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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Spagna) il 4 dicembre 2020 – Caixabank SA / ZN, SD, AH

(Causa C-657/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Parti

Ricorrente: Caixabank SA

Convenuti: ZN, SD, AH

Questioni pregiudiziali

Alla luce dei diritti enunciati nella direttiva 93/13 1 e dei criteri stabiliti nelle sentenze della CGUE del 14 marzo 2013 e del 26 marzo 2019, secondo cui l’inadempimento dell’obbligo di pagamento deve essere sufficientemente grave rispetto alla durata e all’importo del mutuo perché sia applicabile la clausola di scadenza anticipata, si pone il seguente dubbio:

se il mancato pagamento debba essere grave allo stesso tempo sia rispetto all’importo del mutuo sia rispetto alla durata dello stesso, o se sia sufficiente che lo sia solo rispetto a uno di detti criteri.

Nel caso in cui occorra tener conto di entrambi i criteri (durata e importo del prestito) e ritenere che essi debbano essere soddisfatti e valutati congiuntamente, sussistono dubbi quanto alla questione se la normativa nazionale [articolo 24 della Ley 5/2019 [de contratos de crédito inmobiliario] (legge 5/2019 relativa ai contratti di credito immobiliare)] e la giurisprudenza nazionale [sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) n. 463/19] impongano di valutare entrambi i criteri.

Nel caso in cui entrambi i criteri (durata e importo del mutuo) debbano essere soddisfatti e valutati congiuntamente, sorgono dubbi quanto al modo in cui occorra risolvere i casi di inadempimento grave solo rispetto all’importo del mutuo, conformemente all’articolo 24 della legge n. 5/2019, a causa di un mancato pagamento del 3 % del capitale prestato, ma non sussiste un inadempimento grave quanto alla durata del mutuo, in base ai soli riferimenti temporali di cui all’articolo 24 della legge n. 5/2019, a causa di un mancato pagamento inferiore alle 12 mensilità.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).