SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
9 ottobre 2014 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Relazioni esterne – Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco – Esclusione di qualsiasi possibilità per i pescherecci comunitari di esercitare attività di pesca nelle zone di pesca marocchine sulla base di una licenza rilasciata dalle autorità del Marocco senza l’intervento delle competenti autorità dell’Unione europea»
Nella causa C‑565/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Hovrätten för Västra Sverige (Svezia), con decisione del 31 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 4 novembre 2013, nel procedimento penale a carico di
Ove Ahlström,
Lennart Kjellberg,
Fiskeri Ganthi AB,
Fiskeri Nordic AB,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per O. Ahlström e L. Kjellberg, da E. Bergenhem, advokat;
– per la Commissione europea, da A. Bouquet e C. Tufvesson, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, approvato a nome della Comunità dal regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006 (GU L 141, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo sulla pesca»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di procedimenti penali avviati a carico dei sigg. Ahlström e Kjellberg, nonché a carico della Fiskeri Ganthi AB (in prosieguo: la «Fiskeri Ganthi») e della Fiskeri Nordic AB (in prosieguo: la «Fiskeri Nordic») cui viene contestato di aver praticato illecitamente la pesca nelle zone di pesca marocchine nel corso del periodo intercorrente dall’aprile del 2007 al maggio del 2008 incluso.
Contesto normativo
L’accordo sulla pesca
3 Al quarto comma del preambolo dell’accordo sulla pesca, le parti contraenti hanno affermato di essere determinate a cooperare, nel loro reciproco interesse, a favore dell’instaurazione di una pesca responsabile per garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, in particolare mediante l’attuazione di un regime di controllo applicabile all’insieme delle attività di pesca, onde garantire l’efficacia delle misure di gestione e di conservazione di tali risorse. Al successivo settimo comma, esse hanno del pari espresso la loro volontà di stabilire le modalità e le condizioni che disciplinano l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nelle zone di pesca marocchine e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali zone di pesca.
4 La finalità dell’accordo sulla pesca è definita al suo articolo 1 nei termini seguenti:
«Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:
– la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile nelle zone di pesca marocchine, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca in Marocco,
– le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca marocchine,
– le modalità di controllo della pesca nelle zone di pesca marocchine, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,
– le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate».
5 Ai sensi dell’articolo 2, lettera d), dell’accordo sulla pesca, si intende per «nave comunitaria», ai fini dell’accordo stesso, «un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità».
6 Il successivo articolo 6, intitolato «Condizioni per l’esercizio della pesca», così dispone al suo ai paragrafi 1 e 2:
«1. Possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca marocchine solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. L’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità competenti del Marocco su richiesta delle autorità competenti della Comunità.
2. Le autorità del Marocco possono rilasciare licenze di pesca alle navi comunitarie per categorie di pesca non contemplate dal protocollo [che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca (in prosieguo: il “protocollo”)]. Tuttavia, nello spirito di partenariato instaurato dal presente accordo, la concessione di tali licenze è subordinata al parere favorevole della Commissione europea. La procedura per il rilascio della licenza di pesca, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento saranno definiti di comune accordo».
7 Intitolato «Contropartita finanziaria», il successivo articolo 7, al paragrafo 1, così dispone:
«La Comunità concede al Marocco una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e nell’allegato [dell’accordo sulla pesca]. Tale contropartita è definita sulla base delle due componenti seguenti:
a) una compensazione finanziaria per l’accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca marocchine, fatti salvi i canoni per le licenze dovuti dalle navi medesime;
b) un contributo finanziario della Comunità a favore dell’instaurazione di una politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque marocchine».
