Language of document : ECLI:EU:F:2007:87

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

22 maggio 2007

Causa F‑99/06

Adelaida López Teruel

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzionari – Congedo di malattia – Assenza ingiustificata – Procedura di arbitrato – Termine di designazione del medico indipendente»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui la sig.ra López Teruel chiede l’annullamento della decisione dell’UAMI 20 ottobre 2005, con cui le si rendeva noto che la sua assenza era ingiustificata a partire dal 7 aprile 2005 e le si intimava di ripresentarsi immediatamente al suo posto.

Decisione: La decisione dell’UAMI 20 ottobre 2005 è annullata nella parte in cui tratta l’assenza della ricorrente come ingiustificata dall’8 al 20 febbraio 2005 e dal 7 aprile al 2 agosto 2005. Per il resto, le conclusioni del ricorso sono respinte. L’UAMI sopporta le proprie spese e un terzo di quelle sostenute dalla ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Congedo di malattia – Controllo medico

(Statuto dei funzionari, art. 59, n. 1, sesto comma)

2.      Funzionari – Congedo di malattia – Controllo medico

(Statuto dei funzionari, art. 59, n. 1, quinto-settimo comma)

3.      Funzionari – Congedo di malattia – Controllo medico

(Statuto dei funzionari, art. 59, n. 1, settimo comma)

4.      Funzionari – Principi – Principio di buona amministrazione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)

1.      Il termine di cinque giorni, previsto dall’art. 59, n. 1, sesto comma, dello Statuto, a partire dal quale l’amministrazione può designare unilateralmente, in mancanza di accordo tra il medico del funzionario e il medico di fiducia dell’istituzione, un medico indipendente chiamato a pronunciarsi in veste di arbitro sulle conclusioni del controllo medico in caso di congedo di malattia, decorre dal primo contatto tra il medico che rappresenta il funzionario e quello designato dall’amministrazione, senza tuttavia riservare a quest’ultimo l’iniziativa di tale contatto. Infatti, tenuto conto del fatto che la redazione di questa disposizione non consente di conoscere con certezza il dies a quo che il legislatore ha inteso assegnare a tale termine, occorre riferirsi alla sua ratio legis, che è quella di permettere di ricercare un accordo che garantisca il rispetto dei diritti della difesa del funzionario nel corso del procedimento di arbitrato, assicurando nel contempo uno svolgimento rapido di tale procedimento, per cui il decorso del termine non può dipendere dall’iniziativa di una sola delle due parti.

Tale termine non presenta carattere ordinatorio, ma si impone alle due parti, dato che la sua scadenza non dà all’amministrazione soltanto la facoltà di scegliere il medico-arbitro sull’elenco dei medici indipendenti, ma gliene fa obbligo. Esso non è, tuttavia, di ordine pubblico.

Dato che il procedimento di arbitrato è avviato ad iniziativa del funzionario, quest’ultimo non può far valere, al fine di contestare la decisione dell’amministrazione di designare unilateralmente un medico-arbitro, l’ignoranza del carattere perentorio del detto termine da parte del medico da lui designato per rappresentarlo. Se è vero che può essere, in pratica, utile ricordare ad un medico esterno all’istituzione l’esistenza di un termine così breve per la scelta in via amichevole del medico indipendente, l’istituzione non viene meno ad uno dei suoi obblighi astenendosene, dato che si ritiene che il medico del funzionario, accettando di rappresentarlo nel procedimento di arbitrato previsto dallo Statuto, ne abbia accettato anche il contesto normativo e i termini.

