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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Royal Philips Electronics N.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 aprile 2002

    (Causa T-119/02)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 17 aprile 2002, la Royal Philips Electronics N.V., rappresentata dal sig. E.H. Pijnacker Hordijk e dalla sig.ra N. Cronstedt dello studio legale De Brauw Blackstone Westbroek, L'Aia (Paesi Bassi), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione di approvazione e la decisione di rinvio;

(condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel caso in esame, una società olandese attiva nel settore dell'illuminazione, dell'elettronica di consumo, degli elettrodomestici, della componentistica, dei semiconduttori e delle installazioni mediche chiede l'annullamento di due decisioni della Commissione 8 gennaio 2002, procedimento COMP/M.2621 - SEB/Moulinex, relativo all'acquisizione da parte del gruppo SEB del settore dei piccoli elettrodomestici della SA Moulinex, prese, rispettivamente, ai sensi dell'art. 9, n. 3, (decisione di rinvio) e dell'art. 6, n. 1, lett. c), e n. 2 (decisione di approvazione) del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese 1. Lo stesso procedimento di concentrazione costituisce anche l'oggetto della causa T-114/02 Babyliss/Commissione 2.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che:

- la Commissione ha violato l'art. 6, n. 1, lett. c) e l'art. 6, n. 2 del regolamento n. 4064/89 ed ha commesso un palese errore di valutazione nell'accertare i fatti pertinenti del caso, in quanto ha approvato la concentrazione notificata nella prima fase dell'indagine accettando gli impegni presi dalla SEB.

- la Commissione avrebbe violato l'art. 6, n. 1, lett. c), l'art. 6, n. 2 e l'art. 9, n. 3 del regolamento n. 4064/89, l'art. 253 CE e i principi di buona amministrazione, in quanto essa ha delegato il caso alle autorità francesi per quanto riguarda l'impatto dell'acquisizione sul mercato francese, invece di trattare essa stessa l'intero caso.

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1 - GU 1990 L 257, pag. 13.

2 - Non ancora pubblicata in GU