      V., in tal senso, sentenza impugnata, punti 35 e 37.


59      V., in tal senso, ex multis, sentenza del 24 giugno 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione (53/85, EU:C:1986:256, punto 21).