Language of document : ECLI:EU:C:2016:633

Causa C‑310/15

Vincent Deroo-Blanquart

contro

Sony Europe Limited

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Articoli 5 e 7 – Offerta congiunta – Vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati – Informazione rilevante relativa al prezzo – Omissione ingannevole – Impossibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2016

1.        Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Direttiva 2005/29 – Pratica commerciale sleale – Nozione – Pratica commerciale consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati senza possibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici – Esclusione – Presupposti – Valutazione da parte del giudice nazionale

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29, artt. 2, e) e h), e 5, § 2]

2.        Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Direttiva 2005/29 – Pratica commerciale ingannevole – Nozione – Offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati – Mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati – Esclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29, artt. 5, § 4, a), e 7]

1.        Una pratica commerciale consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati senza possibilità, per il consumatore, di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici preinstallati non costituisce, in quanto tale, una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/29, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450, 97/7, 98/27 e 2002/65 e il regolamento nº 2006/2004, salvo il caso in cui una pratica di questo tipo sia contraria alle norme di diligenza professionale e alteri o sia idonea ad alterare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto, ipotesi che spetta al giudice nazionale verificare, tenendo in considerazione le circostanze specifiche della causa.

Al riguardo, nell’ambito della valutazione globale del rispetto delle norme di diligenza professionale, spetta al giudice nazionale tenere conto di circostanze quali, in particolare, l’informazione corretta del consumatore, la conformità dell’offerta congiunta alle aspettative di gran parte dei consumatori, nonché la possibilità data al consumatore di accettare tutti gli elementi di tale offerta o di recedere dalla vendita. Siffatte circostanze sono idonee a soddisfare i requisiti dettati dalle pratiche di mercato oneste e dal principio generale della buona fede nel settore della produzione di materiale informatico destinato al grande pubblico, dal momento che il professionista dimostrerebbe così la propria attenzione nei confronti dei consumatori.

Inoltre, spetta al giudice nazionale accertare se, in occasione della descritta vendita di un computer provvisto di programmi informativi preinstallati, senza possibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici preinstallati, la capacità di tale consumatore di prendere una decisione di natura commerciale in modo consapevole sia stata sensibilmente alterata quando il consumatore sia stato debitamente informato, prima che procedesse all’acquisto, che il modello di computer oggetto della vendita non veniva commercializzato senza i programmi informatici preinstallati, e quindi egli era, in linea di principio, libero di scegliere un altro modello di computer, di un’altra marca, venduto senza programmi o dotato di altri programmi.

(v. punti 37, 41, 42, dispositivo 1)

2.        Nell’ambito di un’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati non costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 5, paragrafo 4, lettera a), e 7 della direttiva 2005/29, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450, 97/7, 98/27 et 2002/65 e il regolamento nº 2006/2004.

Infatti, tenendo conto del contesto dell’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati - ossia il computer oggetto della vendita era in ogni caso venduto soltanto provvisto dei programmi informatici preinstallati - e considerata la circostanza che una pratica commerciale del genere non costituisce, di per sé, una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/29, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno di questi programmi non è né tale da impedire al consumatore di prendere una decisione di natura commerciale in modo consapevole, né idonea ad indurlo a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Pertanto, dato che il prezzo di ciascuno di tali programmi non costituisce un’informazione rilevante ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29, la mancata indicazione di tale prezzo non costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 5, paragrafo 4, lettera a), e 7 di tale direttiva.

(v. punti 50‑52, dispositivo 2)