Language of document : ECLI:EU:T:2011:471

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

14 settembre 2011(*)

«FESR – Riduzione di un contributo finanziario – Revoca della nota di addebito impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a provvedere»

Nella causa T‑239/10,

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. L. Prete e dalla sig.ra A. Steiblytė, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della nota di addebito n. 3241001630 del 26 febbraio 2010, attinente alla decisione della Commissione 22 dicembre 2009, C (2009) 10350, che dispone la riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso in attuazione della decisione della Commissione 8 agosto 2000, C (2000) 2349, recante approvazione del programma operativo POR Puglia, per il periodo 2000‑2006, a titolo dell’obiettivo n. 1,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia e procedimento

1        Il 5 ottobre 1999 la Repubblica italiana ha presentato alla Commissione delle Comunità europee, sulla base del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), un progetto di programma operativo rientrante nell’obiettivo n. 1 a beneficio della Regione Puglia.

2        Mediante la decisione 8 agosto 2000, C (2000) 2349, come modificata, la Commissione ha approvato tale programma operativo e, su tale base, ha messo a disposizione delle autorità italiane un importo complessivo di EUR 1 721 827 000, da erogarsi a cura del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Conformemente alle richieste presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha proceduto a pagamenti preliminari e a pagamenti intermedi a favore di queste ultime per un importo complessivo di EUR 1 238 135 702,69.

3        Avendo successivamente constatato varie irregolarità all’esito degli audit effettuati, la Commissione ha ritenuto che il contributo finanziario del FESR dovesse essere ridotto. Pertanto, al termine del procedimento previsto dall’art. 39, n. 2, del regolamento n. 1260/1999, la detta istituzione, mediante decisione 22 dicembre 2009, C (2009) 10350, che dispone la riduzione del contributo del FESR concesso in attuazione della decisione C (2000) 2349 (in prosieguo: la «decisione di riduzione del contributo»), ha chiesto alla Repubblica italiana, odierna ricorrente, il rimborso di una parte dei fondi versati, applicando una rettifica forfettaria del 10% alle spese certificate da tale Stato membro fino alla data di sospensione dei pagamenti intermedi, per un ammontare di EUR 79 335 741,11.

4        A seguito della decisione di riduzione del contributo, la Commissione ha emesso, in data 26 febbraio 2010, la nota di addebito contrassegnata dal numero 3241001630 (in prosieguo: la «nota di addebito impugnata»), che è pervenuta alla Repubblica italiana l’11 marzo 2010. Mediante la nota di cui sopra la Commissione ha ordinato a tale Stato membro la restituzione del citato importo di EUR 79 335 741,11 entro il 12 aprile 2010. Nella medesima nota si segnalava altresì che la Commissione si riservava il diritto di procedere al recupero mediante compensazione, con l’avviso che, in caso di mancato pagamento alla data di scadenza, da un lato, il credito accertato avrebbe prodotto interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle proprie principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (serie C), in vigore il primo giorno del mese della data di scadenza, ossia nella specie al 1° aprile 2010, maggiorato di 3,5 punti percentuali, e, dall’altro lato, la detta istituzione si riservava il diritto di escutere qualsiasi garanzia finanziaria precedentemente fornita e di procedere all’esecuzione forzata.

5        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 marzo 2010, la Repubblica italiana ha proposto un ricorso per l’annullamento della decisione di riduzione del contributo, iscritto a ruolo con il numero T‑117/10.

6        Il 10 maggio 2010 la Commissione, preso atto che il pagamento della somma richiesta non era stato effettuato entro il termine indicato, ha informato le autorità italiane che avrebbe proceduto alla compensazione tra debiti e crediti ai sensi dell’art. 73 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 maggio 2010, la Repubblica italiana ha proposto il presente ricorso, inteso all’annullamento della nota di addebito impugnata.

8        Con lettera del 27 maggio 2010, le autorità italiane hanno informato la Commissione che il tasso applicato nella nota di addebito impugnata ai fini del calcolo degli interessi di mora era errato.

9        Il 16 giugno 2010 la Commissione ha sostituito la nota di addebito impugnata con una nuova nota di addebito contrassegnata dal numero 3241006303 (in prosieguo: la «nota di addebito n. 3241006303»), applicando un tasso di interesse di mora inferiore a quello indicato nella nota di addebito impugnata e impartendo alle autorità italiane un nuovo termine per il pagamento, ossia il 31 agosto 2010, e ne ha dato comunicazione a tali autorità mediante lettera in pari data.