(v. punti 44, 46, 47, 50-52, 54 e 97)

Riferimento:

Corte: 12 dicembre 1967, causa 4/67, Collignon/Commissione (Racc. pag. 430, in particolare pag. 439)

Tribunale di primo grado: 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑241, punto 41)

2.      Qualora il parere del medico indipendente confermi le conclusioni del controllo medico predisposto dall’istituzione in caso di congedo di malattia di un funzionario, l’assenza di quest’ultimo non può essere trattata come un’assenza ingiustificata prima della data del detto controllo, anche se, in tale parere, si ritiene che l’assenza fosse ingiustificata a partire da una data anteriore. Infatti, se è vero che l’art. 59, n. 1, settimo comma, prima frase, dello Statuto attribuisce al parere del medico indipendente un carattere vincolante in tutti i suoi elementi, la portata di tale carattere è tuttavia precisata dalle due ultime frasi del detto comma, ai sensi delle quali l’assenza è trattata come assenza ingiustificata a decorrere dal giorno del detto controllo.

Ciononostante, dato che la ragion d’essere dei termini brevissimi entro i quali il procedimento di arbitrato medico può essere avviato e condotto è quella di garantire che la visita medica di arbitrato intervenga al più presto possibile dopo il controllo medico predisposto dall’istituzione, e tenuto conto dell’obbligo di diligenza che le disposizioni dell’art. 59, n. 1, commi dal quinto al settimo, dello Statuto istituiscono a carico dell’amministrazione così come del funzionario, qualora l’amministrazione non comunichi al funzionario le conclusioni del controllo medico entro un termine ragionevole, l’assenza dell’interessato può essere considerata ingiustificata solo a decorrere dalla data di tale comunicazione, dato che il periodo durante il quale il funzionario l’ha attesa non può essere trattato come periodo di assenza ingiustificata.

(v. punti 61‑63 e 65-67)

3.      Le valutazioni mediche propriamente dette espresse nel parere del medico indipendente nell’ambito della procedura di controllo medico prevista in caso di congedo di malattia, così come quelle espresse dalle commissioni mediche e di invalidità, devono essere considerate definitive qualora siano intervenute in condizioni regolari. Il giudice comunitario, che non esercita alcun controllo sulle dette valutazioni mediche, è competente solo ad esaminare se il parere medico contiene una motivazione che consenta di valutare le considerazioni sulle quali sono basate le conclusioni in esso incluse e se esso ha stabilito un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici che vi figurano e le conclusioni cui perviene.

(v. punti 74‑76)

Riferimento:

Corte: 10 dicembre 1987, causa 277/94, Jänsch/Commissione (Racc. pag. 4923, punto 15)

Tribunale di primo grado: 27 febbraio 1992, causa T‑165/89, Plug/Commissione (Racc. pag. II‑367, punto 75); 15 dicembre 1999, causa T‑27/98, Nardone/Commissione (Racc PI pagg. I‑A‑267 e II‑1293, punto 30); 16 giugno 2000, causa T‑84/98, C/Consiglio (Racc PI pagg. I‑A‑113 e II‑497, punto 43), e 12 maggio 2004, causa T‑191/01, Hecq/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑147 e II‑659, punto 62)

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑39/05, Beau/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑51 e II‑A‑1‑175, punto 35)

4.      In applicazione del principio di buona amministrazione, l’amministrazione ha l’obbligo, qualora statuisca a proposito della situazione di un funzionario, di prendere in considerazione il complesso degli elementi che possono determinare la sua decisione e, nel fare ciò, deve tener conto non soltanto dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato. Tuttavia, il principio di buona amministrazione non attribuisce, di per se stesso, diritti ai singoli, salvo quando costituisce espressione di diritti specifici come il diritto di vedere le proprie questioni trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole, il diritto di essere sentiti, il diritto di accedere al fascicolo, il diritto alla motivazione delle decisioni, ai sensi dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(v. punto 92)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 dicembre 2001, causa T‑196/99, Area Cova e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑3597, punto 43); 16 marzo 2004, causa T‑11/03, Afari/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑65 e II‑267, punto 42), e 4 ottobre 2006, causa T‑193/04, Tillack/Commissione (Racc. pag. II‑3995, punto 127)