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Ricorso proposto il 24 marzo 2014 – Deza / ECHA

(Causa T-189/14)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Dejl, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche

Conclusion

e la convenuta alle spese.Motivi e principali

argomentiA sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001  , in combinato disposto con l

’articolo 118 del regolamento n. 190

7/2006  , e sulla lesione del

diritto alla tutela di interessi commerciali legittimi e dell

a proprietà intellettuale.Il proposito la ricorrente afferma che la decisione impugnata è contraria all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 118 del regolamento n. 1907/2006, in quanto la divulgazione delle pertinenti informazi

oni a terzi condurrebbe ad una violazione del suoi interessi commerciali e ad una lesione dei diritti di proprietà intellettuale, giacché non esiste un interesse pubblico preponderante per la divulgazione delle informazioni pertinenti né la convenuta ha menzionato nella sua decisione che vi fosse un qualche interesse pubblico prevalente rispetto alla necessità di tutelare detti diritti della ricorrente.Secondo motivo, vertente sull’inosservanza degli obblighi derivanti per l’Unione europea dall’accordo TRIPS  e la connessa ingerenza nei diritti alla tutela delle informazioni riservate.La ricorrente afferma al riguardo che la decisione impugnata è in co

ntrasto con gli obblighi internazionali dell’Unione europea, derivanti dall’articolo 39, paragrafo 2, dell’accordo TRIPS, in base al quale i firmatari dell’accordo sono tenuti a garantire

che le persone fisiche e giuridiche abbiano la facoltà di vietare che le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano, salvo proprio consenso, rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali, qualora tali informazioni a) siano segrete, nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) abbiano valore commerciale in quanto segrete; e c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate, nelle circostanze del caso, per mantenerle segrete.Terzo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi derivanti per l’Unione europea dall’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sulla violazione dell’articolo 17 della Carta dei diritti fonda

mentali dell'Unione europea nonché sulla connessa ingerenza nel diritto di proprietà e nella tutela di quest’ultimo.A tale proposito si afferma che la decisione impugnata è in contrasto con l’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e con l’articolo 1 del Protocollo addizionale di tale Convenzione, nonché con l’

articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto limita il diritto della ricorrente al pacifico godimento dei suoi beni.Il quarto motivo verte sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.A parere della ricorrente la decisione impugnata è contraria all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la divulgazione delle info

rmazioni pertinenti pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale della Commissione europea e

della convenuta all’atto di decidere sulla domanda di autorizzazione all’uso delle sostanze di cui trattasi, e nel contempo non esiste un interesse pubblico preponderante per la divulgazione delle informazioni pertinenti né la convenuta ha menzionato nella sua decisione che vi fosse un qualche interesse pubblico prevalente rispetto alla necessità di tutelare detti diritti della ricorrente.

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1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43). Regolamento (CE) n. 1907/2006 del P

arlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanz