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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Sunrider Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 17 aprile 2002.

    (Causa T-124/02)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 17 aprile 2002, la Sunrider Corporation, con sede in Torrance (USA), rappresentata dall'avv. Axel Kockläuner, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso 17 gennaio 2002 R 368/2000-2 nella parte in cui la ricorrente è stata condannata a sostenere le proprie spese nei procedimenti di opposizione e di ricorso ed in quanto non è stata disposta la richiesta restituzione della tassa di ricorso;

-condannare l'Ufficio convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiedeva all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno la registrazione del marchio denominativo "VITATASTE" per prodotti delle classi 5 e 29 (domanda n. 156463). La Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn faceva opposizione a tale domanda. Tale opposizione era basata sul fatto che esisteva il marchio tedesco "VITAKRAFT" e "VITA" per prodotti della classe 5.

In base ad un accordo stragiudiziale con la parte che aveva presentato opposizione, la ricorrente limitò la lista dei prodotti cancellandone alcuni della classe 5. La parte che aveva fatto opposizione in seguito la ritirò, ma richiese una decisione sulle spese.

La divisione di opposizione decise che le spese del procedimento di opposizione dovevano essere sostenute dalla ricorrente. La commissione di ricorso annullò tale decisione e condannò ciascuna parte a sostenere le proprie spese di opposizione e di ricorso.

La ricorrente contesta la decisione della commissione di ricorso e fa valere che nel caso in esame non si deve applicare la disposizione di cui all'art. 81, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/941, ma quella di cui all'art. 81, n. 4. Inoltre il convenuto non avrebbe considerato che si presentavano i presupposti di cui alla regola 51 del regolamento di esecuzione2, per cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto disporre la restituzione della tassa di ricorso. Infine la Commissione di ricorso avrebbe violato l'obbligo di motivazione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)

2 - Regolamento (CE) della Commissione 13.12.1995, n. 2868 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1)