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Impugnazione proposta il 17 agosto 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 giugno 2012, causa F-63/11, Macchia/Commissione

(Causa T-368/12 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti : J. Currall e D. Martin, agenti)

Controinteressato nel procedimento: Luigi Macchia (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 giugno 2012 nella causa F-63/11, Macchia/Commissione;

respingere il ricorso introdotto dal sig. Macchia nella causa F-63/11;

condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese nel presente grado di giudizio;

condannare il sig. Macchia alle spese nel giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del divieto di statuire ultra petita, dato che il TFP, da una parte, ha ampliato l'oggetto della controversia, annullando la decisione della Commissione non solo in quanto nega la proroga del contratto del sig. Macchia, bensì parimenti in ragione del suo rifiuto di concedergli un nuovo contratto, mentre il petitum del ricorso in primo grado menzionava esclusivamente l'annullamento della decisione della Commissione di non prorogare il contratto dell'interessato e, dall'altra, ha snaturato l'oggetto della controversia affermando che non occorreva esaminare la censura del ricorrente in primo grado, sig. Macchia, diretta contro il motivo di diniego relativo alla regola degli otto anni mentre tale censura costituirebbe il nucleo del ricorso in primo grado.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del contraddittorio, ove il TFP avrebbe ampliato e snaturato l'oggetto della controversia senza dare alla Commissione la possibilità di pronunciarsi al riguardo.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del divieto di statuire ultra vires in quanto, da una parte, il TFP avrebbe annullato la decisione della Commissione in base al rilievo che essa non avrebbe indagato in ordine all'esistenza di un altro impiego per il quale l'interessato avrebbe potuto essere utilmente assunto e, dall'altra, dichiarandosi competente a verificare se i motivi accolti dall'amministrazione per negare il rinnovo del contratto siano tali da mettere in discussione i criteri e le condizioni che sarebbero stati fissati dal legislatore nello Statuto e intesi a garantire al personale a contratto la possibilità di beneficiare, a termine, di una certa continuità di impiego, mentre tale competenza non troverebbe alcun supporto nelle disposizioni del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Quarto motivo, vertente sullo snaturamento dell'interesse del servizio e sul travisamento della giurisprudenza della Corte, da una parte, affermando che l'interesse del servizio deve conciliarsi con il dovere di sollecitudine e richiede che sia esaminata la possibilità di attribuire nuove funzioni all'interessato e, dall'altra, deducendo erroneamente dalla giurisprudenza della Corte che la Commissione non potrebbe validamente dedurre l'assenza di un interesse del servizio a rinnovare il contratto dell'interessato, poiché l'articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea dovrebbe essere inteso nel senso che miri a garantire una certa continuità di impiego agli agenti che dispongono di un contratto a tempo indeterminato.

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