10      Con lettera in data 1° luglio 2010, la Commissione ha informato le autorità italiane, in risposta alla loro lettera del 27 maggio 2010, che, preso atto di un errore nell’utilizzazione del tasso per il calcolo degli interessi di mora e nella fissazione del termine di pagamento, la nota di addebito impugnata era stata sostituita dalla nota di addebito n. 3241006303. Nella medesima lettera la Commissione ha inoltre comunicato alle autorità italiane che le compensazioni già eseguite sarebbero state imputate sulla nuova nota di addebito e che gli interessi di mora erroneamente percepiti in fase di compensazione sarebbero stati restituiti.

11      Con atto depositato nella cancelleria il 23 luglio 2010, la Commissione ha presentato al Tribunale una domanda di non luogo a provvedere. A sostegno di tale domanda, la Commissione deduce in sostanza che, poiché la nota di addebito impugnata è stata sostituita dalla nota di addebito n. 3241006303, il ricorso è divenuto privo di oggetto.

12      Nelle sue osservazioni in merito alla domanda di non luogo a provvedere, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 2 settembre 2010, la Repubblica italiana si è opposta alla domanda suddetta. A questo proposito, essa fa valere che la nota di addebito n. 3241006303 non ha determinato il totale venir meno dell’oggetto del suo ricorso, in quanto la nuova nota si è limitata a rettificare l’errore di calcolo degli interessi inficiante la nota di addebito impugnata, confermando però, quanto alla somma capitale, il contenuto di tale nota precedente.

 Conclusioni delle parti

13      La Repubblica italiana conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la nota di addebito impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        constatare che il ricorso è privo di oggetto;

–        disporre la cancellazione della causa T‑239/10 dal ruolo;

–        decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

15      Nelle sue osservazioni in merito alla domanda di non luogo a provvedere, la Repubblica italiana conclude chiedendo che il Tribunale voglia respingere tale domanda presentata dalla Commisisone e disporre la prosecuzione del procedimento.

 In diritto

16      Con la sua domanda di non luogo a provvedere, la Commissione solleva un incidente di procedura, il quale, ai sensi dell’art. 114, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, va risolto senza aprire la fase orale, reputandosi il Tribunale sufficientemente edotto sulla base degli atti del fascicolo.

17      Il presente ricorso ha ad oggetto una domanda di annullamento della nota di addebito impugnata.

18      Dopo la presentazione dell’odierno ricorso, più precisamente il 16 giugno 2010, la Commissione ha emesso la nota di addebito n. 3241006303, che ha sostituito quella impugnata nel caso di specie. Risulta segnatamente dalla parte della nuova nota di addebito intitolata «Motivazione della nota di addebito», nonché dalla spiegazione fornita dalla Commissione nella sua lettera del 1° luglio 2010, che tale nuova nota mirava a sanare un’illegittimità da cui era viziata la nota di addebito impugnata, segnatamente riguardo alla fissazione del tasso utilizzato per il calcolo degli interessi di mora.

19      Occorre pertanto constatare che, mediante l’emissione di tale nuova nota di addebito, la Commissione ha revocato la nota di addebito impugnata. Inoltre, tale revoca è intervenuta dopo la presentazione dell’odierno ricorso, con il quale la Repubblica italiana ha fatto valere che la nota di addebito impugnata era illegittima, proprio e in particolare per tale ragione (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑22/96, Langdon/Commissione, Racc. pag. II‑1009, punto 12).

20      Orbene, anche supponendo che la nota di addebito impugnata emessa dalla Commissione sia un atto impugnabile, è importante ricordare che, se l’oggetto del ricorso viene meno nel corso del procedimento, una decisione del Tribunale sul merito non può procurare alcun beneficio al ricorrente (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/Commissione, Racc. pag. I‑4333, punti 42 e 43, e ordinanza del Tribunale 17 ottobre 2005, causa T‑28/02, First Data e a./Commissione, Racc. pag. II‑4119, punti 35‑38).

21      Il venir meno dell’oggetto della controversia può, in particolare, verificarsi in conseguenza della revoca o della sostituzione dell’atto impugnato in corso di giudizio (sentenza della Corte 1° giugno 1961, cause riunite 5/60, 7/60 e 8/60, Meroni e a./Alta Autorità, Racc. pag. 193, in particolare pag. 205; ordinanze della Corte 11 novembre 1985, causa 82/85, Eurasian Corporation/Commissione, Racc. pag. 3603, punto 11, e 8 marzo 1993, causa C‑123/92, Lezzi Pietro/Commissione, Racc. pag. I‑809, punto 8).

