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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 4 gennaio 2021 – Fédération des entreprises de la beauté / Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

(Causa C-4/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Fédération des entreprises de la beauté

Convenuta: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Questioni pregiudiziali

Se, alla luce della sua formulazione e in mancanza di elementi indicanti che l’agente firmatario disponga di una delega che lo legittima ad adottare una decisione a nome della Commissione, la lettera del 27 novembre 2019 del capo dell’unità «Tecnologie per i consumatori, l’ambiente e la salute» della direzione generale del mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI della Commissione europea debba essere considerata come un atto preparatorio della decisione con cui la Commissione stabilisce se una misura provvisoria di uno Stato membro sia o meno giustificata a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1223/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici 1 , o debba essere considerata come una decisione siffatta che esprime la posizione definitiva della Commissione.

Ove la lettera del 27 novembre 2019 debba essere considerata come un atto preparatorio della decisione con cui la Commissione stabilisce se una misura provvisoria di uno Stato membro sia o meno giustificata a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1223/2009, se il giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una misura provvisoria adottata da un’autorità nazionale sulla base del paragrafo 1 di detto articolo, possa, in attesa che la Commissione adotti la propria decisione, deliberare sulla conformità di tale misura provvisoria all’articolo di cui trattasi e, in caso di risposta affermativa, in che misura e su quali punti, o se, fintantoché la Commissione non l’abbia dichiarata ingiustificata, esso debba considerare la misura provvisoria come conforme a detto articolo.

In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se l’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1223/2009 debba essere interpretato nel senso che consente l’adozione di misure provvisorie applicabili a una categoria di prodotti contenenti una stessa sostanza.

Nell’eventualità che la lettera del 27 novembre 2019 debba essere considerata come una decisione che esprime la posizione definitiva della Commissione sulla controversa misura provvisoria, se la validità di detta decisione possa essere contestata dinanzi al giudice nazionale benché essa non sia stata oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tenuto conto del fatto che la formulazione di detta lettera faceva ritenere che si trattasse solo di un atto preparatorio e che l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, che ne era destinataria, vi aveva replicato esprimendo il proprio disaccordo e indicando che avrebbe mantenuto la propria misura provvisoria sino all’adozione di una pronuncia definitiva da parte della Commissione, che non ha, dal canto suo, risposto.

Se, in caso di risposta affermativa alla questione che precede, la lettera del 27 novembre 2019 sia stata firmata da un agente munito di una delega che lo legittimava ad adottare la decisione a nome della Commissione e se essa sia valida nella misura in cui si fonda sul fatto che il meccanismo della clausola di salvaguardia previsto da detto articolo «riguarda misure individuali concernenti prodotti cosmetici resi disponibili sul mercato e non misure di portata generale che si applicano a una categoria di prodotti contenenti una certa sostanza», tenuto conto dell’interpretazione che occorre dare delle disposizioni dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1223/2009, in combinato disposto con quelle del suo articolo 31.

6)    In caso di risposta affermativa alla questione che precede o laddove la lettera del 27 novembre 2019 non possa essere contestata nel quadro della presente controversia, se la misura provvisoria adottata sulla base dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1223/2009 debba essere considerata come in contrasto con il regolamento de quo sin dalla sua adozione o solo a decorrere dalla notifica di detta lettera all’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, o ancora decorso un termine ragionevole a partire da detta notifica volto a consentire la sua revoca, tenuto conto anche della situazione di incertezza quanto alla portata di detta lettera e del fatto che la Commissione non ha risposto all’Agenzia che comunicava di voler «mantenere, in via cautelare, la sua decisione del 13 marzo 2019, in attesa della decisione della Commissione adottata conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1223/2009.

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1 GU 2009, L 342, pag. 59.