Il diritto dell’Unione
8 Il regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all’autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell’ambito di un accordo di pesca (GU L 350, pag. 13), in vigore all’epoca dei fatti della controversia principale, al suo secondo considerando, dichiarava che, «per garantire una gestione efficace e trasparente delle attività di pesca esercitate dai pescherecci comunitari, nel contesto degli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi, è necessario che ciascuno Stato membro provveda, da un lato, a rilasciare ai pescherecci, che hanno ottenuto una licenza di pesca di un paese terzo, l’autorizzazione ad esercitare tale attività di pesca e, dall’altro, a vietare l’esercizio della pesca nelle acque dei paesi terzi ai pescherecci sprovvisti di tale autorizzazione, affinché siano rispettati gli impegni assunti dalla Comunità nei riguardi del paese terzo in questione».
9 L’articolo 1 di detto regolamento prevedeva quanto segue:
«1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali relative alle attività di pesca dei pescherecci comunitari nelle acque di un paese terzo, nell’ambito di un accordo di pesca concluso tra la Comunità e il paese terzo in questione, per quanto dette attività siano subordinate all’esigenza di una licenza di pesca del paese terzo in parola.
2. Solo i pescherecci ai quali è stato rilasciato un “permesso di pesca-accordo di pesca” valido possono esercitare attività di pesca, nel quadro di un accordo concluso tra la Comunità ed un paese terzo, nelle acque del paese terzo in questione».
10 A termini del successivo articolo 2, si intendeva per «permesso di pesca-accordo di pesca» un’autorizzazione di pesca, concessa ad un peschereccio comunitario a complemento della licenza di pesca dallo Stato membro di bandiera, nel quadro di un accordo di pesca concluso tra la Comunità ed un paese terzo, la quale consente al peschereccio in questione di esercitare le attività di pesca nella zona di pesca di detto paese terzo.
11 L’articolo 3 del regolamento medesimo disponeva quanto segue:
«Lo Stato membro di bandiera concede e gestisce il permesso di pesca-accordo di pesca per i pescherecci battenti la sua bandiera secondo le modalità stabilite dal presente regolamento».
12 Ai sensi del successivo articolo 5:
«1. Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, per i pescherecci battenti la sua bandiera, le domande di rilascio di licenze di pesca del paese terzo per l’esercizio di attività di pesca nel quadro delle possibilità di pesca assegnate alla Comunità da un accordo di pesca concluso con un paese terzo. Esso si accerta che le domande siano conformi alle disposizioni convenute nell’accordo di pesca in questione ed alle norme comunitarie.
2. La Commissione esamina le domande di ciascuno Stato membro tenendo conto delle possibilità di pesca che gli sono state assegnate in virtù delle disposizioni comunitarie ed in funzione delle eventuali condizioni stabilite dall’accordo per i pescherecci comunitari. Essa trasmette al paese terzo interessato, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda dello Stato membro oppure entro i termini previsti dall’accordo di pesca, le domande di rilascio di una licenza di pesca del paese terzo per i pescherecci comunitari che intendono esercitare attività di pesca nelle acque territoriali dello stesso. Qualora l’esame di una domanda da parte della Commissione riveli che essa non soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo, la Commissione informa senza indugio lo Stato membro interessato di non poter trasmettere in tutto o in parte la suddetta domanda al paese terzo in questione e gliene comunica i motivi.
3. La Commissione comunica immediatamente allo Stato membro di bandiera l’avvenuta concessione, da parte del paese terzo in questione, della licenza di pesca per l’esercizio delle attività di pesca ovvero il rifiuto di detta concessione. In quest’ultimo caso, la Commissione procede alle necessarie verifiche in consultazione con lo Stato membro di bandiera e con il paese terzo interessato».
Il diritto svedese
13 Il giudice del rinvio espone che, ai sensi degli articoli da 19 a 23 della legge sulla pesca (fiskelagen, SFS 1993, n. 787), il governo svedese o l’autorità dal medesimo designata, vale a dire il Fiskeriverket (Direzione nazionale della pesca) all’epoca dei fatti del procedimento principale, adotta disposizioni regolamentari relative all’esercizio della pesca. Ai sensi dell’articolo 24 della stessa legge, le regole adottate in forza degli articoli da 19 a 23 si applicano parimenti alla pesca marittima praticata con un peschereccio svedese all’esterno della zona economica della Svezia in acque internazionali ovvero in altre acque dove la pesca sia esercitata sulla base di accordi internazionali.
