Language of document : ECLI:EU:T:2004:116

Cause riunite T-124/02 e T-156/02

The Sunrider Corp.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Regolamenti (CE) nn. 40/94 e 2868/95 — Spese del procedimento di opposizione — Parziale rinuncia alla domanda di marchio — Rinuncia all’opposizione — Rimborso della tassa di ricorso — Obbligo di motivazione»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Norme di procedura — Ripartizione delle spese — Ritiro di un atto di procedura, che faccia venir meno la medesima — Applicazione dell’art. 81, n. 3, del regolamento n. 40/94 quale lex specialis rispetto all’art. 81, n. 4 — Ritiro motivato o meno da un accordo tra le parti — Irrilevanza

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 81, nn. 3 e 4]

2.      Marchio comunitario — Norme di procedura — Ripartizione delle spese — Procedura di opposizione — Rinuncia di una parte alle sue pretese — Equiparazione ad una parte perdente — Eccezione — Ipotesi di cui all’art. 81, n. 2, del regolamento n. 40/94 — Facoltà dell’UAMI di effettuare una ripartizione per ragioni di equità — Ampio margine discrezionale

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 81, nn. 1‑3)

3.      Marchio comunitario — Norme di procedura — Ripartizione delle spese — Procedura di opposizione — Rinuncia parziale delle parti alle loro pretese — Facoltà dell’UAMI di effettuare una ripartizione per ragioni di equità — Ampio margine discrezionale — Esame della fondatezza dell’opposizione — Mancanza di necessità

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 81, nn. 1‑3)

4.      Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Rimborso della tassa di ricorso in caso di violazione delle forme sostanziali — Decisione presa d’ufficio — Obblighi dell’UAMI — Limiti

[Regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 51)

5.      Marchio comunitario — Norme di procedura — Motivazione delle decisioni — Art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94 — Portata identica a quella dell’art. 253 CE

(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73, prima frase)

1.      L’art. 81, n. 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario costituisce, rispetto all’art. 81, n. 4, una lex specialis poiché si applica alle ipotesi in cui il procedimento diventa senza oggetto a seguito del ritiro unilaterale di un atto di procedura, laddove l’art. 81, n. 4, concerne in generale tutti i casi di non luogo a provvedere. Il detto n. 3 si applica anche quando, in un procedimento inter partes, ciascuna parte ritira il proprio atto di procedura. Sotto tale profilo, è irrilevante ai fini della sua applicazione che il ritiro dell’atto o degli atti di procedura discenda o no da un accordo extra processuale delle parti.

(v. punti 37-39)

2.      Dall’art. 81, nn. 1 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario discende che una parte che ponga fine ad un procedimento di opposizione rinunciando alle sue pretese, in particolare revocando la domanda di marchio o l’opposizione, è assimilata a una parte soccombente e deve dunque, in linea di principio, sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Tale regola è passibile di eccezione solo nel caso in cui debba applicarsi l’art. 81, n. 2, del regolamento n. 40/94, ai termini del quale «ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l’equità lo richieda, la divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente». Al riguardo la detta disposizione, se è vero che prevede due distinte ipotesi in cui la ripartizione delle spese può essere diversa da quella di cui all’art. 81, n. 1, non esclude che queste due ipotesi ricorrano contemporaneamente. Quindi, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può, in caso di ripartizione delle spese perché le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su uno o più capi delle conclusioni, tener conto delle esigenze di equità qualora una ripartizione delle spese in funzione unicamente dell’accoglimento dei capi delle conclusioni conducesse a un risultato iniquo. L’UAMI dispone dunque di un ampio margine discrezionale quanto alla concreta ripartizione delle spese fra le parti.

(v. punti 53-54)

3.      Nell’ambito di un procedimento di opposizione promosso avverso la registrazione di un marchio comunitario ex art. 42 e seguenti del regolamento n. 40/94, quando la domanda di marchio è parzialmente ritirata e l’opposizione alla detta domanda è parimenti parzialmente ritirata, per quel tanto del procedimento di opposizione che non sia ancora divenuto privo di oggetto in seguito alla limitazione della domanda di marchio, ciascuna parte rinuncia parzialmente alle sue pretese. Tale ipotesi deve essere equiparata a quella in cui le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi delle conclusioni, di cui all’art. 81, n. 2, del regolamento n. 40/94.

In tale contesto, la divisione d’opposizione e la commissione di ricorso possono statuire in via equitativa al momento di adottare la loro decisione in merito alla ripartizione effettiva delle spese tra le parti, poiché dispongono, a tale riguardo, di un ampio margine discrezionale.

A questo proposito, tali istanze non sono tenute, ai fini della ripartizione delle spese tra le parti, a esaminare, seppure sommariamente, le possibilità di vittoria di ciascuna parte nei detti procedimenti. Sarebbe infatti contrario al principio dell’economia processuale esaminare la fondatezza dell’opposizione unicamente ai fini della ripartizione delle spese.

(v. punti 55-58)

4.      Dal disposto della regola 51 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, secondo la quale il rimborso della tassa di ricorso è disposto in caso di revisione pregiudiziale o di accoglimento del ricorso, qualora risulti equo a seguito della violazione di forme sostanziali, discende che la decisione che dispone sul rimborso della tassa di ricorso è presa d’ufficio, senza che la parte che ha proposto il ricorso dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) debba chiederlo formalmente nell’ambito di uno dei capi della domanda.

Ciò non significa, tuttavia, che la commissione di ricorso sia obbligata, ogniqualvolta dispone l’annullamento di una decisione, ad appurare d’ufficio se tale decisione sia viziata da una violazione delle forme sostanziali che giustifichi l’applicazione della detta regola. Un obbligo siffatto non può scaturire neppure da una domanda di rimborso della tassa di ricorso formulata da una parte allorché tale domanda non poggia su allegazioni concrete intese a dimostrare che siano state violate forme sostanziali.

(v. punti 69-70)

5.      In forza dell’art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, le decisioni dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) devono essere motivate. Tale obbligo ha portata identica a quello sancito dall’art. 253 CE.

A tale proposito, l’obbligo di motivare le decisioni individuali risponde al duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione. La rispondenza di una motivazione a tali requisiti non va valutata solo con riferimento alla sua formulazione, ma anche al suo contesto e all’insieme delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi.

(v. punti 72-73)