22      In tale contesto occorre osservare che, mentre gli effetti giuridici di un atto abrogato cessano, salvo disposizione contraria, alla data della sua abrogazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 12 febbraio 1960, cause riunite 16/59‑18/59, Geitling e a./Alta Autorità, Racc. pag. 43, in particolare pag. 62), un atto che viene revocato e sostituito scompare completamente dall’ordinamento giuridico dell’Unione. La revoca di un atto ha dunque, di norma, efficacia ex tunc (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale 28 maggio 1997, causa T‑145/95, Proderec/Commissione, Racc. pag. II‑8231, punto 26; 10 marzo 2005, causa T‑184/01, IMS Health/Commissione, Racc. pag. II‑817, punti 34-41, e 9 settembre 2010, causa T‑120/09, Phoenix-Reisen e DRV/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

23      Al riguardo occorre poi constatare che un ricorso di annullamento può, in via eccezionale, non divenire privo di oggetto, malgrado la revoca dell’atto di cui si chiede l’annullamento, qualora il ricorrente mantenga comunque un sufficiente interesse ad ottenere una sentenza che annulli tale atto in modo formale (v., in tal senso, sentenza Wunenburger/Commissione, cit. supra al punto 20, punti 50‑52, e sentenza del Tribunale 27 settembre 2002, causa T‑211/02, Tideland Signal/Commissione, Racc. pag. II‑3781, punti 48 e 49 nonché la giurisprudenza ivi citata).

24      Nel caso di specie, la Repubblica italiana chiede soltanto l’annullamento della nota di addebito impugnata. Infatti, sebbene la Commissione abbia emesso la nota di addebito n. 3241006303, la quale ha sostituito in corso di giudizio la nota di addebito impugnata, la Repubblica italiana non ha chiesto, nelle proprie osservazioni in merito alla domanda di non luogo a provvedere, di essere autorizzata a modificare i motivi dedotti con l’atto introduttivo del giudizio e/o a formulare nuove conclusioni in sostituzione di quelle originariamente presentate, e neppure ha dichiarato di voler adeguare le proprie conclusioni al fine di tener conto della nota di addebito n. 3241006303, malgrado che, secondo una giurisprudenza consolidata, ciò le fosse consentito (v. sentenze del Tribunale 3 febbraio 2000, cause riunite T‑46/98 e T‑151/98, CCRE/Commissione, Racc. pag. II‑167, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata, e 12 dicembre 2006, causa T‑228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, Racc. pag. II‑4665, punti 28 e 29).

25      Alla luce di tali circostanze, si deve considerare che, tenuto conto della giurisprudenza citata supra ai punti 21‑23, la revoca della nota di addebito impugnata ha procurato alla Repubblica italiana il risultato che essa mirava ad ottenere con il presente ricorso, ossia l’eliminazione della nota suddetta dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Infatti, un’eventuale sentenza che annullasse la nota di addebito impugnata, attualmente ritirata, non produrrebbe alcuna conseguenza giuridica ulteriore rispetto a quelle scaturite dalla revoca operata dalla Commissione, considerato che tale revoca ha, nella specie, carattere retroattivo. D’altra parte, la Repubblica italiana non ha addotto alcun elemento comprovante un interesse ad ottenere una sentenza che dichiari formalmente l’illegittimità della nota di addebito impugnata.

26      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

 Sulle spese

27      Nelle sue osservazioni in merito alla domanda di non luogo a provvedere, la Repubblica italiana non ha concluso chiedendo la condanna della Commissione alle spese. La Commissione ha concluso chiedendo che ciascuna parte sia condannata a sopportare le proprie spese. Ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

28      A questo proposito occorre rilevare che il non luogo a provvedere deriva dall’emissione, da parte della Commissione, della nota di addebito n. 3241006303, la quale ha sostituito la nota di addebito impugnata, a motivo del fatto che quest’ultima era viziata da errori riguardanti il tasso applicato ai fini del calcolo degli interessi di mora ed il termine per il pagamento. Tuttavia, occorre constatare anche come dal fascicolo risulti che la Commissione ha proceduto all’emissione di tale nuova nota di addebito a seguito della lettera che la Repubblica italiana le aveva indirizzato il 27 maggio 2010, cioè sette giorni dopo la presentazione dell’odierno ricorso, e nella quale lo Stato suddetto asseriva l’erroneità del tasso di interesse applicato.

29      Il Tribunale ritiene pertanto di operare una valutazione equa delle circostanze di causa decidendo che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 14 settembre 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Azizi


* Lingua processuale: l’italiano.