14 Conformemente all’articolo 40 della legge sulla pesca, chiunque per dolo o colpa violi le regole adottate in forza degli articoli 19, 20, primo comma, o da 21 a 23 è punito con sanzione pecuniaria o pena detentiva fino a un anno. Chiunque violi con dolo o colpa grave le regole dell’Unione in materia di politica comune della pesca, in particolare praticando la pesca in modo illecito, è condannato alla stessa pena. Se l’infrazione a norma di detto articolo 40 dev’essere considerata grave, il suo autore è condannato a una pena detentiva fino a due anni.
15 Le disposizioni regolamentari del Fiskeriverket relative all’accesso e al controllo delle zone di pesca (Fiskeriverkets föreskrifter om resurstillträde och kontroll på fiskets område, FIFS 2004, n. 25; in prosieguo: le «disposizioni regolamentari del Fiskeriverket»), nel testo vigente all’epoca dei fatti del procedimento principale, il cui ambito d’applicazione si estende, ai sensi del capo 1, articolo 1, delle medesime, al regolamento n. 3317/94, prevedono, al capo 3 dell’ articolo 1, quanto segue:
«I pescherecci di lunghezza pari o superiore a cinque metri possono essere utilizzati in mare per la pesca a fini commerciali a condizione di disporre a tale scopo di un’autorizzazione rilasciata dal Fiskeriverket».
16 Il capo 4 delle disposizioni regolamentari del Fiskeriverket, intitolato «Autorizzazione complementare di pesca (…)», così recita:
«Pesca nel contesto di un accordo sulla pesca tra la [Comunità europea] e uno Stato terzo
Articolo 1
La licenza di pesca di un paese terzo e l’autorizzazione di pesca nel quadro del “permesso di pesca – accordo di pesca” di cui al regolamento (…) n. 3317/94 devono essere richieste al Fiskeriverket.
Al rilascio del permesso di pesca, l’imbarcazione è iscritta nell’elenco di base.
Articolo 2
L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è soggetta alle seguenti condizioni:
1. All’ingresso nella zona di un paese terzo, viene effettuata la dichiarazione attiva presso le autorità competenti del paese terzo via Stockholm Radio. La dichiarazione deve includere il numero di identificazione esterno, il nome e il segnale per le chiamate radio dell’imbarcazione. All’uscita dalla zona, occorre procedere a una dichiarazione passiva tramite la stessa stazione radio.
2. È consentita la presenza contemporanea nella zona di un paese terzo del numero di imbarcazioni in possesso di autorizzazione fissato specificatamente dal Fiskeriverket.
3. Dovranno essere rispettate le ulteriori regole eventualmente stabilite dalle autorità del paese terzo.
4. Il Fiskeriverket può prescrivere ulteriori condizioni.
Pesca nell’ambito di un singolo accordo di pesca nelle acque di un paese terzo, con i contingenti di un altro paese e nelle acque internazionali al di fuori della zona di pesca o della zona economica
Articolo 3
La pesca nelle acque di un paese terzo con un peschereccio svedese, in possesso di autorizzazione all’uso commerciale, in casi diversi da quelli enunciati all’articolo 1, in forza di contingenti di un altro paese ovvero in acque internazionali al di fuori delle zone di pesca o delle zone economiche è consentita esclusivamente previa autorizzazione speciale rilasciata dal Fiskeriverket».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Ahlström, legale rappresentante della Fiskeri Ganthi, proprietaria del peschereccio Aldo, e il sig. Kjellberg, legale rappresentante della Fiskeri Nordic, proprietaria del peschereccio Nordic IV, sono imputati in base agli articoli 24 e 40 della legge sulla pesca, nonché dei capi 3, articolo 1, e 4, articolo 3, delle disposizioni regolamentari del Fiskeriverket, per avere, con dolo o con colpa grave, praticato, nel corso del periodo intercorrente dall’aprile del 2007 al maggio del 2008 incluso, la pesca a fini commerciali al largo del Sahara occidentale, avvalendosi di dette imbarcazioni, immatricolate nel registro navale svedese, senza tuttavia possedere né detenere a bordo le necessarie autorizzazioni rilasciate dal Fiskeriverket, vale a dire le autorizzazioni generali di pesca a fini commerciali e le autorizzazioni specifiche di pesca nelle acque di cui trattasi in conformità all’accordo sulla pesca.
18 In subordine, il Kammaråklagaren (pubblico ministero) ha basato dette imputazioni sugli articoli 40 della legge sulla pesca, 3 del regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza (GU L 203, pag. 3), e 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59), in combinato disposto con l’articolo 6 dell’accordo sulla pesca.
19 A sostegno dell’imputazione, il Kammaråklagaren ha affermato, in particolare, che tali imbarcazioni, il cui equipaggio era composto da pescatori svedesi e marocchini, hanno praticato la pesca con rete a strascico con continuità e che quest’ultima ha prodotto introiti totali pari ad almeno 14 milioni di corone svedesi (SEK) nel 2007 e a SEK 6 milioni nel 2008. I reati sono considerati aggravati in quanto commessi sistematicamente per un periodo prolungato e in quanto riguardanti attività di entità particolarmente rilevante e catture di valore significativo.
20 I sigg. Ahlström e Kjellberg negano i fatti loro addebitati e contestano le rispettive responsabilità penali. Essi asseriscono che i pescherecci Aldo e Nordic IV sono stati concessi in locazione, con contratto di noleggio detto di «scafo nudo», alla società marocchina Atlas Pelagic, la quale dispone dei propri diritti di pesca nelle acque territoriali marocchine, nonché dei diritti di pesca di altri soggetti marocchini. Tale società avrebbe preso in locazione, nell’ambito della propria attività, le due imbarcazioni e ne avrebbe disposto autonomamente. A loro avviso, non era richiesta alcuna autorizzazione da parte delle autorità svedesi o di un’altra autorità europea per esercitare tale attività, in quanto le disposizioni regolamentari del Fiskeriverket non si applicano all’attività di locazione esercitata dalla Fiskeri Ganthi e dalla Fiskeri Nordic. Non sarebbe stata commessa alcuna violazione del diritto dell’Unione, in quanto l’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo sulla pesca, come del resto l’insieme di tale accordo, non si applicano ai fatti del procedimento principale.
21 L’Hovrätten för Västra Sverige (corte d’appello della Svezia occidentale), adita in appello avverso la sentenza del Göteborgs tingsrätt (tribunale di primo grado di Göteborg), ritiene che sussista incertezza quanto alla questione se il diritto dell’Unione e l’accordo sulla pesca escludano la pesca effettuata da pescherecci comunitari nelle acque marocchine in assenza di autorizzazione dell’Unione o di uno dei suoi Stati membri.
22 Il giudice del rinvio ritiene, sostanzialmente, che l’articolo 6, paragrafo 2, dell’accordo sulla pesca possa essere interpretato nel senso di escluderla. Tuttavia, il giudice medesimo rileva che, secondo alcuni autori, tale disposizione autorizzerebbe un’interpretazione secondo cui sarebbe consentito ad un’imbarcazione comunitaria esercitare la pesca sulla base di una licenza privata rilasciata da un paese terzo. Esso aggiunge che, nel procedimento principale, si afferma che le competenti autorità marocchine hanno rilevato che l’attività di pesca delle due navi di cui trattasi veniva esercitata in modo conforme all’accordo sulla pesca e che esse avevano rilasciato le autorizzazioni necessarie a tale scopo.
23 È in tale contesto che l’Hovrätten för Västra Sverige ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo [sulla pesca] costituisca una clausola di esclusività nel senso che escluda le navi comunitarie dall’esercizio della pesca in zone di pesca marocchine sulla base di licenze rilasciate esclusivamente dalle autorità competenti del Marocco a titolari marocchini di contingenti di pesca.
2) Se l’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo [sulla pesca] costituisca una clausola di esclusività nel senso che escluda che le navi comunitarie siano locate, a scafo nudo (secondo lo schema standard “Barecon 2001” BIMCO Standard Bareboat Charter), a imprese marocchine per la pesca in zone di pesca marocchine esercitata in forza di licenze rilasciate esclusivamente dalle autorità competenti del Marocco a titolari marocchini di contingenti.
3) Se, ai fini della risposta alla seconda questione, assuma rilievo il fatto che il locatore fornisca all’impresa marocchina anche competenze di gestione, equipaggio del peschereccio e assistenza tecnica.
4) Se l’accordo [sulla pesca] consenta che il Regno del Marocco, parallelamente all’accordo stesso, sviluppi ed eserciti una propria attività nazionale di pesca pelagica industriale a sud del 29° parallelo nord e, in tal caso, se l’accordo attribuisca al Regno del Marocco il diritto di prendere in locazione o concedere direttamente licenze a pescherecci battenti bandiera dell’[Unione europea] sprovvisti di autorizzazione rilasciata da [quest’ultima], per l’esercizio delle proprie attività di pesca».
Sulle questioni pregiudiziali
24 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’accordo sulla pesca e, in particolare, l’articolo 6 del medesimo, debba essere interpretato nel senso di escludere qualsiasi possibilità per i pescherecci comunitari di esercitare attività di pesca nelle zone di pesca marocchine sulla base di licenza rilasciata dalle autorità del Marocco, in assenza di intervento da parte delle competenti autorità dell’Unione.
25 Detto giudice si chiede, in particolare, se l’accordo di pesca escluda la possibilità di noleggiare, al fine di esercitare la pesca in tali zone, un peschereccio comunitario, mediante un contratto di locazione a «scafo nudo», ad un’impresa marocchina che detenga soltanto la licenza, rilasciata dalle competenti autorità del Marocco a titolari marocchini di contingenti di pesca. Esso si domanda, inoltre, se lo stesso avvenga qualora il locatore fornisca a tale società anche competenze di gestione e assistenza tecnica.
26 Va osservato che le parti dell’accordo sulla pesca hanno manifestato, nel preambolo di tale accordo, la loro volontà di stabilire le modalità e le condizioni a disciplina delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle zone di pesca marocchine. Lo scopo di tale accordo, come definito al suo articolo 1, consiste nello stabilire i principi, le regole e le procedure che disciplinano segnatamente le condizioni di accesso di dette navi a tali zone di pesca. Poiché detto accordo non prevede alcuna deroga a tali condizioni, ne deriva che sono soggette ad esse tutte le navi comunitarie – che, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), dell’accordo sulla pesca, sono le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione e registrate in quest’ultima – le quali intendano esercitare attività di pesca nelle suddette zone.
27 In tal senso, l’articolo 6 dell’accordo sulla pesca, relativo alle condizioni d’esercizio della pesca, prevede, al suo paragrafo 1, che le navi comunitarie possono esercitare attività di pesca nelle zone di pesca marocchine soltanto se detentrici di licenza rilasciata nell’ambito di tale accordo sulla pesca.
28 Secondo il testo stesso di tale disposizione, l’esercizio delle attività di pesca da parte delle navi comunitarie nelle zone di pesca marocchine è subordinato alla detenzione di una licenza, rilasciata dalle competenti autorità del Regno del Marocco, su domanda delle competenti autorità dell’Unione. L’articolo 6, paragrafo 2, dell’accordo sulla pesca prevede, peraltro, che determinate licenze possano essere concesse a pescherecci comunitari da tali autorità per alcune categorie di pesca non previste dal protocollo, ma che, nel contesto dello spirito di partenariato instaurato dall’accordo sulla pesca, la concessione di siffatte licenze «è subordinata al parere favorevole della Commissione europea».
29 Ne deriva che l’intervento delle competenti autorità dell’Unione è sempre richiesto perché un peschereccio comunitario sia autorizzato a esercitare attività di pesca nelle zone di pesca marocchine e, di conseguenza, che tale peschereccio non possa esercitare nell’ambito di tali zone siffatte attività in forza di una licenza rilasciata dalle autorità competenti del Marocco senza detto intervento.
30 Al riguardo, si deve osservare che il regolamento n. 3317/94 stabiliva, al suo articolo 5, la procedura che lo Stato membro di bandiera e la Commissione dovevano seguire ai fini dell’ottenimento delle licenze di pesca rilasciate da paesi terzi allo scopo di esercitare dette attività nel contesto delle possibilità di pesca concesse alla Comunità in base ad un accordo sulla pesca, incaricando la Commissione di procedere a un esame delle domande di ottenimento di siffatte licenze prima di trasmetterle al paese terzo di cui trattasi. Tale regolamento subordinava inoltre, come risulta tanto dal suo secondo considerando quanto dai suoi articoli 1, paragrafo 2, 2 e 3, la possibilità che le navi comunitarie esercitassero attività di pesca nelle acque di un paese terzo in base ad un accordo sulla pesca concluso tra la Comunità e tale paese terzo, ad un’autorizzazione di pesca concessa dallo Stato membro di bandiera.
31 Occorre inoltre rilevare che concedere la possibilità ai pescherecci comunitari di accedere alle zone di pesca marocchine per esercitarvi attività di pesca affrancandosi dall’intervento delle competenti autorità dell’Unione contrasterebbe con l’obiettivo dell’accordo sulla pesca che è diretto, come risulta dal suo preambolo e dai suoi articoli 1 e 3, ad instaurare una pesca responsabile in tali zone a lungo termine e uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, in particolare mediante l’attuazione di un regime di controllo relativo all’insieme delle attività di pesca, allo scopo di garantire l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione di tali risorse. Siffatta possibilità potrebbe, infatti, essere idonea ad aumentare l’accesso dei pescherecci comunitari a tali zone di pesca e ad intensificare in esse lo sfruttamento di dette risorse da parte dei pescherecci, senza che le competenti autorità dell’Unione attuino alcun controllo.
32 Del pari, un accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca marocchine al di fuori delle previsioni dell’accordo sulla pesca non sarebbe commisurato al fondamento e alla finalità della contropartita finanziaria concessa dall’Unione al Regno del Marocco in forza dell’articolo 7 di detto accordo, consistente, secondo lo stesso articolo, nel compensare finanziariamente l’accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca marocchine e nel contribuire con un sostegno finanziario all’instaurazione di una politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque marocchine.
33 Non si può pertanto ammettere che pescherecci comunitari accedano alle zone di pesca marocchine per esercitarvi attività di pesca, concludendo a tale scopo un contratto di noleggio a «scafo nudo» con un’impresa marocchina che detiene una licenza rilasciata dalle autorità del Marocco a titolari marocchini di contingenti di pesca, oppure utilizzando qualsiasi altro strumento giuridico per accedere a tali zone di pesca allo scopo di esercitarvi siffatte attività al di fuori del contesto dell’accordo sulla pesca e, quindi, senza l’intervento delle competenti autorità dell’Unione.
34 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni presentate dichiarando che l’accordo sulla pesca e, in particolare, il suo articolo 6, dev’essere interpretato nel senso che esclude ogni possibilità che i pescherecci comunitari esercitino attività di pesca nelle zone di pesca marocchine sulla base di una licenza rilasciata dalle autorità del Marocco senza l’intervento delle competenti autorità dell’Unione.
Sulle spese
35 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, approvato a nome della Comunità dal regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006 e, in particolare, il suo articolo 6, dev’essere interpretato nel senso che esclude ogni possibilità che i pescherecci comunitari esercitino attività di pesca nelle zone di pesca marocchine sulla base di una licenza rilasciata dalle autorità del Marocco senza l’intervento delle competenti autorità dell’Unione europea.
Firme